GAZZETTA UFFICIALE 4a SERIE SPECIALE CONCORSI N. 97 DEL 10/12/2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO ( scad. 10 gennaio 2003) Concorso per il reclutamento di allievi finanzieri ausiliari nel Corpo della guardia di finanza, anno 2003 IL COMANDANTE GENERALE della Guardia di finanza Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 concernente "Disciplina dell'imposta di bollo" e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, contenente "Norme sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199, concernente il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni; Visto l'art. 3, commi dal 212 al 220, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo della guardia di finanza quali finanzieri ausiliari; Visti gli articoli 1, commi 105 e 115, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che fissano la durata della ferma e il numero complessivo di giovani da ammettere al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, tra l'altro, per il 2003; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto l'art. 3, comma settimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.155 "contenente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma quinto, legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483 in data 1 giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 concernente: "Istituzione del servizio civile nazionale"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002 datata 24 ottobre 2002 con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di "celibato, nubilato e vedovanza" previsti per l'arruolamento nel Corpo; Ritenuta l'inderogabile necessita' di immettere in servizio, nell'anno 2003, contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze di controllo del territorio in Italia meridionale, Decreta: Art. 1. Posti disponibili per l'arruolamento E' indetto, per l'anno 2003, un concorso per il reclutamento di 400 allievi finanzieri ausiliari, che saranno incorporati, secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei successivi articoli, in due aliquote nei mesi di aprile e ottobre 2003. Possono partecipare al concorso i giovani iscritti nelle liste di leva: a) di terra: (1) chiamati a visite di leva ed arruolati nel 4o trimestre dell'anno 2002; (2) arruolati con la classe 1980 e precedenti, ammessi al ritardo fino al 31 dicembre 2002; b) di mare, previo nulla osta rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, appartenenti alla classe 1984 e classi precedenti. Gli aspiranti iscritti nelle liste di leva di mare devono allegare alla domanda, pena l'esclusione dal concorso, il prescritto nulla osta all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza, rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, recante i coefficienti relativi al profilo somato-funzionale dell'aspirante cosi' come riscontrato in sede di visita di leva. I posti eventualmente non coperti in un'aliquota saranno portati in aumento all'aliquota successiva. I giovani che avranno presentato domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia di finanza saranno precettati, previo superamento dei prescritti accertamenti definitivi, di cui al successivo art. 8, entro il numero stabilito, dalle competenti autorita' militari con le aliquote di chiamata di pertinenza, per l'avvio ad un Istituto di istruzione del Corpo. La mancata presentazione ai suddetti accertamenti, ovvero all'Istituto di istruzione della Guardia di finanza, non comporta la denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi. Art. 2. Requisiti Possono partecipare al concorso, in qualita' di ausiliari nel Corpo della guardia di finanza, i cittadini italiani di sesso maschile, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che: a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva; b) godano dei diritti civili e politici; c) alla data del 10 gennaio 2003 abbiano compiuto il 18o anno e non abbiano superato il 26o anno di eta' e, quindi, siano nati nel periodo dal 10 gennaio 1977 al 10 gennaio 1985, estremi compresi; d) abbiano l'idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza; e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1o grado; f) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione; g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; l) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; m) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ad eccezione di quello di cui al precedente comma primo, punto c), conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento. Art. 3. Domanda di partecipazione La domanda deve essere compilata, in triplice copia, presso il Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, esclusivamente sull'apposito modulo disponibile presso il predetto Comando, che potra' essere riprodotto anche in fotocopia. Limitatamente agli aspiranti iscritti nelle liste di leva di terra, i Comandi provinciali, dopo aver compilato la parte ad essi riservata, invieranno due copie della suddetta domanda ai distretti militari di appartenenza, i quali provvederanno, a loro volta, a restituirne una, debitamente compilata per la parte di competenza. Le domande, restituite dai distretti militari che non hanno concesso la disponibilita' dell'aspirante all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza, vengono archiviate da parte dei comandi provinciali. Di cio' e' data comunicazione all'interessato. La domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia di finanza fa decadere irrevocabilmente limitatamente agli iscritti nelle liste di terra qualsiasi forma di ritardo o rinvio della chiamata alle armi precedentemente ottenuto. Presentazione delle domande entro il 10 gennaio 2003. Art. 4. Elementi da indicare nella domanda L'aspirante deve dichiarare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice postale e, ove possibile, del numero telefonico; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza; d) di non essere, imputato o condannato per delitti non colposi ovvero sottoposto a misure di prevenzione; e) lo stato civile; f) di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti corsi della Guardia di finanza; g) il titolo di studio di cui e' in possesso; h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza; m) l'accettazione di qualsiasi destinazione di servizio; n) l'iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare con indicazione, rispettivamente, del distretto militare o della Capitaneria di Porto di appartenenza; o) l'idoneita' al servizio militare con indicazione del Consiglio di leva; p) precedente arte, professione o mestiere. Gli aspiranti devono comunicare, anche mediante autocertificazione, oltre che al Distretto militare o Capitaneria di porto di appartenenza, anche al Comando provinciale della Guardia di finanza che ha ricevuto la domanda di partecipazione al concorso, ogni eventuale variazione di residenza o domicilio. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Il Corpo, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente notificata al Comando provinciale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare. Art. 5. Istruttoria delle domande Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui al successivo art. 6, comma primo, lettera a) del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi concorsuali fino all'incorporamento. Art. 6. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta dal Comandante del centro di reclutamento e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio delle informazioni, la valutazione dei titoli e la predisposizione della graduatoria finale, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, costituita da cinque ufficiali della Guardia di finanza, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici dell'esercito, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici dell'esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione), membri; e) sottocommissione per la visita medica di controllo, dei candidati ammessi alla frequenza del corso, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico dell'esercito, membri. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. Art. 7. Valutazione dei profili sanitari degli aspiranti allievi finanzieri ausiliari da sottoporre agli accertamenti definitivi Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza verifichera' la compatibilita' dei profili sanitari degli aspiranti accertati in sede di visita medica di leva con quelli previsti per il grado di allievo finanziere dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, contenente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 20 ottobre 1999 n. 380 e dalla determinazione n. 167483 datata 1 giugno 2000 del Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne gli aspiranti i cui profili somato-funzionali PS (condizioni psichiche) risultino mancanti perche' non pervenuti dal competente Distretto militare, in quanto non previsti al tempo dalla iniziale visita di leva, non si applichera' l'automatica esclusione di cui al successivo comma. Nei loro confronti il predetto profilo sara' valutato ex novo in sede di visita medica presso il Centro di reclutamento. Gli aspiranti non in possesso dei requisiti minimi previsti dal predetto decreto ministeriale saranno considerati esclusi dal concorso e rimarranno a disposizione delle competenti autorita' militari per il normale avvio alle armi nelle Forze armate. Agli stessi non sara' data comunicazione alcuna. Art. 8. Accertamenti definitivi Gli aspiranti in possesso dei requisiti minimi, di cui al precedente art. 7, saranno convocati, a cura del Centro di reclutamento, per essere sottoposti agli accertamenti definitivi, che comprendono: a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) la visita medica preliminare comprensiva degli esami specialistici; c) eventuale visita medica di revisione. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera b) e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. Detto accertamento si articola in: test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento dei candidati; test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente dei candidati; colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri di valutazione della stessa. I candidati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso. L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lett. c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, in Roma. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato il quale puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo art. 10, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 6, comma primo, lett. c), al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle. La visita medica di revisione sara' effettuata, non prima del 15o giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera d) e verte soltanto sulla malattia che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica del precedente giudizio esprimendosi per l'idoneita', deve anche attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio relativo. Il candidato giudicato non idoneo a seguito della visita medica preliminare e dell'eventuale visita di revisione e' escluso dal concorso. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara' comunicato agli interessati, e' definitivo. Avverso l'esclusione dagli accertamenti di cui al presente articolo gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma primo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma quarto, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Art. 9. Mancata presentazione del candidato L'aspirante che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la visita medica preliminare o per la visita medica di revisione sara' considerato rinunziatario ed escluso dal concorso. I Presidenti delle sottocommissioni competenti hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati. Art. 10. Requisiti fisici Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C sia antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso se non verra' presentato in sede di visita medica di controllo. La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione dal concorso. I candidati saranno sottoposti a visita: neurologica; psichiatrica; otorinolaringoiatrica; oculistica; odontostomatologica. 1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque, avere: a) statura non inferiore a metri 1,65; b) acutezza visiva: uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; campo visivo e motilita' oculare normali; visione binoculare; senso cromatico normale alle matassine colorate. I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive "a tempiali". La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati sara' effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto". Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri: Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%. Saranno, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari: i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Non sono ammesse, comunque, protesi mobili. 2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami: radiografia del torace; dell'urina ed ematochimici; elettrocardiografico e visita cardiologica; test psico clinici. Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine di evidenziare particolari patologie. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli accertamenti di cui al punto 1) saranno subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 8, ultimo comma. Art. 11. Documentazione da produrre Gli aspiranti giudicati idonei al termine degli accertamenti definitivi, devono presentare, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla notifica della citata idoneita', al Comando provinciale della Guardia di finanza, presso il quale hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso, eventuali documenti attestanti le preferenze di cui all'art. 13, ultimo comma. Art. 12. Adempimenti delle sottocommissioni Le sottocommissioni previste dal precedente art. 6, comma primo, lett. b), c) e d) compileranno, per ogni candidato un processo verbale che sara' firmato da tutti i componenti. Art. 13. Graduatorie Al termine degli accertamenti definitivi, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lett. a) procede in base a criteri determinati dal Comando generale alla formazione della graduatoria finale, secondo il punteggio attribuito: a) alle qualita' fisiche di ciascun aspirante, cosi' come riscontrate in sede di visita medica preliminare o di revisione; b) al titolo di studio; c) agli attestati professionali, d'arte e mestiere effettivamente posseduti all'atto della presentazione delle domande. A parita' di punteggio saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle di cui all'art. 2, comma nono, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 14. Incorporamento dei prescelti Sono ammessi ai corsi di formazione, della durata di quattro mesi, in qualita' di allievi finanzieri ausiliari i candidati iscritti nella graduatoria unica di merito di cui al precedente art. 13, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna aliquota di arruolamento e secondo l'ordine della graduatoria stessa, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera e). Prima della visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi. L'allievo non piu' in possesso di tale idoneita' e' escluso dal concorso e rinviato alla competente Autorita' militare a cura del Comando legione allievi. Avverso tale esclusione l'interessato potra' produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 8, ultimo comma. Gli aspiranti in soprannumero nella graduatoria di cui al precedente art. 13, saranno posti a disposizione delle competenti autorita' militari, ad eccezione dei primi 50, che saranno tenuti disponibili per le eventuali sostituzioni di cui all'ultimo, comma del presente articolo, entro i 20 giorni successivi all'inizio del corso. Il Comando centro di reclutamento, di concerto con le competenti autorita' militari, provvede ad integrare le convocazioni, secondo l'ordine di graduatoria, per i posti comunque resi disponibili. L'aspirante che non si presenti, entro il giorno e l'ora fissati, presso l'Istituto di istruzione e' considerato rinunciatario. Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a cause di forza maggiore, comunicati entro 24 ore, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del comandante dell'istituto di istruzione, che potra' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta di esonero dal corso. Art. 15. Riduzione per i viaggi in ferrovia Gli aspiranti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto delle loro convocazioni alle prove previste dalle procedure concorsuali, nonche' per raggiungere la sede del reparto di istruzione quando siano stati dichiarati idonei all'incorporamento, avranno diritto al beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a. datata 6 novembre 2001 ed approvata con decreto dirigenziale n. 384258 datato 2 dicembre 2001. Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente al foglio di via, a cura dei Comandi della guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle di svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in famiglia. Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le varie fasi concorsuali, sono a totale carico degli aspiranti. Art. 16. Trattamento economico ed immissione nel ruolo degli appuntati e finanzieri Durante la frequenza del corso ed al compimento del quarto mese d'istruzione, gli allievi finanzieri ausiliari percepiranno il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. Il servizio di finanziere ausiliario e', a tutti gli effetti, servizio di leva ed ha durata pari a 12 mesi (art. 1, comma 105, legge 23 dicembre 1996, n. 662). Art. 17. Rafferma annuale e/o quadriennale All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria di anni quattro, previo completamento del corso di istruzione e di addestramento, previsto per i finanzieri. Il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora i finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro. Al termine del corso di istruzione, i finanzieri ausiliari saranno destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedano. Art. 18. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per le finalita' concorsuali e saranno trattati presso la banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla posizione giuridica economica del candidato, nonche', in caso positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento e' il Comandante generale della Guardia di finanza. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo. Roma, 2 dicembre 2002 Gen. C. A.: Zignani


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