GAZZETTA UFFICIALE 4a SERIE SPECIALE CONCORSI N. 97 DEL 22/12/2006

     UNIVERSITA' DI PALERMO 

CONCORSO 
Concorso  per  l'ammissione  al  corso  di  dottorato  di  ricerca in
immunofarmacologia - anno accademico 2006/2007
                             IL RETTORE

    Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
    Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984;
    Vista   la   legge  n. 398  del  30 novembre  1989  e  successive
modificazioni;
    Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
    Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998;
    Visto  il  decreto ministeriale dell'11 settembre 1998 pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 293  del
16 dicembre 1998;
    Vista la legge n. 4 del 14 gennaio 1999;
    Visto   il   decreto  ministeriale  n. 224  del  30  aprile  1999
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del 13 luglio 1999;
    Visto  il  "Regolamento  in  materia  di  dottorato  di  ricerca"
dell'Universita'  degli  studi  di Palermo, decreto rettorale n. 4949
del 29 settembre 2006;
    Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
    Visto  il  regolamento  didattico  di  Ateneo emanato con decreto
rettoriale n. 1445 del 19 ottobre 2001 e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  n. 448  del 28 dicembre 2001 (Legge finanziaria
2002) ed in particolare l'art. 52, comma 57;
    Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
    Vista  la  deliberazione  del Senato accademico n. 5 del 3 luglio
2006  con  la  quale,  acquisito  il parere del Nucleo di valutazione
dell'Ateneo reso con verbale del 14 e 15 giugno 2006, si approvano le
richieste  di rinnovo e istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
per  l'anno  accademico  2006/2007,  con  sede  amministrativa presso
l'Ateneo di Palermo;
    Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del
10  luglio 2006, con la quale si autorizza l'attivazione dei corsi di
dottorato  di  ricerca  per l'anno accademico 2006/2007 e la relativa
copertura finanziaria;
    Visto   il  decreto  rettorale  n. 4124  del  31 luglio  2006  di
emanazione   del  bando  per  l'accesso  a  ottantaquattro  corsi  di
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2006/2007;
    Vista  l'ulteriore  deliberazione del Senato accademico n. 18 del
20 novembre  2006,  con la quale, a seguito di riesame, si approva la
proposta   di   rinnovo   del   corso  di  dottorato  di  ricerca  in
immunofarmacologia (Area CUN 6), per l'anno accademico 2006/2007, con
sede amministrativa presso l'Ateneo di Palermo;
    Vista  la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 8 del
27 novembre  2006,  con la quale si autorizza l'attivazione del corso
di  dottorato  di ricerca in immunofarmacologia per l'anno accademico
2006/2007 e la relativa copertura finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

            Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca

    E'    istituito   il   corso   di   dottorato   di   ricerca   in
immunofarmacologia   -   anno   accademico   2006/2007   -  con  sede
amministrativa  presso  l'Universita'  degli  studi  di Palermo ed e'
bandito il relativo concorso, per titoli ed esami, a sei posti di cui
tre coperti da borsa di studio.
    Il  corso  di  dottorato  di  ricerca  di  durata  triennale ed i
relativi  posti  messi  a  concorso  sono  di  seguito  elencati;  si
specifica  la  sede  del  corso,  le  sedi consorziate, il numero dei
posti,  il  numero  di borse di studio da conferire con l'indicazione
dei soggetti finanziatori.
    Ulteriori    borse   potranno   essere   finanziate,   attraverso
convenzioni  con  altri  enti  dopo l'emanazione del presente bando e
prima della scadenza dei termini fissati dallo stesso.

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    Il numero minimo di ammessi al corso di dottorato non puo' essere
inferiore a tre e pertanto:
      - nel   caso   di   concorso   con   meno  di  tre  domande  di
partecipazione, le procedure concorsuali non verranno attivate;
      - se  al  momento  della prova scritta saranno presenti meno di
tre  candidati,  la  commissione  giudicatrice  prendera'  atto della
preclusione  all'ulteriore  svolgimento della procedura concorsuale e
ne dara' comunicazione ai candidati presenti;
      - non  si procedera' allo svolgimento delle prove orali se meno
di tre candidati avranno superato le prove scritte;
      - verranno  considerati  nulli  gli  esiti  concorsuali che non
vedano almeno tre candidati collocati utilmente in graduatoria.
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  dottorato  di  ricerca,  senza  limitazioni di eta' e
cittadinanza,  coloro  i quali siano in possesso del titolo di laurea
specialistica   (decreto   ministeriale   n. 509/1999),   di   laurea
magistrale  (decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea V.O. (vecchio
ordinamento)   ovvero   di   analogo   titolo  accademico  conseguito
all'estero,  preventivamente  riconosciuto dalle competenti autorita'
accademiche   anche   nell'ambito  di  accordi  interuniversitari  di
cooperazione e mobilita'.
    Possono  altresi'  presentare domanda coloro che conseguiranno il
titolo  richiesto  di  cui  al primo comma, entro il 3 febbraio 2007,
giorno antecedente la data fissata all'art. 5 del presente bando, per
l'inizio  delle  prove  concorsuali.  In  tal  caso  l'ammissione  al
concorso  sara' disposta con riserva ed i candidati dovranno, in sede
di  prima  prova  concorsuale,  presentare  un  certificato di laurea
ovvero  sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazioni
ai  sensi  dell'art. 46  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    I  cittadini  comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno,
unicamente  ai  fini  dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere,  farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al  concorso,  e  corredare  la  domanda stessa dei documenti utili a
consentire   al   collegio   dei   docenti  di  esprimere  il  parere
sull'equipollenza.  I  documenti devono essere tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in
materia  per  l'ammissione  di  studenti stranieri ai corsi di laurea
delle Universita' italiane.
    Per  i  cittadini  italiani  in  possesso di un titolo accademico
straniero,  che  non  sia  stato  gia' dichiarato equipollente ad una
laurea  italiana,  valgono  le  stesse  disposizioni  di cui al comma
precedente.
    Puo'   presentare   domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  al  dottorato di ricerca anche chi e' gia' in possesso di
un  titolo  di  dottore  di  ricerca. In tal caso il candidato potra'
essere   ammesso   a   frequentare  il  corso  di  dottorato,  previo
superamento delle prove di esame, su un posto non coperto da borsa.
    Per  la  partecipazione  al  concorso  i  candidati sono tenuti a
versare  un  contributo  di  Euro 41,00,  quali  spese  organizzative
concorsuali, con bollettino di c.c.p. n. 9902, intestato: Universita'
degli studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, indicando
nella causale del versamento "Contributo per l'ammissione al concorso
di   dottorato  di  ricerca  in  immunofarmacologia  anno  accademico
2006/2007".
    Il   candidato   dovra'   presentare,  unitamente  alla  domanda,
fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.
                               Art. 3.

                        Domande di ammissione

    La  domanda  di  partecipazione  al  concorso, compilata in carta
libera  a  firma  autografa del candidato, redatta (pena l'esclusione
dal  concorso)  secondo lo schema allegato al presente bando, recante
l'indicazione  del  recapito  eletto  agli effetti del concorso, deve
essere  indirizzata al Magnifico rettore dell'Universita' degli studi
di  Palermo  - Piazza Marina, n. 61 - 90133 Palermo - c/o Ufficio del
protocollo.  Sulla  busta  contenente  la  domanda  di partecipazione
dovra',   altresi',   essere   riportata   la  scritta:  "Domanda  di
partecipazione al corso di dottorato di ricerca in immunofarmacologia
anno accademico 2006/2007".
    La  domanda  di  partecipazione  cosi'  compilata,  dovra' essere
inviata  tramite  raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata
brevi   manu  all'Ufficio  protocollo  di  questo  Ateneo,  entro  il
trentesimo  giorno  a  decorrere  da  quello  successivo alla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana.  Tale  termine e' perentorio. Per le domande di
ammissione  al  concorso,  spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  fara'  fede  la  data  del  timbro dell'ufficio postale
accettante la raccomandata.
    Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso di ammissione ai
corsi  di dottorato di ricerca, che vale come autocertificazione resa
ai  sensi  dell'art. 2  della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dell'art. 3
della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, l'aspirante dovra' dichiarare:
      a) cognome  e  nome,  data  e  luogo  di nascita, cittadinanza,
residenza,  recapito  eletto  ai  fini  del concorso (specificando il
codice  di  avviamento  postale), recapito telefonico. Possibilmente,
per  quanto  riguarda  i  cittadini comunitari ed extracomunitari, un
recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale domicilio;
      b) la  laurea  posseduta  (o  che  si presume verra' conseguita
entro  il  termine  indicato all'art. 2, comma 2 del presente bando),
con specificazione se trattasi di laurea V.O., specialistica (decreto
ministeriale   n. 509/1999)   o   magistrale   (decreto  ministeriale
n. 270/2004),  con  indicazione  del  punteggio  finale, della data e
dell'Universita'  presso cui e' stata o si presume verra' conseguita;
ovvero  il  titolo  equipollente  conseguito  presso  una Universita'
straniera,  con  l'indicazione  del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
      c) la lingua o le lingue straniere conosciute;
      d) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
      e) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso;
      f) di essere o di non essere dipendente pubblico;
      g) di essere o di non essere titolare di contratto di lavoro di
durata superiore ad un anno;
      h) di essere o di non essere titolare di assegno di ricerca;
      i) di  possedere  un'adeguata  conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini stranieri).
    Nel caso in cui il candidato sia portatore di handicap, lo stesso
dovra'  specificare  nella  domanda di partecipazione, ai sensi della
vigente  normativa,  l'ausilio  necessario  in  relazione  al proprio
handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di  tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove di esame.
    Il candidato dovra' inoltre presentare unitamente alla domanda:
      1) fotocopia della ricevuta di versamento del contributo di cui
all'art. 2 del presente bando;
      2) curriculum vitae;
      3) elenco dei titoli posseduti firmato in calce;
      4)  progetto  di  ricerca (esposizione sintetica delle linee di
ricerca - max cinque cartelle).
    Gli  atti  e  i documenti allegati alle domande di partecipazione
potranno  essere  ritirati dai candidati entro e non oltre i sei mesi
dalla  data  di  scadenza  della  presentazione delle domande stesse.
Oltre tale termine non saranno piu' disponibili per il ritiro.
    Gli  atti  e  documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
    L'Amministrazione   puo'   disporre  in  qualunque  momento,  con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso.
    L'Amministrazione     universitaria     non     assume    nessuna
responsabilita'   per   il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,
dipendente  da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte  dell'aspirante  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
                               Art. 4.

                      Commissioni giudicatrici

    La  commissione  giudicatrice  per l'esame di ammissione al corso
sara'  nominata  con decreto del rettore su proposta del Collegio dei
docenti.
    Essa  sara'  composta  da tre docenti universitari, di cui almeno
due  professori  italiani o stranieri di prima e di seconda fascia, e
fra  questi  almeno  uno  di  altro  Ateneo,  appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari  di riferimento del Collegio. La commissione
puo'  essere  integrata  da non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti  nell'ambito  degli enti e delle strutture pubbliche e private
di  ricerca;  la  nomina  di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni  o  intese  per la gestione del corso con piccole e medie
imprese,  imprese  artigiane,  altre imprese di cui all'art. 2195 del
codice  civile,  soggetti  di  cui  all'art. 17 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
                               Art. 5.

                         Prove di ammissione

    Il concorso e' per titoli ed esami.
    Le  prove  d'esame  sono  intese  ad  accertare  l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
    L'esame di ammissione consiste in:
      - prova scritta della durata di 6 ore;
      - colloquio nel quale il candidato esporra' il proprio progetto
di ricerca, gia' inviato unitamente alla domanda, su temi oggetto del
dottorato.
    Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una
lingua straniera.
    Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
    Ogni  commissione per la valutazione di ciascun candidato dispone
di 100 punti.
    I punteggi saranno cosi' distribuiti:
      - prova  scritta  -  massimo  40/100 punti. La prova si intende
superata con la votazione minima di 28/40;
      - colloquio  -  massimo  40/100  punti.  La  prova  si  intende
superata con la votazione minima di 28/40;
      - titoli - massimo 20/100 punti cosi' suddivisi:
        voto  di  laurea  -  massimo  10 punti (1 punto per ogni voto
superiore a 101/110 ed un punto per la lode);
        altri  titoli  - massimo 10 punti (altra laurea, attestati di
corsi  di  perfezionamento  post-laurea, frequenza di scuole, periodi
trascorsi  presso  istituzioni  scientifiche  italiane e straniere, e
quanto altro utile ad attestare attivita' di studio e di ricerca).
    La  commissione  alla  prima riunione stabilisce esplicitamente i
criteri  e le modalita' di valutazione dei titoli e dello svolgimento
del colloquio.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    Il  candidato sara' ritenuto idoneo se avra' superato entrambe le
prove con la votazione minima prevista.
    Le  prove  d'esame si svolgeranno nel periodo compreso fra il 5 e
il 14 febbraio 2007.
    Il  calendario  delle prove scritte, con l'indicazione delle sedi
d'esame  relative  a  ciascun corso di dottorato, sara' pubblicato in
data  1° febbraio 2007, sul sito Internet dell'Universita' di Palermo
-    www.unipa.it/didatti/    unitamente    all'affissione   all'albo
dell'Ateneo  (Piazza  Marina,  61)  e varra' a tutti gli effetti come
convocazione ufficiale ai candidati.
    La  convocazione  per il colloquio avverra' a mezzo comunicazione
in  sede concorsuale da parte della commissione giudicatrice e potra'
essere fissata anche per il giorno successivo alla prova scritta.
    Il  colloquio  dovra'  in  ogni modo essere espletato entro e non
oltre il 14 febbraio 2007.
    L'elenco  dei  candidati  ammessi alla colloquio, con la relativa
indicazione  del  voto  riportato nella prova scritta e del punteggio
relativo  ai  titoli,  sara'  reso  pubblico dalla commissione stessa
mediante affissione all'Albo della struttura sede di esame.
                               Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati   saranno   ammessi  ai  corsi  previa  valutazione
comparativa  del  merito  e  secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.
    In  corrispondenza  di  eventuali  rinunzie  degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
    I  titolari di assegni di ricerca, previo superamento delle prove
d'esame,  potranno  essere ammessi a frequentare i corsi di dottorato
di  ricerca  in  soprannumero,  in misura non superiore a uno, previo
pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.
    Possono  altresi'  essere  ammessi, in soprannumero, nella misura
del  50%  dei  posti  messi  a concorso, i candidati extracomunitari,
risultati  idonei  in  graduatoria, che siano assegnatari di borse di
studio  finanziate dal Ministero degli affari esteri della Repubblica
italiana,  o  dal  Governo  del  loro  Paese  di  origine,  nonche' i
candidati  appartenenti  a Paesi con i quali esista specifico accordo
intergovernativo  o di convenzione con l'Ateneo. In tal caso si rende
necessario   acquisire   il  parere  del  Collegio  dei  docenti  del
dottorato.
    Ai  dipendenti pubblici, utilmente collocati nella graduatoria di
merito  dei  vincitori  e'  applicata  la  norma  di  cui  alla legge
n. 476/1984  come  modificata  dall'art. 52,  comma  57  della  legge
28 dicembre  2001,  n. 448.  Il  dipendente pubblico, vincitore su un
posto  con  borsa di studio, che si avverra' del disposto di cui alla
legge  n. 448./2001,  sara'  ammesso  al  corso  di  dottorato previo
pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.
    I  candidati vincitori di dottorato di ricerca che siano altresi'
ammessi   alla   SISSIS  o  alla  Scuola  di  specializzazione  delle
professioni  legali  possono  congelare  l'uno o l'altro corso previa
approvazione   dei   rispettivi  organi  (Consiglio  della  SISSIS  o
Consiglio   direttivo   della   Scuola   di   specializzazione  delle
professioni legali - Collegio dei docenti del dottorato). Nel caso di
richiesta  di  congelamento  del  corso  di  dottorato,  il candidato
vincitore  su  un  posto  coperto  da  borsa perdera' il beneficio al
godimento della stessa a vantaggio del successivo candidato utilmente
collocato nella graduatoria dei vincitori.
                               Art. 7.

                         Iscrizione ai corsi

    I  concorrenti  che risulteranno vincitori, dovranno presentare o
far  pervenire  all'amministrazione  universitaria,  entro il termine
perentorio  di  giorni  sette,  a  decorrere  dal giorno successivo a
quello  di ricevimento del relativo invito tramite a/r, la domanda di
iscrizione   al   corso   in   carta  legale,  scaricabile  dal  sito
www.unipa.it/didatti/,  contenente  dichiarazione  sostitutiva  dalla
quale risulti:
      - luogo e data di nascita;
      - residenza e domicilio;
      - cittadinanza;
      - la   laurea   posseduta   con  l'indicazione  della  relativa
votazione,  della  data e della sede universitaria presso la quale e'
stata  conseguita,  e  con specificazione se trattasi di laurea V.O.,
specialistica  o  magistrale;  per coloro che siano stati ammessi con
riserva  alle  prove  concorsuali  ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
presente  bando,  deve essere allegata alla domanda un certificato di
laurea;
      - di essere o di non essere dipendente pubblico;
      - di  essere o di non essere titolare di contratto di lavoro di
durata superiore a 1 anno;
      - di essere o di non essere titolare di assegno di ricerca;
      - di  non  essere  contemporaneamente  iscritto  ad un corso di
laurea,   ad   una   scuola   di   specializzazione  (e  nell'ipotesi
affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza) o ad altro
corso  di  dottorato  di  ricerca,  e  di  impegnarsi,  per  tutta la
frequenza del corso di dottorato, a mantenere tale posizione;
      - di  aver  o  di non aver usufruito di una borsa di studio per
altro corso di dottorato di ricerca;
      - di  aver  o non aver gia' conseguito il titolo di altro corso
di dottorato di ricerca;
      - di  impegnarsi a frequentare tutte le attivita' del dottorato
di ricerca secondo le modalita' fissate dal Collegio dei docenti.
    La domanda dovra' essere corredata dalla seguente documentazione:
      - fotocopia del codice fiscale;
      - fotocopia del documento di identita' debitamente firmato;
      - certificato  di  laurea,  per  i  candidati  che  siano stati
ammessi  con  riserva al concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
presente bando.
    I   cittadini  comunitari  ed  extracomunitari  devono,  inoltre,
dichiarare  di  godere  dei  diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
                               Art. 8.

 Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

    Ai  primi posizionatisi in graduatoria, verra' conferita la borsa
di  studio  fino  alla concorrenza del numero di borse disponibili. A
parita'  di  merito  prevale  il  candidato  piu'  giovane  d'eta'. I
rimanenti  vincitori,  secondo l'ordine della graduatoria e fino alla
concorrenza  dei  posti messi a concorso, possono iscriversi al corso
di  dottorato  previo  pagamento  dei  contributi  per l'accesso e la
frequenza.
    In  nessun  caso,  a  seguito  di  rinunzie o esclusioni, a corso
iniziato,  potra' concedersi il trasferimento del residuo di borsa ad
altro dottorando.
    Gli  importi dei contributi per l'accesso e la frequenza potranno
subire variazioni di anno in anno.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche  per  un  solo  anno  o  frazione di esso, non puo'
chiedere  di  fruirne  una  seconda  volta  e  viene  collocato fra i
partecipanti a pagamento.
    L'importo  annuale  della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al
lordo  ed  e'  assoggettato  al  contributo  previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La  cadenza  del  pagamento  della  borsa di studio e' bimestrale
posticipato.
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
in  proporzione  e  in  relazione a periodi di formazione all'estero;
detto  incremento  sara'  erogato  solo  per  periodi  di  formazione
all'estero  non  superiori  a  quelli gia' previsti nella proposta di
attivazione del corso.
    Alle  borse  di  studio per la frequenza ai corsi si applicano le
disposizioni  in  materia  di  agevolazioni fiscali di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
    L'ammontare  annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa  frequenza,  viene  definito in Euro 309,87 come da delibera
del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo del 7 novembre 2000 e in
Euro 61,97  per  tassa  regionale  per il diritto allo studio come da
delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  adottata  in  data  10
settembre 2002.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita'  sono  preventivamente  esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi.
    Sono,  altresi',  esonerati  dal  pagamento  dei  contributi  per
l'accesso  e  la  frequenza, i vincitori titolari di prestiti d'onore
nonche' i portatori di handicap con infermita' accertata superiore al
66%.
    I  titolari di borsa di studio, che siano altresi' titolari di un
contratto  di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato,
dovranno   ottenere  l'autorizzazione  del  Collegio  dei  docenti  a
svolgere  entrambe  le  attivita'.  Nel  caso  in cui il contratto di
lavoro  ha durata superiore ad un anno non potra' essere percepita la
borsa di studio.
    Per  la  durata  del  corso, ai dottorandi, pena la decadenza dal
corso,  non  e'  consentito cumulare o sostituire la propria borsa di
studio  con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse  da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti (art. 6, della legge n. 398 del 30 novembre 1989).
                               Art. 9.

                 Frequenza e obblighi dei dottorandi

    I  dottorandi  sono  tenuti  a  seguire  il corso di dottorato di
ricerca  secondo  le  modalita'  ed  i tempi fissati dal Collegio dei
docenti  compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture destinate a tal fine.
    Al   termine  di  ciascun  anno  di  corso  i  dottorandi  devono
presentare  al  Collegio  dei  docenti una relazione sull'avanzamento
della ricerca.
    In  ottemperanza all'art. 13, comma m), del regolamento dei corsi
di  dottorato  di  ricerca dell'Universita' degli studi di Palermo ai
dottorandi  e'  consentita,  previo  consenso  espresso  con apposita
delibera del Collegio dei docenti interessato, una limitata attivita'
didattica,  comunque  non  retribuita  e  non valutabile in CFU per i
discenti.  Tale collaborazione didattica non rientra in nessuna delle
tipologie  previste  dal  disciplinare  dei  professori  a  contratto
dell'Ateneo   di  Palermo  e  non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'.
    I  dottorandi  che  svolgono la propria attivita' presso cliniche
universitarie  possono  essere  impiegati,  a domanda, nell'attivita'
assistenziale.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  il  Collegio  docenti  con proprio
deliberato,  valutata  l'attivita'  di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata   la   frequenza,   ne  proporra'  l'ammissione  all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
    Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia o di servizio militare.
    In  caso  di  sospensione di durata superiore a trenta giorni non
puo'  essere  erogata  la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.
    In  caso  di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno,
si procedera' al recupero dei ratei eventualmente gia' erogati.
                              Art. 10.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione  costituita in conformita' all'art. 8 del "Regolamento in
materia di dottorato di ricerca" dell'Ateneo di Palermo.
    L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
    Il   titolo   e'   conferito   dal   rettore   che,  a  richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
                              Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai   sensi  del  decreto  legislativo  n. 196/2003  citato  nelle
premesse,   l'Universita'   si  impegna  a  rispettare  il  carattere
riservato  delle  informazioni  fornite  dal  candidato. Tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali
al concorso ed alla eventuale gestione della carriera del dottorando,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
                              Art. 12.

                    Responsabile del procedimento

    Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990,  n. 241, il funzionario responsabile del procedimento di cui al
presente bando e' il vice dirigente del Settore didattica.
                              Art. 13.

                            Norme finali

    Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale   n. 224   del   30   aprile   1999,   nel   regolamento
dell'Universita'  di Palermo, nonche' alle altre disposizioni vigenti
in materia.
    Il  presente  bando  di  concorso  ed  i  relativi  allegati sono
disponibili sul sito Internet dell'Universita' degli studi di Palermo
all'indirizzo: www.unipa.it/ didatti/
      Palermo, 7 dicembre 2006
                                            Il rettore: Silvestri
         

VEDERE ALLEGATI


Allegato pag. 27
Allegato pag. 28


fp06-gr06