GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 30 DEL 6/2/1993




       

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Agg. Febbr. 2008
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. 





Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.
Vedi, anche, il D.L. 14 settembre 1993, n. 358.
Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni): Nota 9 maggio 1996, n. 2964; Circ. 26 gennaio 1999, n. 489; 
Nota 19 febbraio 2001, n. 2462; 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 26 gennaio 1996, n. 8; Circ. 1 febbraio 1996, n. 9; Circ. 14 
febbraio 1996, n. 11; Circ. 18 luglio 1996, n. 43; Circ. 17 gennaio 1997, n. 3; 
Circ. 5 febbraio 1997, n. 6; Circ. 14 marzo 1997, n. 17; Circ. 19 maggio 1997, 
n. 26; Circ. 21 maggio 1997, n. 28; Circ. 28 maggio 1997, n. 31; Circ. 28 maggio 
1997, n. 32; Circ. 18 giugno 1997, n. 39; Circ. 7 ottobre 1997, n. 54; Circ. 23 
ottobre 1997, n. 56; Informativa 23 giugno 2003, n. 20;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1997, n. 84; 
Circ. 2 agosto 1997, n. 180; Circ. 21 novembre 1997, n. 236; Circ. 21 luglio 
1998, n. 160; Circ. 21 luglio 1998, n. 160; 
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 30 gennaio 1996, n. 4; Circ. 
19 aprile 1996, n. 19; 
- Ministero affari esteri: Circ. 30 giugno 1997, n. 5; Circ. 16 luglio 1997, n. 
7; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9; 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 16 gennaio 1996, n. 307; Circ. 19 gennaio 
1996, n. 435; Circ. 25 marzo 1996, n. 1195; Circ. 10 giugno 1996, n. 3096; Circ. 
18 giugno 1996, n. 3456; Circ. 15 gennaio 1997, n. 224; Circ. 12 febbraio 1997, 
n. 902; Circ. 3 marzo 1997, n. 1246; Circ. 15 maggio 1997, n. 2614; Circ. 26 
maggio 1997, n. 2809; Circ. 27 giugno 1997, n. 3505; Circ. 2 settembre 1997, n. 
4762; Circ. 3 settembre 1997, n. 4779; Circ. 25 settembre 1997, n. 5123; Circ. 
27 ottobre 1997, n. 5712; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 giugno 1996, n. 136230; 
Circ. 29 maggio 1997, n. MP1/11184; Circ. 7 ottobre 1997, n. 102/38; Circ. 7 
ottobre 1997, n. 103/39; Circ. 10 novembre 1997, n. 16580; Circ. 24 novembre 
1997, n. 136228; Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 
18245; Circ. 8 aprile 1998, n. 138028; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 12 gennaio 1998, n. 
3/98; Circ. 29 gennaio 1998, n. 14/98; Circ. 30 gennaio 1998, n. 15/98; Circ. 12 
febbraio 1998, n. 19/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 3 aprile 1998, n. 
42/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 15 maggio 1998, n. 70/98; Circ. 21 
maggio 1998, n. 71/98; Circ. 5 giugno 1998, n. 77/98; Circ. 27 luglio 1998, n. 
100/98; Circ. 28 settembre 1998, n. 113/98; Circ. 15 febbraio 1999, n. 15/99; 
Circ. 23 febbraio 1999, n. 18/99; Circ. 9 aprile 1999, n. 30/99; Circ. 7 aprile 
2000, n. 20/2000; Circ. 7 aprile 2000, n. 20/A/2000; Circ. 1 giugno 2000, n. 
33/2000; Circ. 2 febbraio 2001, n. 19/2001; Circ. 3 aprile 2001, n. 39/2001; 
Circ. 3 aprile 2001, n. 40/2001; Circ. 22 maggio 2001, n. 52/2001; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 
giugno 1998, n. 57; Circ. 7 gennaio 1999, n. 1; Circ. 13 aprile 2000, n. 19; 
Circ. 24 febbraio 2000, n. 7; Circ. 16 febbraio 2001, n. 9; 
- Ministero del tesoro: Circ. 29 dicembre 1995, n. 78; Circ. 4 gennaio 1996, n. 
661; Circ. 6 febbraio 1996, n. 13; Circ. 5 marzo 1996, n. 20; Circ. 8 marzo 
1996, n. 22; Circ. 8 marzo 1996, n. 124606; Circ. 12 aprile 1996, n. 32; Circ. 
18 aprile 1996, n. 33; Circ. 18 aprile 1996, n. 34; Circ. 31 luglio 1996, n. 
703; Circ. 2 ottobre 1996, n. 709; Circ. 20 dicembre 1996, n. 84; Circ. 14 
gennaio 1997, n. 741; Circ. 18 febbraio 1997, n. 15; Circ. 14 marzo 1997, n. 19; 
Circ. 21 marzo 1997, n. 42; Circ. 18 aprile 1997, n. 141343; Circ. 18 aprile 
1997, n. 582/97; Circ. 5 giugno 1997, n. 765; Circ. 5 giugno 1997, n. 43; Circ. 
18 luglio 1997, n. 57; Circ. 16 dicembre 1997, n. 90; Circ. 19 dicembre 1997, n. 
92; Circ. 6 ottobre 1998, n. 840; 
- Ministero dell'interno: Circ. 21 maggio 1997, n. 13/97; Circ. 18 luglio 1997, 
n. 19/97; Circ. 7 maggio 1998, n. 2/98; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 10 
ottobre 1998, n. 4/1998; Circ. 16 aprile 1998, n. 32; Circ. 30 marzo 1999, n. 
333.A/9807.F.4; Circ. 24 maggio 1999, n. S.A.F.12/99; Circ. 19 luglio 1999, n. 
333-G/2.1.84; Circ. 10 dicembre 1998; Circ. 26 luglio 1999, n. 84; Lett.Circ. 11 
gennaio 2001, n. P48/4101; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 16 
gennaio 1996, n. 19; Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 14 febbraio 1996, n. 
73; Circ. 15 febbraio 1996, n. 77; Circ. 22 febbraio 1996, n. 85; Circ. 26 
febbraio 1996, n. 88; Circ. 28 febbraio 1996, n. 92; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; 
Circ. 21 marzo 1996, n. 114; Circ. 25 marzo 1996, n. 120; Circ. 29 marzo 1996, 
n. 127; Circ. 29 marzo 1996, n. 129; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 
1996, n. 133; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 4 aprile 1996, n. 136; Circ. 11 
aprile 1996, n. 145; Circ. 15 aprile 1996, n. 146; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; 
Circ. 19 aprile 1996, n. 156; Circ. 24 aprile 1996, n. 157; Circ. 26 aprile 
1996, n. 159; Circ. 26 aprile 1996, n. 160; Circ. 26 aprile 1996, n. 161; Circ. 
26 aprile 1996, n. 164; Circ. 13 maggio 1996, n. 186; Circ. 16 maggio 1996, n. 
188; Circ. 16 maggio 1996, n. 189; Circ. 16 maggio 1996, n. 190; Circ. 16 maggio 
1996, n. 192; Circ. 16 maggio 1996, n. 193; Circ. 16 maggio 1996, n. 194; Circ. 
16 maggio 1996, n. 195; Circ. 16 maggio 1996, n. 196; Circ. 16 maggio 1996, n. 
197; Circ. 16 maggio 1996, n. 191; Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 4 giugno 
1996, n. 215; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 25 giugno 1996, n. 295; Circ. 
25 giugno 1996, n. 294; Circ. 23 luglio 1996, n. 362; Circ. 26 luglio 1996, n. 
376; Circ. 26 luglio 1996, n. 377; Circ. 26 luglio 1996, n. 394; Circ. 1 agosto 
1996, n. 447; Circ. 23 settembre 1996, n. 601; Circ. 29 ottobre 1996, n. 437; 
Circ. 5 novembre 1996, n. 683; Circ. 13 dicembre 1996, n. 746; Circ. 20 gennaio 
1997, n. 42; Circ. 29 gennaio 1997, n. 70; Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 17 
marzo 1997, n. 2454; Circ. 24 marzo 1997, n. 213; Circ. 17 aprile 1997, n. 254; 
Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 24 aprile 1997, n. 276; Circ. 28 aprile 
1997, n. 283; Circ. 13 maggio 1997, n. 297; Circ. 19 maggio 1997, n. 304; Circ. 
21 maggio 1997, n. 307; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 
365; Circ. 21 giugno 1997, n. 390; Circ. 24 giugno 1997, n. 400; Circ. 25 giugno 
1997, n. 402; Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 
1 agosto 1997, n. 469; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 8 agosto 1997, n. 495; 
Circ. 28 agosto 1997, n. 529; Circ. 22 settembre 1997, n. 588; Circ. 3 ottobre 
1997, n. 620; Circ. 6 ottobre 1997, n. 624; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 
31 ottobre 1997, n. 675; Circ. 7 gennaio 1998, n. 16; Circ. 9 gennaio 1998, n. 
6; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23; Circ. 2 febbraio 1998, n. 41; Circ. 10 febbraio 
1998, n. 48; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; 
Circ. 9 marzo 1998, n. 124; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 30 marzo 1998, n. 
158; Circ. 31 marzo 1998, n. 161; Circ. 2 aprile 1998, n. 173; Circ. 30 aprile 
1998, n. 213; Circ. 30 aprile 1998, n. 212; Circ. 12 maggio 1998, n. 224; Circ. 
25 maggio 1998, n. 246; Circ. 2 giugno 1998, n. 254; Circ. 8 giugno 1998, n. 
264; Circ. 11 giugno 1998, n. 271; Circ. 6 luglio 1998, n. 299; Circ. 21 luglio 
1998, n. 316; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 22 luglio 1998, n. 321; Circ. 
31 luglio 1998, n. 338; Circ. 3 agosto 1998, n. 343; Circ. 29 settembre 1998, n. 
399; Circ. 30 settembre 1998, n. 403; Circ. 13 ottobre 1998, n. 413; Circ. 29 
ottobre 1998, n. 435; Circ. 11 dicembre 1998, n. 480; Circ. 8 gennaio 1999, n. 
34633/BL; Nota 8 novembre 1999, n. 16983 Circ. 19 aprile 1999, n. 109; Nota 29 
dicembre 1999, n. 45926/BL; Circ. 19 aprile 2000, n. 123; Nota 6 luglio 2000, n. 
4338; Nota 17 maggio 2001, n. 1178; Circ. 11 giugno 2001, n. 109;
- Ministero della sanità: Circ. 27 aprile 1998, n. DPSIV/9/11/749; 
- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 47/E; Circ. 11 aprile 
1996, n. 90/S; Circ. 21 giugno 1996, n. 167/E; Circ. 4 aprile 1997, n. 95/S; 
Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S; Circ. 5 giugno 1997, n. 155/E; Circ. 1 luglio 
1997, n. 187/E; Circ. 10 luglio 1997, n. 201/D; Circ. 25 luglio 1997, n. 211/T; 
Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 15 
dicembre 1997, n. 317/T; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 9 aprile 1998, n. 
97/E; Circ. 24 aprile 1998, n. 114/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 193/E; Ris. 8 
agosto 2000, n. 50955;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 5 marzo 1996, n. 5409/C/Cm; Circ. 17 
ottobre 1996, n. 10/29; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; Circ. 20 febbraio 
1997, n. 4/1-S-251; Circ. 20 febbraio 1997, n. 1810/S/IPP/1482; Circ. 7 marzo 
1997, n. 4/1-348/S; Circ. 27 maggio 1997, n. 4/1-S-779; Circ. 20 giugno 1997, n. 
4/1-S-939; Circ. 12 novembre 1997, n. 1513/4/1-S; Circ. 27 novembre 1997, n. 
4/1-S-1581; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546; Circ. 3 aprile 1998, n. 
942; Circ. 29 aprile 1998, n. 4/1-S-696; Circ. 22 maggio 1998, n. 4/1-S-817; 
Circ. 11 giugno 1998, n. 4/1-S-905; Circ. 8 luglio 1998, n. 4/1-S-1075; Circ. 30 
luglio 1998, n. 2090/S/MLP/3624; Circ. 24 novembre 1998, n. 4/1-1529S; 
- Ministero marina mercantile: Circ. 27 febbraio 1997, n. 1354; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 gennaio 1996, n. 4; Circ. 
5 gennaio 1996, n. 6; Circ. 22 gennaio 1996, n. 11; Circ. 30 gennaio 1996, n. 
16; Circ. 14 febbraio 1996, n. 25; Circ. 15 marzo 1996, n. 36; Circ. 3 aprile 
1996, n. 43; Circ. 4 aprile 1996, n. 44; Circ. 16 aprile 1996, n. 51; Circ. 12 
giugno 1996, n. 71; Circ. 1 luglio 1996, n. 79; Circ. 3 luglio 1996, n. 80; 
Circ. 14 agosto 1996, n. 93; Circ. 1 ottobre 1996, n. 109; Circ. 3 ottobre 1996, 
n. 27; Circ. 21 marzo 1996, n. 37; Circ. 31 ottobre 1996, n. 135; Circ. 5 
novembre 1996, n. 137; Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 19 dicembre 1996, 
n. 162; Circ. 9 gennaio 1997, n. 6; Circ. 16 gennaio 1997, n. 19; Circ. 17 
gennaio 1997, n. 20; Circ. 23 gennaio 1997, n. 1/1997; Circ. 5 febbraio 1997, n. 
33; Circ. 24 febbraio 1997, n. 47; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 24 marzo 
1997, n. 93; Circ. 29 maggio 1997, n. 120; Circ. 14 luglio 1997, n. 163; Circ. 5 
agosto 1997, n. 175; Circ. 26 agosto 1997, n. 181; Circ. 5 dicembre 1997, n. 
255; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; 
Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. 
DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. 
AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 6 luglio 
1998, n. DIE/ARE/1/2639; Circ. 5 ottobre 1998, n. SCI/98/B2/852; Circ. 17 giugno 
1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 8 luglio 1999, n. 168; Circ. 20 luglio 
1999, n. 181; Circ. 3 novembre 1999, n. 260; Circ. 16 dicembre 1998, n. 10/98; 
Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99; Circ. 18 aprile 2000, n. 6/2000; Circ. 18 
aprile 2000, n. 8; Circ. 26 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 13 marzo 2001, n. 
3/2001; Circ. 5 aprile 2001, n. 4/2001; Circ. 9 dicembre 1999, n. 
AGP/1/1/5941/99/1.3.1/BF/22.0; Circ. 30 aprile 2001, n. 2613/01RUD/P/ADP; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 19 dicembre 1995, n. 24/95; Circ. 10 gennaio 1996, 
n. 25291; Circ. 22 gennaio 1996, n. 9921; Circ. 22 gennaio 1996, n. 363; Circ. 
25 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 29 gennaio 1996, n. 25690; Circ. 7 febbraio 
1996, n. 17148; Circ. 7 febbraio 1996, n. 16988; Circ. 8 febbraio 1996, n. 
26511; Circ. 12 febbraio 1996, n. 1247; Circ. 13 febbraio 1996, n. 173; Circ. 28 
febbraio 1996, n. 26539; Circ. 29 febbraio 1996, n. 1837; Circ. 29 febbraio 
1996, n. 10280; Circ. 12 marzo 1996, n. 2171; Circ. 13 marzo 1996, n. 2424; 
Circ. 15 marzo 1996, n. 113; Circ. 15 marzo 1996, n. 27330; Circ. 15 marzo 1996, 
n. 28109; Circ. 16 marzo 1996, n. 7/96/UOPA/17578/ 28281/96/7.519; Circ. 20 
marzo 1996 n. 676; Circ. 22 marzo 1996 n. 183; Circ. 28 marzo 1996, n. 132; 
Circ. 30 marzo 1996, n. 143; Circ. 5 aprile 1996, n. 27442; Circ. 11 aprile 
1996, n. 29047; Circ. 12 aprile 1996, n. 26857; Circ. 13 aprile 1996, n. 1036; 
Circ. 13 aprile 1996, n. 2591; Circ. 16 aprile 1996, n. 10264; Circ. 6 maggio 
1996, n. 28204; Circ. 13 maggio 1996, n. 21981; Circ. 14 maggio 1996, n. 29764; 
Circ. 14 maggio 1996, n. 28934; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 17 maggio 
1996, n. 30775; Circ. 24 maggio 1996, n. 17929; Circ. 27 maggio 1996, n. 17863; 
Circ. 30 maggio 1996, n. 17951; Circ. 31 maggio 1996, n. 15793; Circ. 10 giugno 
1996, n. 448; Circ. 10 giugno 1996, n. 27444; Circ. 10 giugno 1996, n. 29906; 
Circ. 11 giugno 1996, n. 30192; Circ. 12 giugno 1996, n. 30519; Circ. 18 giugno 
1996, n. 1471; Circ. 22 giugno 1996, n. 765; Circ. 24 giugno 1996, n. 766; Circ. 
26 giugno 1996, n. 30687; Circ. 27 giugno 1996, n. 1365; Circ. 5 luglio 1996, n. 
299; Circ. 16 luglio 1996, n. 2868; Circ. 17 luglio 1996, n. 2950; Circ. 18 
luglio 1996, n. 374; Circ. 18 luglio 1996, n. 2076; Circ. 12 agosto 1996, n. 
2176; Circ. 19 settembre 1996, n. 6375; Circ. 1 ottobre 1996, n. 6402; Circ. 8 
ottobre 1996, n. 8199; Circ. 9 ottobre 1996, n. 7181; Circ. 18 ottobre 1996, n. 
5903; Circ. 26 ottobre 1996, n. 8739; Circ. 13 novembre 1996, n. 4365; Circ. 18 
novembre 1996, n. 6204; Circ. 20 novembre 1996, n. 8589; Circ. 26 novembre 1996, 
n. 7946; Circ. 26 novembre 1996, n. 9160; Circ. 29 novembre 1996, n. 8197; Circ. 
3 dicembre 1996, n. 6886; Circ. 4 dicembre 1996, n. 8118; Circ. 4 dicembre 1996, 
n. 8986; Circ. 5 dicembre 1996, n. 8238; Circ. 5 dicembre 1996, n. 8238; Circ. 
12 dicembre 1996, n. 610; Circ. 12 dicembre 1996, n. 1216; Circ. 13 dicembre 
1996, n. 7541; Circ. 14 dicembre 1996, n. 7978; Circ. 14 dicembre 1996, n. 8489; 
Circ. 16 dicembre 1996, n. 9797; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9038; Circ. 19 
dicembre 1996, n. 6397; Circ. 19 dicembre 1996, n. 7920; Circ. 24 dicembre 1996, 
n. 6199; Circ. 17 dicembre 1996, n. 7326; Circ. 3 febbraio 1997, n. 2; Circ. 21 
ottobre 1997, n. 8; Circ. 19 marzo 1998, n. 26186/98/8.93.5; Circ. 27 maggio 
1998, n. 4/98; Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98; Circ. 26 gennaio 1998, n. 
24255/98/14.30; Circ. 27 maggio 1999, n. 3/99; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per le pari opportunità: 
Circ. 10 aprile 1997, n. 5/97; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: servizi tecnici nazionali: Circ. 2 
marzo 1998, n. 19; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 20 dicembre 1996, n. 83; Circ. 22 
gennaio 1997, n. 7; Circ. 1 ottobre 1997, n. 71; Circ. 22 ottobre 1997, n. 78; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 12 maggio 1998, n. 464.
 



TITOLO I 
Princìpi generali. 
(giurisprudenza di legittimità)
1. Finalità ed àmbito di applicazione.
[1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli 
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle 
province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della 
Costituzione, al fine di: 
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei 
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea, anche mediante 
il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva 
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche 
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei 
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e 
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato (5). 
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello 
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro 
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi 
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e 
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale (6). 
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai 
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si 
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I 
princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , costituiscono 
altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento 
e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica 
(7)] (8) (9). 



(5)  Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(6)  Vedi, anche, l'art. 25, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(7)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(8)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
(9)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 1 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
2. Fonti.
[1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati 
da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi 
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli 
uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento 
della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. 
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: 
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel 
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal 
fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi 
operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e 
ad eventuale revisione; 
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative 
e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2; 
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di 
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi 
informatici e statistici pubblici; 
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, 
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai 
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della 
responsabilità complessiva dello stesso; 
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le 
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi 
dell'Unione europea (10) (11). 
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono 
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice 
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte 
salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali 
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei 
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da 
successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono 
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso 
contrario (12) (13) (14) (15). 
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati 
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le 
modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali 
devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione 
di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti 
collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le 
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono 
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a 
far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti 
economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle 
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono 
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva (16) (17) 
(18). 
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori 
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il 
personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima 
a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti 
degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 
691 , dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 , e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 
(19) (20) (21). 
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta 
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della 
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi 
della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli 
articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168 , tenuto conto dei 
princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 
(22)] (23) (24). 



(10)  Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono i precedenti commi 1, 2, 
2-bis e 3 per effetto dell'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(11)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 2 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(12)  Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono i precedenti commi 1, 2, 
2-bis e 3 per effetto dell'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(13)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 2 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(14)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. 
Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 
16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; 
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 
della Costituzione. 
(15)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. 
Uff. 22 ottobre 1997, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 4, 
comma 1, seconda parte, dell'art. 45, commi 2, 7 e 9 (nel testo allora vigente), 
e dell'art. 49, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 39 della 
Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa 
questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 
18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. 
(16)  Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono i precedenti commi 1, 2, 
2-bis e 3 per effetto dell'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(17)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 2 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. 
Uff. 22 ottobre 1997, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 4, 
comma 1, seconda parte, dell'art. 45, commi 2, 7 e 9 (nel testo allora vigente), 
e dell'art. 49, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 39 della 
Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa 
questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 
18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. 
(19)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(20)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 3 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(21)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. 
Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 
16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; 
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 
della Costituzione. 
(22)  Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(23)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(24)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 3 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
3. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
[1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed 
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: 
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di 
indirizzo interpretativo ed applicativo; 
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali 
per l'azione amministrativa e per la gestione; 
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da 
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello 
dirigenziale generale; 
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e 
di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche 
disposizioni; 
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al 
Consiglio di Stato; 
g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché 
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi 
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione 
e dei relativi risultati. 
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate 
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative (25). 
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente 
o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri 
ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un 
lato, e attuazione e gestione dall'altro (26)] (27) (28). 



(25)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(26)  Articolo così sostituito prima dall'art. 2 D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e poi dall'art. 3, D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 80. Con Disp. 18 settembre 2000 (Gazz. Uff. 22 settembre 2000, n. 222), 
corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2000, n. 231 e 
modificata con Disp. 22 aprile 2002 (Gazz. Uff. 13 maggio 2002, n. 110), è stata 
disposta l'estensione ai dirigenti dell'istituto nazionale di fisica nucleare, 
delle disposizioni contenute nel presente articolo. 
(27)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(28)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 4 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
4. Potere di organizzazione.
[1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al 
fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e 
la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (29). 
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, 
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti 
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. 
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza 
delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, 
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di 
fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei 
responsabili della gestione (30)] (31) (32). 



(29)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. 
Uff. 22 ottobre 1997, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 4, 
comma 1, seconda parte, dell'art. 45, commi 2, 7 e 9 (nel testo allora vigente), 
e dell'art. 49, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 39 della 
Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa 
questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 
18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. 
(30)  Articolo prima sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.), poi modificato dall'art. 9 D.Lgs. 4 
novembre 1997, n. 396 ed infine così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 80. 
(31)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(32)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 5 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



5. Criteri di organizzazione.
[1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri: 
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni 
finali e funzioni strumentali o di supporto; 
b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di 
comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi 
informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della 
segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per 
l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un 
unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della 
legge 7 agosto 1990, n. 241; 
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro 
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei 
Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato; 
e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato 
dell'attività lavorativa; 
f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse 
umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del 
personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonché tra amministrazioni ed 
enti diversi] (33) (34). 



(33)  Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(34)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
[1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli 
uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono 
determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa 
verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni 
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni 
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica 
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . La 
distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla 
dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti 
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al 
personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede 
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a 
seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni 
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate 
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 , e con gli strumenti di programmazione 
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio 
dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi 
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (35). 
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari 
esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in 
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte 
salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 
5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , relativamente al 
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si 
interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 
dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la 
determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di 
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il 
personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono 
devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli 
Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del 
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia 
di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di 
ricerca. 
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al 
presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere 
nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (36)] (37) 
(38). 



(35)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(36)  Articolo così sostituito prima dell'art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 
546 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'art. 5, D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. 
(37)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(38)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 6 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
7. Gestione delle risorse umane.
[1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e 
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica 
e di ricerca. 
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità 
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione 
degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio 
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di 
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 . 
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del 
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì 
l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo 
della cultura di genere della pubblica amministrazione (39). 
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici 
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di 
provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione (40)] (41) (42). 



(39)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(40)  Così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(41)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(42)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 7 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



8. Selezione del personale.
[1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del 
personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri 
fondamentali: 
a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento; 
b) unicità della selezione per identiche qualifiche e professionalità pur se di 
amministrazioni ed enti diversi; 
c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione; 
d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano 
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la 
discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle 
di preselezione] (43) (44). 



(43)  Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 
43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(44)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
9. Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
[1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per 
il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le 
risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle 
compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e 
di bilancio. 
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle 
aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti 
di cui all'articolo 73, comma 5, è soggetto a limiti compatibili con gli 
obiettivi e i vincoli di finanza pubblica] (45) (46). 



(45)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165.
(46)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 8 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
10. Partecipazione sindacale.
[1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli 
istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di 
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (47)] (48) (49). 



(47)  Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(48)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(49)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 9 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



TITOLO II 
Organizzazione. 
Capo I - Relazioni con il pubblico 
11. Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
[1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 
ottobre 1992, n. 421 , ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, 
definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi 
informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche (50). 
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica 
ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18, D.L. 24 novembre 1990, n. 
344 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, 
promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 12, la 
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche 
nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'art. 26, L. 11 marzo 1988, n. 67 
] (51) (52). 



(50)  Comma così modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(51)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(52)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
10 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



12. Ufficio relazioni con il pubblico.
[1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 , individuano, nell'ambito della propria struttura e 
nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per 
le relazioni con il pubblico (53). 
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante 
l'utilizzo di tecnologie informatiche: 
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; 
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; 

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla 
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con 
l'utenza (54) (55). 
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito 
delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con 
idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, 
eventualmente assicurato da apposita formazione (56). 
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le 
amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di 
pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per 
l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, 
si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un 
piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da 
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (57) (58). 

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , non si 
applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario 
(59) (60). 
5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il 
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il 
supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il 
pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e 
all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso 
dell'amministrazione e ai documenti amministrativi (61) (62). 
5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente 
verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, 
ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del 
dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in 
concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di 
vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al 
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione 
delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione 
(63) (64). 
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1° 
luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni 
pubbliche (65)] (66). 



(53)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(54)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. 
Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 
16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; 
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 
della Costituzione. 
(55)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(56)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(57)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. 
Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 
16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; 
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 
della Costituzione. 
(58)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(59)  Così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(60)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(61)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 maggio 1995, n. 163. 
(62)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(63)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 maggio 1995, n. 163. 
(64)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(65)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 maggio 1995, n. 163. 
(66)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



12-bis. Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.
[1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi 
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche 
creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte 
le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più 
amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne 
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la 
gestione di tutto o parte del contenzioso comune (67)] (68) (69). 



(67)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(68)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(69)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
12 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



Capo II - Dirigenza 
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni 
13. Amministrazioni destinatarie.
[1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo (70)] (71) (72). 



(70)  Così sostituito prima dall'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e poi dall'art. 8, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
80. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-7 novembre 
1994, n. 383 (Gazz. Uff. 16 novembre 1994, n. 47 - Serie speciale), aveva 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 3, D.Lgs. 18 novembre 
1993, n. 470, nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell'art. 13 del 
presente D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. La suddetta pronuncia della Corte 
comportava il ritorno in vigore del precedente testo dell'art. 13 che era del 
seguente tenore: 
"13. Amministrazioni destinatarie. - 1. Le disposizioni del presente capo si 
applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli 
enti pubblici non economici nazionali, alle istituzioni universitarie ed alle 
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo 
quanto stabilito per il ruolo sanitario nel decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502. A tali disposizioni si attengono le amministrazioni degli enti 
locali, conformando a tal fine i propri ordinamenti". Con Disp. 18 settembre 
2000 (Gazz. Uff. 22 settembre 2000, n. 222), corretta con avviso pubblicato 
nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2000, n. 231 e modificata con Disp. 22 aprile 2002 
(Gazz. Uff. 13 maggio 2002, n. 110), è stata disposta l'estensione ai dirigenti 
dell'istituto nazionale di fisica nucleare, delle disposizioni contenute nel 
capo II del presente decreto. 
(71)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(72)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
13 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
14. Indirizzo politico-amministrativo.
[1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine 
periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di 
cui all'articolo 16: 
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le 
conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; 
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della 
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità 
delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del 
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , ad esclusione delle risorse 
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle 
variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto 
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , tenendo altresì conto dei procedimenti e 
subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di 
uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di 
raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento 
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso 
regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo 
o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati 
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari 
professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui 
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Con lo stesso 
regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei 
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo 
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 
1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , senza aggravi di spesa e, per 
il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad 
una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da 
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di 
reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati 
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, 
consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro 
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione 
individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
al presente comma sono abrogate le norme del R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la 
costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie 
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o 
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di 
inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale 
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia 
permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del 
dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il 
Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un 
commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 
2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo 
quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento 
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di 
annullamento ministeriale per motivi di legittimità (73)] (74) (75). 



(73)  Articolo così sostituito prima dall'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 
546 (Gazz Uff. 29 novembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'art. 9, D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. 
(74)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(75)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
14 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
15. Dirigenti.
[1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è 
articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve 
le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e 
le carriere delle Forze di Polizia e delle forze armate. Per le amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto 
dall'art. 6 (76). 
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli 
altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, 
le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione 
della ricerca e dell'insegnamento. 
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente 
generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è 
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore (77)] (78) 
(79). 



(76)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 
comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 
ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della 
Costituzione. 
(77)  Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1993, n. 276, S.O.). La rubrica e il primo periodo del primo comma 
sono stati successivamente così sostituiti dall'art. 10, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80. 
(78)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(79)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
15 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
[1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, 
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri, i 
seguenti compiti e poteri: 
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua 
competenza; 
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal 
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di 
specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono 
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e 
materiali; 
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale; 
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di 
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei 
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei 
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in 
caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle 
misure previste dall'articolo 21; 
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di 
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della 
legge 3 aprile 1979, n. 103 (80); 
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e 
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione 
dei rapporti sindacali e di lavoro; 
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti 
amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi 
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive 
dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano 
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro 
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro 
lo richieda o lo ritenga opportuno. 
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito 
anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più 
amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, 
progetti e gestioni. 
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice 
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al 
presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un 
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, 
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne 
definiscono i compiti ed i poteri (81) (82)] (83) (84). 



(80)  Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(81)  Articolo così sostituito prima dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 
546 (Gazz. Uff. 29 novembre 1993, n. 304, S.O.), e poi dall'art. 11, D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. 
(82)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. 
Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 
16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; 
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 
della Costituzione. 
(83)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(84)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
16 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
17. Funzioni dei dirigenti.
[1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, 
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali; 
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai 
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e 
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione 
delle entrate; 
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici 
dirigenziali generali; 
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi 
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri 
sostitutivi in caso di inerzia; 
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e 
strumentali assegnate ai propri uffici (85) (86)] (87) (88). 



(85)  Articolo così sostituito prima dall'art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 
546 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'art. 12, D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. 
(86)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. 
Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 
16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; 
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 
della Costituzione. 
(87)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(88)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
17 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



18. Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.
[1. Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente decreto, i 
dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la 
rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, 
della gestione e delle decisioni organizzative. 
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale 
di statistica ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le 
rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella 
pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche 
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei 
rendimenti rispetto a valori medi e "standards" (89)] (90) (91). 



(89)  Così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1993, n. 276, S.O.). 
(90)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(91)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
18 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
[1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il 
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della 
natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e 
della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai 
risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della 
rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad 
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, del codice civile (92). 
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, 
secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non 
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono 
definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da 
conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 
21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai 
sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo (93). 
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione 
di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli 
di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui 
all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso 
delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. 
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono 
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui 
all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo 
ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso 
delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. 
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono 
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai 
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) 
(94). 
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con 
contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 
5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 
per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e 
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in 
organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con 
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che 
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e 
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da 
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai 
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei 
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può 
essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione 
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni 
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di 
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati 
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi 
precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per 
inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività 
amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso 
di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 
dell'articolo 24. 
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 
possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni 
dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i 
quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale 
scadenza. 
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della 
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli 
ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali 
svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne 
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri 
incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione 
dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, 
comma 3. 
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari 
esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di 
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle 
attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi 
ordinamenti. 
12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli 
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i 
rispettivi ordinamenti di settore (95)] (96) (97) (98). 



(92)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(93)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(94)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(95)  Articolo così sostituito prima dall'art. 11, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 
546 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'art. 13, D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. Vedi, anche, l'art. 45 dello stesso decreto. 
(96)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(97)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
19 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(98)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 
24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 
ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della 
Costituzione. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
20. Verifica dei risultati (99).
[1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato 
dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione 
dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei 
rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 
All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi 
al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente (100) 
(101). 
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi 
di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, 
mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione 
degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, 
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o 
nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di 
vertice, i parametri di riferimento del controllo (102). 
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono 
esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, 
nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di 
personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per 
motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di 
consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di 
gestione (103). 
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e 
da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare 
complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente 
per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati 
particolarmente qualificati (104). 
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono 
richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. 
Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi 
generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni 
territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6 
(105). 
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati 
metropolitani di cui all'art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di 
controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche (106). 
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti 
delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È 
consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già 
istituiti in altre amministrazioni (107) (108). 
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che 
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e 
di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i 
dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le 
modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del 
Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente 
con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da 
adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400 , 
ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti 
dei singoli Ministri interessati (109). 
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione 
finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il 
collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente 
perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le 
amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti 
di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. 
Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. 
Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine 
a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o 
reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere 
disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di 
servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a 
disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del 
codice civile (110) (111). 
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, 
civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche (112). 
11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle 
qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e 
prefettizia e delle Forze armate (113) (114)] (115) (116). 



(99)  Rubrica così modificata dall'art. 6, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(100)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. 
Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 
16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; 
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 
della Costituzione. 
(101)  L'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il 
presente articolo ad eccezione del comma ottavo. 
(102)  L'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il 
presente articolo ad eccezione del comma ottavo. 
(103)  L'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il 
presente articolo ad eccezione del comma ottavo. 
(104)  L'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il 
presente articolo ad eccezione del comma ottavo. 
(105)  L'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il 
presente articolo ad eccezione del comma ottavo. 
(106)  L'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il 
presente articolo ad eccezione del comma ottavo. 
(107)  Vedi, anche, l'art. 3-quater, D.L. 12 maggio 1995, n. 163. 
(108)  L'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il 
presente articolo ad eccezione del comma ottavo. 
(109)  Comma così modificato dall'art. 5, quinto comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, 
n. 286. 
(110)  Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
Successivamente, l'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha 
abrogato il presente articolo, ad eccezione del comma ottavo. 
(111)  La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 193 (Gazz. 
Uff. 22 maggio 2002, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma 9, nel testo sostituito 
dall'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470. 
(112)  Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Per 
l'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo 20 vedi, 
anche, l'art. 45 del decreto sopracitato. Successivamente, l'art. 10, secondo 
comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il presente articolo, ad 
eccezione del comma ottavo. 
(113)  Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Per 
l'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo 20 vedi, 
anche, l'art. 45 del decreto sopracitato. Successivamente, l'art. 10, secondo 
comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il presente articolo, ad 
eccezione del comma ottavo. 
(114)  Così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1993, n. 276, S.O.). 
(115)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(116)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
20 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
21. Responsabilità dirigenziale.
[1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il 
mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie 
determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 
marzo 1997, n. 59 , comportano per il dirigente interessato la revoca 
dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la 
destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 
10 presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi 
abbia interesse (117) (118). 
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo 
competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il 
dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal 
conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a 
quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore 
gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le 
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi (119) (120). 
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un 
comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della 
Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal 
Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima 
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo 
ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo 
articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica 
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e 
del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; 
decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. Il comitato dura in 
carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile (121). 
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ai fini di cui al presente articolo la 
valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste 
dall'articolo 20. 
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche 
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e 
delle Forze armate (122)] (123) (124) (125). 



(117)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(118)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 21 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(119)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(120)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 21 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(121)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 22 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(122)  Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'art. 14, D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 80. 
(123)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(124)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 21 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(125)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 
24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 
ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della 
Costituzione. 
 



22. Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione del 
presente decreto.
[1. Per la prima applicazione del presente decreto gli incarichi di direzione 
degli uffici individuati ai sensi dell'articolo 31 sono conferiti, con le 
procedure di cui all'articolo 19, entro un mese dalla emanazione del decreto per 
l'individuazione degli uffici medesimi. Nello stesso termine e con le medesime 
procedure sono assegnati gli incarichi di funzioni ispettive e di consulenza, 
studio e ricerca di livello dirigenziale. 
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti generali ed i 
dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503, presso ciascuna 
amministrazione, ai quali non sia stata assegnata la direzione di una unità 
organizzativa ovvero non siano stati conferiti incarichi di funzioni ispettive, 
di consulenza, studio e ricerca, sono collocati in soprannumero e sono 
sottoposti ai processi di mobilità, che saranno disciplinati con il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23, comma 2] (126) 
(127). 



(126)  Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(127)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
23. Ruolo unico dei dirigenti.
[1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico 
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del 
trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai 
fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale. 
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima 
applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di 
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i 
dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di 
uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad 
almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 
21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia 
sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti 
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28 (128). 
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalità 
di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la 
necessaria specificità tecnica. Il regolamento disciplina altresì le modalità di 
elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3. 
Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, 
per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le 
opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate (129). 
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica 
contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di 
promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra 
amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti 
internazionali e dell'Unione europea (130)] (131) (132) (133). 



(128)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. In 
attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 26 febbraio 
1999, n. 150. 
(129)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. In 
attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 26 febbraio 
1999, n. 150. 
(130)  Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il 
presente articolo non si applica ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 
246. 
(131)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(132)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
23 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(133)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 
comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 
ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della 
Costituzione. 
 



24. Trattamento economico.
[1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai 
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento 
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse 
responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del 
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto 
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei 
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando 
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie 
fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei 
commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale è stabilito il 
trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori 
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, 
e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato 
al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai 
risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi 
importi (134) (135). 
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte 
le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal 
presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del 
loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano 
servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono 
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle 
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza (136). 
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 
dell'articolo 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei commi 5 e 7 
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 . 
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle 
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di 
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di 
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale 
dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto 
dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, 
tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli 
incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i 
criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 . 
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, 
n. 334 , destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati 
alle Università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno 
didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento 
al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e 
tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono 
destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente 
stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le Università 
possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti 
ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca 
nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionale (137). 
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge 
n. 334 del 1997 , è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile (138). 
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o 
equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei 
commi precedenti (139). 
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse 
che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi 
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi 
previsti dal presente articolo (140). 
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in 
un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le 
predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri 
diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili (141)] (142) (143). 



(134)  Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(135)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 
24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 
ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della 
Costituzione. 
(136)  Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
Sull'omnicompensività del trattamento economico dei dirigenti vedi la Dir.P.C.M. 
1° marzo 2000. 
(137)  Periodo aggiunto dall'art. 26, comma 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(138)  Articolo così sostituito prima dall'art. 13, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 
546 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'art. 16, D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. 
(139)  Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(140)  Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(141)  Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(142)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(143)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
24 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
25. Norma transitoria.
[1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad 
personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di 
dirigente prevista dall'articolo 22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex 
qualifica di dirigente superiore precede quello dell'ex qualifica di primo 
dirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza (144). 
2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche 
dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti 
autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure 
concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere 
transitorio. 
3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento 
alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data della 
sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a 
tale ultima data, al personale che accede alla qualifica di dirigente prevista 
dal presente capo compete il trattamento economico in atto previsto per la 
qualifica di primo dirigente (145). 
4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive 
modificazioni, e quello di cui all'articolo 15, L. 9 marzo 1989, n. 88 , i cui 
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono 
attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di 
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, 
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento 
economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui 
all'articolo 45 ] (146). 



(144)  Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(145)  Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(146)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



25-bis. Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
[1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la 
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni 
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed 
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti 
scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli 
effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto 
della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un 
nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, 
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti 
all'amministrazione stessa (147). 
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha 
la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 
umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle 
relazioni sindacali. 
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico 
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della 
libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto 
all'apprendimento da parte degli alunni. 
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al 
dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 
personale. 
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il 
dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere 
delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che 
sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi 
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio 
di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività 
formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia 
informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli 
organi della istituzione scolastica (148)] (149) (150). 



(147)  Per l'attribuzione di compiti degli uffici di controllo interno in 
materia di valutazione del personale, vedi l'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 
luglio 1999, n. 286. 
(148)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (Gazz. Uff. 26 
marzo 1998, n. 71). 
(149)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(150)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
25 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



25-ter. Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi 
d'istituto in servizio.
[1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi 
compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e 
vicedirettrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa 
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle 
istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a 
norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (151), salvaguardando, 
per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio. 
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli 
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di 
partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce 
i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; 
individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili 
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i 
criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento 
ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro 
associati o consorziati. 
3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli 
istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di 
arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di 
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le 
posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vicerettori 
dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i 
corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i 
relativi ruoli. 
5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di 
Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o 
siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori 
ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di 
appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, 
ovvero della formazione di cui all'articolo 28-bis. In tale ultimo caso 
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli 
inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione 
ad una istituzione scolastica autonoma (152)] (153) (154). 



(151)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 69 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(152)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (Gazz. Uff. 26 
marzo 1998, n. 71). Per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di formazione 
di cui al presente articolo vedi il D.M. 5 agosto 1998. 
(153)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(154)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
25 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



26. Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
[1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed 
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso 
pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del 
relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente 
alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale 
nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche 
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. 
Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è 
altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con 
rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata 
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso 
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto 
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo (155) 
(156). 
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli 
professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente alle posizioni 
funzionali di decimo ed undicesimo livello è inquadrato nella qualifica di 
dirigente di cui all'articolo 15 del presente decreto, articolata, fino alla 
sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui 
all'articolo 46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento economico 
in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo (157). 
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, è altresì inquadrato 
nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale già ricompreso 
nella posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il 
quale mantiene il trattamento economico in godimento (158). 
2-ter. Il personale di cui al comma 2-bis, in possesso dell'anzianità di cinque 
anni nella posizione medesima, può partecipare a concorsi, disciplinati 
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e 
successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia 
economica già corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilità 
di posti vacanti in tale fascia (159). 
2-quater. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni ed integrazioni, 
sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei 
concorsi di cui al comma 2-ter (160). 
2-quinquies. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 
19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati in relazione alla struttura 
organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , si deve tenere conto della posizione 
funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella 
qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di 
struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui 
al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario (161) (162). 
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun 
incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni 
funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed 
amministrativo. I profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei 
predetti ruoli sono soppressi ed il relativo personale rimane collocato in detta 
posizione ad esaurimento mantenendo il trattamento economico in godimento (163) 
(164). 
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi 
per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli 
professionale, tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma 
1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati] (165). 



(155)  Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.), che ha anche sostituito la rubrica 
dell'articolo. L'ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dall'art. 45, 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(156)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 26 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(157)  Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.), che ha anche sostituito la rubrica 
dell'articolo. L'ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dall'art. 45, 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(158)  Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(159)  Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(160)  Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(161)  Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(162)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 26 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(163)  Periodo soppresso dall'art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. 
Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(164)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 26 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(165)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



27. Norma di richiamo.
[1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è 
sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale 
dirigenziale. 
2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove è prevista la 
figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure equivalenti, 
restano ferme le competenze attribuite a tali figure dalla legge e dai 
rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2 (166). 

3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la 
Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il 
presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza 
rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della 
Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il 
presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari 
generali dei predetti istituti (167)] (168) (169). 



(166)  Comma abrogato dell'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(167)  Così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1993, n. 276, S.O.). 
(168)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(169)  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono ora 
contenute nell'art. 15 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
27-bis. Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.
[1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà 
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, 
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai 
princìpi dell'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto 
delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si 
adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li 
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. 
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi 
dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in 
attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne 
cura la raccolta e la pubblicazione (170)] (171) (172). 



(170)  Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(171)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(172)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
27 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione. 
28. Accesso alla qualifica di dirigente.
[1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni 
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici 
avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami. 
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da 
coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente 
partecipare: 
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che 
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali 
per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i 
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, 
il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti 
in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non 
ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del 
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni 
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi 
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non 
inferiore a cinque anni; 
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di 
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo postuniversitario 
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie 
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento 
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il 
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola 
superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in 
possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma 
di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali 
(173). 
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del 
comma 2: 
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; 
b) le modalità di svolgimento delle selezioni (174). 
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del 
primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative 
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato 
dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche 
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi 
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei 
concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, il regolamento può prevedere che il 
ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si 
svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, 
ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. 
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo 
incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai 
contratti collettivi. 
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i 
concorsi di cui alla lettera a) del comma 2. 
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche 
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, 
delle Forze armate e dei Vigili del fuoco (175)] (176) (177). 



(173)  Vedi, anche, l'art. 4, L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(174)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.P.R. 8 
settembre 2000, n. 324. 
(175)  Articolo prima sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.), poi modificato dall'art. 5-bis, 
D.L. 12 maggio 1995, n. 163 ed infine così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. Vedi, anche, l'art. 24 dello stesso decreto n. 387 del 
1998. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al comparto 
sanità ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. 29 dicembre 2000, n. 
401. 
(176)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(177)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
28 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



28-bis. Reclutamento dei dirigenti scolastici.
[1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso 
concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo 
di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola 
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti 
educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle 
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio 
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei 
rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la 
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le 
istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per 
la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli 
inquadramenti di cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i 
vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del 
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati 
della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e 
di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da 
riservare alla mobilità. 
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di 
ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di 
ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal 
bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente 
inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero 
dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola 
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni 
educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per 
il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure 
di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti così 
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno 
un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di 
ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il 
predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di 
ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di 
servizio maturata quale preside incaricato (178). 
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal 
decreto di cui all'articolo 25-ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed 
esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune 
e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono 
disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il 
Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a 
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e 
i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la 
tipologia del servizio prestato. 
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno 
superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per 
la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le 
istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle 
procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25-ter il 50 per cento dei posti 
messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio 
come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo 
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle 
graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla 
graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei princìpi del 
presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze 
professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività 
docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei 
dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data 
di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di 
presidenza (179). 
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite 
del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i 
dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. 
L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale 
relativo ai moduli frequentati. 
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione 
pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni 
esaminatrici (180)] (181) (182). 



(178)  Comma così modificato dall'art. 11, L. 3 maggio 1999, n. 124. 
(179)  Comma così modificato dall'art. 11, L. 3 maggio 1999, n. 124. 
(180)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (Gazz. Uff. 26 
marzo 1998, n. 71). 
(181)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(182)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
29 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
29. Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
[1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione preliminare 
all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti 
sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione permanente per le 
medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime 
parere al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro 
per la funzione pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e 
degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli 
enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli enti 
locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a 
qualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati 
forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla 
formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata al Parlamento. 
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in 
posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente di comprovata 
professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni con università 
ed altri enti di formazione e ricerca. 
3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che 
presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità 
didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con 
qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la 
responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola. 
4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma 
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo 
previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo 
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della 
Corte dei conti. 
5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400 : 
a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro 
composizione e competenze; 
b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto 
delle leggi vigenti; 
c) il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di 
presentazione del rendiconto alla Corte dei conti; 
d) il contingente di personale funzionale alle attività permanenti di 
organizzazione; 
e) il contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente correlato 
alla realizzazione dei programmi; 
f) le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2; 
g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si 
avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento già 
esistenti. 
6. È abrogato l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del D.P.R. 9 giugno 1992, n. 
336 . Sono altresì abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. Il 
regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le 
disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente 
decreto. 
7. Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non 
previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento 
dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad 
essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi 
organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente capo, 
continuano ad operare quelli attualmente in carica (183)] (184) (185). 



(183)  Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), corretto con avviso pubblicato 
nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304. 
(184)  Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 
(185)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi 
30. Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane.
[1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa 
informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, 
definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate 
all'articolo 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Esse 
curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 
2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede 
periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto 
dell'articolo 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero 
del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle 
piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 
delle istituzioni educative] (186) (187). 



(186)  Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 
43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(187)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
31. Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante 
organiche in sede di prima applicazione del presente decreto.
[1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni 
pubbliche procedono: 
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione 
provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche 
professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, 
non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato 
e a tempo parziale; 
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle 
piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di 
lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e 
materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed 
al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, 
e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in 
misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti 
per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b); 
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , al fine di realizzare, anche con riferimento 
ai princìpi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in 
particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e 
distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità 
scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle 
unità di personale previste nelle predette tabelle. 
2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni 
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, 
comma 8, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, le amministrazioni 
pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale 
di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, 
ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di 
copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le 
amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla 
applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro (188). 
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche 
separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 
4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti 
previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le 
aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i 
provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle 
altre amministrazioni pubbliche. 
5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, 
assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di 
cui ai commi 1 e 3. 
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni 
pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. 
Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 
1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 
438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al 
comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 
della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale 
reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 
171 . 
6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), è 
consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti 
alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte 
dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni 
organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti 
previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 
norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa 
richiesta (189)] (190). 



(188)  Così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1993, n. 276, S.O.). 
(189)  Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1993, n. 276, S.O.). 
(190)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



32. Ricognizione delle vacanze di organico.
[1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'art. 1 e all'art. 4, 
comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554, comunicano alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del 
personale come definita all'art. 31, comma 1, nonché le conseguenti carenze ed 
esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti 
alle qualifiche ed ai profili professionali che presentano esuberi. 
2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità che presentino 
esubero sono assoggettati a mobilità con trasferimento a domanda o d'ufficio, 
privilegiando la mobilità all'interno dello stesso comparto di contrattazione. 
Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato 
l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalità che presenti esubero. 
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresì alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio 
personale con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi 
richieste accorpate per provincia. 
4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai 
commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello 
appartenente alle categorie protette. 
5. La mobilità fra le singole regioni, i relativi enti strumentali e gli enti 
pubblici non economici da esse dipendenti, è attuata dalle regioni interessate 
nel rispetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge 29 
dicembre 1988, n. 554 e secondo la disciplina stabilita dal successivo art. 35. 
Le singole regioni, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e 
dipendenti, possono aderire alla mobilità di livello nazionale sulla base di 
preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica. Le regioni, in armonia con la disciplina di cui al 
comma 1 dell'art. 35 disciplinano la mobilità del proprio personale, anche in 
relazione alla delega di funzioni agli enti locali, dopo consultazione delle 
associazioni regionali degli enti interessati. 
6. Fino al 31 dicembre 1994, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello 
statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, 
n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i 
ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei 
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 
7. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, 
tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e 
sperimentazione, nonché al personale delle istituzioni universitarie. 
8. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 16-bis del D.L. 18 gennaio 
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68] (191) 
(192). 



(191)  Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 
43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(192)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



33. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
[1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante 
passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio 
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il 
trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza 
(193). 
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di 
apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le 
modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di 
specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 
3 (194). 
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri 
generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 (195)] (196) (197). 




(193)  Comma così modificato dall'art. 20, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 

(194)  Comma abrogato dall'art. 20, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(195)  Articolo così sostituito prima dall'art. 13, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 
470 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e poi dall'art. 18, D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. 
(196)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(197)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
30 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



33-bis. Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio 
all'estero.
[1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze 
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di 
appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, 
d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione 
pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso 
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati 
candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di 
collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le 
organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. 
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di 
provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero 
essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o 
da una organizzazione o ente internazionale. 
3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli 
effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata 
all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati 
(198)] (199) (200). 



(198)  Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(199)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(200)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
32 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



34. Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività.
[1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o 
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o 
loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale 
che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice 
civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui 
all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (201)] (202) 
(203). 



(201)  Articolo così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(202)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(203)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
31 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



35. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
[1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute 
ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad 
osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo 
quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 
luglio 1991, n. 223 , ed in particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 
e 2 dell'articolo 5. 
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi 
almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in 
caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di 
eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le 
disposizioni previste dai commi 7 e 8 (204). 
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 
luglio 1991, n. 223 , viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e 
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del 
comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che 
determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i 
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze 
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, 
delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente 
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e 
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per 
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte 
medesime. 
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a 
richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame 
delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e 
delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua 
parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo 
sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito 
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di 
gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre 
amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso 
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano 
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato 
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. 
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del 
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con 
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In 
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il 
confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza 
dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del 
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 . La procedura si conclude in ogni 
caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e 
procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la 
gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre 
amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in 
relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla 
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi 
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33. 
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in 
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente 
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato 
presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la 
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi 
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le 
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una 
indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa 
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque 
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento 
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di 
accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il 
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del 
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 maggio 1988, n. 153 (205)] (206) (207). 



(204)  Gli ultimi 2 periodi sono stati aggiunti dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 
1998, n. 387. 
(205)  Articolo così sostituito prima dall'art. 16, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 
546 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'art. 20, D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. Da ultimo, il comma 8 è stato così modificato dall'art. 12, 
D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(206)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(207)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 
33 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



35-bis. Gestione del personale in disponibilità.
[1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi. 
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli 
enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, 
avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e 
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle 
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 
1997, n. 469 , e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di 
cui al comma 3. 
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e 
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , alle quali 
sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione 
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal 
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , nel provvedere all'organizzazione 
del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2. 
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto 
all'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi 
prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di 
appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al 
raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al 
medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a 
tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali 
relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità 
sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di 
riferimento per tutto il periodo della disponibilità. 
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la 
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 
35 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla 
ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria. 
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le nuove assunzioni sono subordinate 
alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità 
iscritto nell'apposito elenco. 
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa 
per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro 
bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del 
personale nell'esercizio successivo. 
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, 
n. 77 , e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in 
disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto (208)] 
(209) (210). 



(208)  Articolo aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(209)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(210)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 34 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
36. Reclutamento del personale.
[1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto 
individuale di lavoro: 
a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte 
all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura 
adeguata l'accesso dall'esterno; 
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori 
requisiti per specifiche professionalità. 
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende 
ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, 
n. 482 , come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , 
avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai 
sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della 
invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli 
del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto 
nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 , tali 
assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa (211). 
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai 
seguenti princìpi: 
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che 
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, 
ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche 
a realizzare forme di preselezione; 
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire; 
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano 
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono 
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione 
triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Per le amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, 
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . 
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e 
nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali 
deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, 
compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici 
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità. 
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia 
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, 
amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il 
disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 . 
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul 
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal 
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I 
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei 
contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri 
rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in 
applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 , 
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , dall'articolo 3 del 
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 
1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 
451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 , nonché da ogni successiva 
modificazione o integrazione della relativa disciplina. 
8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti 
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando 
ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al 
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di 
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le 
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la 
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (212)] (213) (214) (215). 



(211)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 17 giugno 1999, n. 180, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(212)  Articolo così sostituito prima dall'art. 17, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 
546 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'art. 22 D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. 
(213)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(214)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli 
articoli 35 e 36 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(215)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-14 maggio 2002, n. 251 (Gazz. 
Uff. 19 giugno 2002, n. 24, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, 
comma 8, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
80 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 



36-bis. Norme sul reclutamento per gli enti locali.
[1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali 
disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i 
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi 
fissati nell'articolo 36. 
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a 
flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al 
fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e 
qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari 
modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per 
esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed 
escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le 
disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 (216)] (217) (218). 



(216)  Articolo aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il comma 2 è 
stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 
92, comma 2 dello stesso decreto. 
(217)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(218)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 35 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



36-ter. Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei 
concorsi pubblici.
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono 
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di 
conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento 
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli 
di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il 
bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il 
regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica (219)] 
(220) (221). 



(219)  Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(220)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(221)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 37 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



37. Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (222).
[1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti 
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio 
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela 
dell'interesse nazionale (223). 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuati i posti e le funzioni 
per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, 
nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. 
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, 
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto 
del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri 
competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli 
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della 
nomina] (224) (225). 



(222)  Rubrica così modificata dall'art. 24, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
(223)  Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(224)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(225)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 38 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



38. Concorsi unici.
[1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle 
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti 
locali, e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed 
enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano 
mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici, predisposte 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica. 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere 
stabilite ulteriori eccezioni al disposto del comma 1 e può essere autorizzato 
lo svolgimento di concorsi da parte di singole amministrazioni. 
3. Previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri relativi, le 
amministrazioni non ricomprese nell'ambito di applicazione del comma 1 possono 
bandire concorsi unici] (226) (227). 



(226)  Così sostituito prima dall'art. 18, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi abrogato dall'art. 11, L. 15 
marzo 1997, n. 59. 
(227)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



39. Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale.
[1. Le amministrazioni di cui all'articolo 38, comma 1, comunicano alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le 
proprie necessità di personale per un biennio. La Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, sulla base di dette comunicazioni, fissa, previa informazione alle 
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il 
contingente di posti, definito per specifiche professionalità e sedi di 
destinazione, da coprire mediante i vincitori dei rispettivi concorsi unici. 
2. A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica sono banditi i concorsi unici ed avviate le relative 
procedure, anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. 
3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria 
di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le relative 
graduatorie restano valide fino al loro esaurimento. 
4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si può procedere a 
preselezioni mediante il ricorso a prove psico-attitudinali. 
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale utilmente 
collocato nella graduatoria viene assegnato, nell'ordine, tenendo conto delle 
domande di assegnazione degli interessati secondo l'ordine della graduatoria, 
alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta; le quali provvedono 
alle relative assunzioni] (228) (229). 



(228)  Abrogato dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59. 
(229)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
40. Concorsi circoscrizionali.
[1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono 
essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalità previste 
dall'articolo 41, per l'accesso alle varie professionalità, salva la facoltà di 
partecipazione per tutti i cittadini. 
2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di 
esame possono svolgersi in più sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici 
periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni 
concorsuali] (230) (231). 



(230)  Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(231)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



41. Requisiti di accesso e modalità concorsuali.
[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente 
della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono disciplinati: 
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione; 
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove 
concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti; 
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per 
l'ammissione all'impiego; 
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le 
qualifiche previste da disposizioni di legge; 
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici. 
2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'articolo 
42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che 
esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello 
Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'articolo 26 
della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa 
dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, 
restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono 
comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di 
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1. 

3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti 
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli 
impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei 
princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell' articolo 36 (232). 
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a 
flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al 
fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e 
qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari 
modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per 
esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed 
escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non 
possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a 
tempo indeterminato (233)] (234) (235). 



(232)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
(233)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
(234)  Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 
(235)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



42. Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori 
di handicap.
1. [Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende 
ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, 
n. 482 , come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla 
base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della 
massima occupazione, previa verifica della compatibilità della invalidità con le 
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale 
delle forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del loro servizio, nonché 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 
13 agosto 1980, n. 466 , tali assunzioni avvengono per chiamata diretta 
nominativa (236). 
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive 
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della 
funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle 
commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 
28 febbraio 1987, n. 56 , programmi di assunzioni per portatori di handicap, che 
comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture 
delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui all'articolo 17 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ] (237) (238). 



(236)  Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo 
modificato dall'art. 22, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(237)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(238)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 39 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
43. Assunzione e sede di prima destinazione.
[1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le 
disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444. 
2. Salva la possibilità dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla 
legge, il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale 
periodo della possibilità di comando o distacco presso sedi con dotazioni 
organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato 
alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti 
nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo 
consenta espressamente] (239) (240). 



(239)  Articolo così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 
43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(240)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



44. Formazione e lavoro.
[1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono definite le 
qualifiche e le modalità di accesso all'impiego, di giovani da 18 a 32 anni, 
attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro. 
2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le 
mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di 
formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota 
parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita 
dai contratti collettivi nazionali] (241) (242). 



(241)  Articolo così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 
43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(242)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



TITOLO III 
Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale. 
(giurisprudenza di legittimità)
45. Contratti collettivi nazionali e integrativi.
[1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al 
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 
2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro 
formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate 
dall'articolo 10 e dai contratti collettivi (243). 
3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai 
sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della 
contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I 
dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più 
comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo 
sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 , e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o 
le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. 
Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, 
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico 
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei 
contratti collettivi di comparto. 
4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, 
la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura 
contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni 
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto 
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e 
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva 
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti 
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi 
ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più 
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede 
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti 
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli 
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. 
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 
5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti 
collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e 
ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti 
(244)] (245) (246). 



(243)  Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(244)  Articolo così sostituito da ultimo, dall'art. 1, D.Lgs. 4 novembre 1997, 
n. 396. 
(245)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(246)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 40 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



46. Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
[1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti 
dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione 
collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, 
le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di 
settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di 
deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo 
all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di 
contrattazione collettiva di cui all'articolo 51, si considerano definitive e 
non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative 
delle pubbliche amministrazioni del comparto. 
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera 
come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il 
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di 
concerto con il Ministro della pubblica istruzione (247). 
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun 
comparto di contrattazione collettiva viene costituito: 
a) nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni, per le 
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI e dall'UNIONCAMERE, per gli enti locali 
rispettivamente rappresentati (248); 
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università; 
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente 
articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio 
dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per 
gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca. 
3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, 
partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva 
delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (249). 
4. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi 
protocolli. 
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o 
le aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano istituti comuni a più 
comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le 
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in 
forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di 
settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il 
Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede (250)] (251) (252). 



(247)  Comma così modificato dall'art. 55, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. 
(248)  Lettera così modificata dall'art. 44, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(249)  Comma aggiunto dall'art. 44, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(250)  Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396. 
(251)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(252)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 41 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



47. Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
[1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono 
tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 
300 , e successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di 
carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o 
modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei 
criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421 , osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività 
delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle 
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione 
collettiva. 
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 
8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 47-bis, 
siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, 
possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 
e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300 . Ad esse spettano, in proporzione 
alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della 
medesima legge 20 maggio 1970, n. 300 , e le migliori condizioni derivanti dai 
contratti collettivi nonché dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 , e dai successivi 
accordi. 
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 
8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 
2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un 
organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali 
è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. 
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le 
confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 
47-bis, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria 
del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso 
il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione 
della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre 
alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 47-bis, siano ammesse 
alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre 
organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio 
statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che 
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione 
delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici 
un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per 
cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture 
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di 
dimensioni superiori. 
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle 
condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del 
personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel 
medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti 
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle 
amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8. 
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai 
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 
1970, n. 300 , e successive modificazioni e del presente decreto legislativo. 
Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento 
dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai 
componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie 
spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali 
di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano. 
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la 
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di 
informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali 
aziendali dall'articolo 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni 
della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere 
che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la 
rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del 
comparto. 
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle 
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui 
ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni 
previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi 
oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di 
sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o 
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione 
collettiva dai contratti collettivi nazionali. 
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di 
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 
maggio 1970, n. 300 , la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, 
enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle 
loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area 
contrattuale. 
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto 
sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve 
essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza 
unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro 
incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici 
collegi elettorali. 
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle 
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della 
provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto 
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 
58 , e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (253)] (254) (255). 



(253)  Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396. In 
attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'Accordo 7 agosto 
1998. 
(254)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(255)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 42 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



47-bis. Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
[1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni 
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non 
inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il 
dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe 
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe 
rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla 
percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del 
personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. 
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area 
partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali 
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate. 
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base 
della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del 
comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo 
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato 
associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 
60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. 
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli 
accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree 
o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o 
riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due 
comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali 
rappresentative ai sensi del comma 1. 
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono 
disciplinati, in conformità all'articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi 
nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, per gli 
organismi di rappresentanza unitaria del personale. 
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali 
rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dai contratti 
collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni 
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi 
precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in 
quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo 
conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture 
organizzative nel comparto o nell'area (256). 
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati 
relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno 
considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno 
successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante 
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la 
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di 
indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei 
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati 
relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, 
della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del 
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche 
amministrazioni. 
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la 
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è 
istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per 
comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla 
contrattazione collettiva nazionale. 
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. 
Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione 
del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che 
richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà 
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del 
comparto o dell'area. 
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti 
e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione 
sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la 
deliberazione è adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro 
quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato 
al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro 
cinque giorni dalla ricezione. 
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali 
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è 
espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti. 
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di 
informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla 
riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e 
successive disposizioni correttive ed integrative (257)] (258) (259). 



(256)  Comma così modificato dell'art. 44, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(257)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396. 
(258)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(259)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 43 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
48. Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.
[1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 23 ottobre 1992, n. 
421 , la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di 
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione 
del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono 
abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, 
del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni 
pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva 
nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno 
commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati (260) 
(261)] (262) (263). 



(260)  Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1993, n. 276, S.O.). Per l'interpretazione autentica del presente 
art. 48, vedi l'art. 6, D.L. 21 aprile 1995, n. 120. 
(261)  La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 marzo 1996, n. 88 (Gazz. Uff. 
3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 16, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, 
sostitutivo del presente articolo 48, sollevata con riferimento all'art. 76 
della Costituzione. 
(262)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(263)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 44 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
49. Trattamento economico.
[1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti 
collettivi. 
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui 
all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque 
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi 
(264). 
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, 
trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) 
alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; 
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate 
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti 
la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di 
criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva. 
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici 
accessori. 
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non 
diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano 
all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le 
istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo 
di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, nonché dalle 
altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri (265)] 
(266) (267). 



(264)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. 
Uff. 22 ottobre 1997, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 4, 
comma 1, seconda parte, dell'art. 45, commi 2, 7 e 9 (nel testo allora vigente), 
e dell'art. 49, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 39 della 
Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa 
questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 
18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. 
(265)  Così sostituito dall'art. 23, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(266)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(267)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 45 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
50. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
[1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per 
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti 
della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, 
in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni attività 
relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e 
alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme 
applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della 
commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 , gli 
accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 
della legge citata (268). 
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai 
fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, 
l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni 
dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei 
comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione 
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche 
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi 
determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale (269). 
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie 
all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, 
ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari 
competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici 
dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per 
l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli 
statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione 
del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei 
flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico 
(270). 
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e 
sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN, un 
apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono 
designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali 
firmatarie dei contratti collettivi nazionali (271). 
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque 
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle 
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali 
e pluriennali di bilancio (272). 
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza 
unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, 
uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e l'altro 
dall'ANCI e dall'UPI (273). 
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di 
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica 
amministrazione, e nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 
1988, n. 400 . Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti 
possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. 
Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che 
ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni (274). 
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale: 
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole 
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in 
servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN e 
l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed è riferita a 
ciascun biennio contrattuale; 
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre 
prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne 
avvalgano (275) (276). 
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata: 
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di 
spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione 
di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di 
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica 
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli 
aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza 
unificata Stato-regioni e Stato-città (277) (278). 
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia 
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono 
direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN 
definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, 
il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al 
controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici 
giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al 
controllo consuntivo della Corte dei conti (279). 
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità 
ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base 
ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede 
nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero 
mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle 
norme di diritto privato (280). 
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di 
personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche 
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo. 
I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed 
il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono 
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci 
retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non 
dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il 
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le 
disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 
maggio 1997, n. 127 . L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, 
anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli 
enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN 
può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto 
stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10 (281). 
13. In sede di prima applicazione del comma 11, il personale in servizio presso 
l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto può 
presentare richiesta di trasferimento all'ARAN entro il termine da questa 
fissato, ai sensi della normativa vigente. Il comitato direttivo dell'ARAN 
procede ad apposita selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per 
la qualifica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia 
del trattamento economico in godimento. 
14. Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione 
di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto 
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144 , come modificato 
dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (282). 
15. In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato nell'importo 
complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per 
la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite 
con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del 
comma 2 (283) (284)] (285). 



(268)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(269)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(270)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(271)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(272)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(273)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(274)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(275)  I contributi annuali che le regioni sono tenute a versare all'ARAN sono 
stati individuati, per gli anni 1999-2000, con D.M. 25 febbraio 2000 e, per 
l'anno 2001, con D.M. 19 dicembre 2000. 
(276)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(277)  Le modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN sono state 
stabilite, per il comparto sanità, con D.M. 18 ottobre 1999; per gli istituti ed 
enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, con D.M. 17 maggio 2000; per gli 
istituti ed enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con D.M. 8 giugno 
2000; per gli enti e le aziende vigilati dal Ministero dei trasporti e della 
navigazione, con D.M. 23 giugno 2000; per gli istituti e gli enti di ricerca e 
sperimentazione vigilati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con 
D.M. 23 giugno 2000; per il CONI, con D.M. 23 giugno 2000; per gli istituti e 
gli enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, con D.M. 25 luglio 2000; per gli istituti e gli enti di 
ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero delle politiche agricole e 
forestali, con D.M. 25 luglio 2000; per gli istituti ed enti di ricerca e 
sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'ambiente, con D.M. 25 luglio 2000; 
per gli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con D.M. 25 luglio 2000; per 
gli enti di cui al comma 5 dell'art. 73 del presente decreto, vigilati dal 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Unioncamere), con 
D.M. 25 luglio 2000; per gli enti di cui al comma 5 dell'art. 73 del presente 
decreto, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica (A.S.I.), con D.M. 8 settembre 2000; per il comparto enti pubblici 
non economici vigilati dal Ministero della pubblica istruzione, con D.M. 3 
novembre 2000; per il comparto enti pubblici non economici vigilati dal 
Ministero della giustizia con D.M. 13 novembre 2000 per gli enti pubblici non 
economici vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, con D.M. 20 
novembre 2000; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero delle 
politiche agricole e forestali, con D.M. 1° dicembre 2000; per gli enti pubblici 
non economici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, con D.M. 1° dicembre 2000; per gli enti pubblici non economici 
vigilati dal Ministero del commercio con l'estero, con D.M. 1° dicembre 2000; 
per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero degli affari esteri, 
con D.M. 1° dicembre 2000; per gli enti pubblici non economici vigilati dal 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con D.M. 1° dicembre 2000; per 
gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, con D.M. 10 
gennaio 2001; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero 
dell'ambiente, con D.M. 15 marzo 2001; per gli enti pubblici non economici 
vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, con D.M. 15 marzo 
2001; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero delle 
comunicazioni, con D.M. 9 aprile 2001; per gli enti pubblici non economici 
vigilati dal Ministero dei lavori pubblici, con D.M. 11 aprile 2001; per gli 
enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della sanità con D.M. 23 
aprile 2001. 
(278)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(279)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(280)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(281)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(282)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
69 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(283)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.Lgs. 4 novembre 1997, 
n. 396. 
(284)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
46 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(285)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
51. Procedimento di contrattazione collettiva.
[1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai 
comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui 
è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle 
amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre 
dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti 
riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria 
nazionale. 
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo 
svolgimento delle trattative. 
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del 
comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e 
indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni 
interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 
46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione 
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere è 
espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la 
funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo 
l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti 
ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 
1978, n. 468 , e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica 
l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti 
di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori 
e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione 
dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti 
locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la 
Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo 
sia trasmessa alla Corte dei conti. 
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della 
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si 
intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato 
dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione 
è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto 
collettivo. 
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il 
comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le 
iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai 
fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le 
organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le 
iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte 
dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la 
quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi 
contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con 
gli strumenti di programmazione e di bilancio (286). 
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta 
giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente dell'ARAN ha 
mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non 
si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente 
(287)] (288) (289). 



(286)  Periodo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(287)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, D.Lgs. 4 novembre 1997, 
n. 396. 
(288)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(289)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 47 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



52. Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni 
pubbliche e verifica.
[1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di 
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 
1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante 
dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con 
apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 
della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni 
dello Stato di cui all'articolo 45, comma 4 (290). 
1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla 
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi 
bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1 (291). 
2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la 
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per 
l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la 
possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di 
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai 
limiti di spesa. 
3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla 
sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri 
decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a 
favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il 
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci 
delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto 
l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le 
amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti 
cui si applica il presente decreto legislativo, l'autorizzazione di spesa 
relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con 
cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura 
(292). 
4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare 
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti 
beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi 
bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere 
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 
5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, è 
effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non 
sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai 
sensi dell'articolo 20 (293). 
6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la 
Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica 
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche 
amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di 
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei 
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua 
richiesta da amministrazioni ed enti pubblici (294)] (295) (296). 



(290)  Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(291)  Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Vedi, anche, 
quanto disposto dall'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 
(292)  Periodo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(293)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 5, D.Lgs. 4 novembre 1997, 
n. 396, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1998, n. 
18. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 
1999, n. 286. 
(294)  Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Vedi, anche, 
quanto disposto dall'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 
(295)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(296)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 48 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



53. Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
[1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, 
le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il 
significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le 
procedure di cui all'articolo 51, sostituisce la clausola in questione sin 
dall'inizio della vigenza del contratto. 
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle 
controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo 
medesimo con il consenso delle parti interessate] (297) (298) (299). 



(297)  Così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 43, 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(298)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(299)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 49 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
54. Aspettative e permessi sindacali.
[1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle 
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione 
collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le 
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis (300) 
(301). 
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di 
utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le 
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro 
rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di 
contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a 
decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della L. 20 maggio 
1970, n. 300 , e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano 
si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 
58 (302) (303). 
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le 
organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla 
rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 47, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 
sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la 
provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9, 
D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 (304) (305). 
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero 
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 
5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la 
disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano 
attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi 
sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono 
anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, 
n. 300 , e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi 
sindacali (306). Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle 
aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva 
la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2 e sono a tal fine 
aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al comma 1, i contingenti attualmente previsti (307) (308) (309). 
6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del 
personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire 
una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati 
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione 
annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 
marzo 1983, n. 93 ] (310). 



(300)  Comma così modificato prima dall'art. 20, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e poi dall'art. 44, D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 80. 
(301)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
50 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(302)  L'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 254 (Gazz. Uff. 11 maggio 1996, n. 
109), modificato dalla relativa legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365 
(Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161), ha così sostituito il comma 2, ha abrogato 
il comma 3, ha soppresso il secondo periodo del comma 5 e ha così modificato il 
comma medesimo del presente art. 54. Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge 
ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti 
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 
13 novembre 1995, n. 471, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 12 e del D.L. 12 marzo 
1996, n. 117. 
(303)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
50 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(304)  L'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 254 (Gazz. Uff. 11 maggio 1996, n. 
109), modificato dalla relativa legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365 
(Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161), ha così sostituito il comma 2, ha abrogato 
il comma 3, ha soppresso il secondo periodo del comma 5 e ha così modificato il 
comma medesimo del presente art. 54. Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge 
ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti 
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 
13 novembre 1995, n. 471, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 12 e del D.L. 12 marzo 
1996, n. 117. 
(305)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
50 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(306)  L'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 254 (Gazz. Uff. 11 maggio 1996, n. 
109), modificato dalla relativa legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365 
(Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161), ha così sostituito il comma 2, ha abrogato 
il comma 3, ha soppresso il secondo periodo del comma 5 e ha così modificato il 
comma medesimo del presente art. 54. Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge 
ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti 
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 
13 novembre 1995, n. 471, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 12 e del D.L. 12 marzo 
1996, n. 117. 
(307)  L'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 254 (Gazz. Uff. 11 maggio 1996, n. 
109), modificato dalla relativa legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365 
(Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161), ha così sostituito il comma 2, ha abrogato 
il comma 3, ha soppresso il secondo periodo del comma 5 e ha così modificato il 
comma medesimo del presente art. 54. Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge 
ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti 
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 
13 novembre 1995, n. 471, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 12 e del D.L. 12 marzo 
1996, n. 117. 
(308)  Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.). 
(309)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
50 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(310)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



TITOLO IV 
Rapporto di lavoro. 
55. Disciplina del rapporto di lavoro.
[1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è 
disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300 , si applica alle pubbliche amministrazioni a 
prescindere dal numero dei dipendenti] (311) (312). 



(311)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(312)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 51 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
56. Disciplina delle mansioni.
[1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è 
stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della 
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle 
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per 
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. 
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di 
appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o 
dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito 
a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: 
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, 
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la 
copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; 
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla 
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata 
dell'assenza (313). 
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente 
articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo 
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni 
(314). 
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il 
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. 
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei 
posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta 
giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, 
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti (315). 
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del 
lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è 
corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 
Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior 
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione 
della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti 
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti 
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. 
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto 
alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti 
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore (316)] (317) (318) 
(319) (320). 



(313)  Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 8 del 
CCNL di cui all'Acc. 14 settembre 2000. 
(314)  Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 8 del 
CCNL di cui all'Acc. 14 settembre 2000. 
(315)  Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 8 del 
CCNL di cui all'Acc. 14 settembre 2000. 
(316)  Articolo così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
L'ultimo comma è stato così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 
387. Vedi, anche, l'Acc. 9 agosto 2000, relativo al personale delle Università. 
(317)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(318)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 52 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(319)  La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 
(Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo introdotto dall'art. 25 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevate in riferimento all'art. 
36 della Costituzione. 
(320)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 142 (Gazz. 
Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 
57 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
57. Attribuzione temporanea di mansioni superiori.
[1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere 
adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza di posto in 
organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, 
salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per 
non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione 
di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il 
periodo di assenza, tranne quello per ferie. 
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al 
trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di 
espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, in 
deroga all'articolo 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni 
superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. 
3. L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta, con le procedure previste 
dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unità organizzativa 
presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o 
comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità 
disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del 
dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a 
vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è 
assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la 
copertura dei posti vacanti. 
4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni 
soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi 
dell'articolo 56, comma 2. 
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di 
istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano 
disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821 , e dall'articolo 2, terzo 
comma, del R.D.L. 2 dicembre 1935, n. 2081 , convertito dalla legge 16 marzo 
1936, n. 498. 
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di 
emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione 
degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, 
a decorrere dal 31 dicembre 1996 (321). 
7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247 , nonché 
l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (322), e sono fatti 
salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni 
superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse (323)] (324) (325) (326) 
(327). 



(321)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 10 maggio 1996, n. 254 (Gazz. 
Uff. 11 maggio 1996, n. 109), nel testo modificato dalla relativa legge di 
conversione 11 luglio 1996, n. 365 (Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161). Il comma 
2 dell'art. 1 della stessa legge ha disposto che restano validi gli atti ed i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti 
giuridici sorti sulla base del D.L. 13 novembre 1995, n. 471, del D.L. 8 gennaio 
1996, n. 12, e del D.L. 12 marzo 1996, n. 117. Per il differimento del termine 
al 31 dicembre 1997, vedi l'art. 12, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Per 
l'ulteriore differimento del termine al 31 dicembre 1998, vedi l'art. 39, comma 
17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(322)  Il secondo comma del suddetto articolo 10 recava disposizioni per 
l'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 57 disposte dal D.Lgs. 19 
luglio 1993, n. 247. 
(323)  Così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 ottobre 1995, n. 
444 e l'art. 9, comma 19, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. 
(324)  Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Ai sensi 
dell'art. 45, comma 6, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 il comma 5 dell'art. 57, 
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 rimane in vigore fino all'attuazione dell'art. 21, 
commi 16 e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
(325)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(326)  La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 
(Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 del 
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 sostitutivo dell'art. 57, D.Lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione. 
(327)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 142 (Gazz. 
Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 
57 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
58. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
[1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle 
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato 
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , nonché, per i rapporti di lavoro a tempo 
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 . Restano 
ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del D.P.R. 31 
maggio 1974, n. 417 , agli articoli da 68 a 70 della L. 11 luglio 1980, n. 312 , 
e successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1992, 
n. 498 , all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 , ed all'art. 1, 
comma 9, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 510 (328). 
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, 
non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente 
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano 
espressamente autorizzati. 
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il termine 
di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli 
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché 
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i 
rispettivi istituti (329). 
4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi è 
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti 
normative. 
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, 
nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da 
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o 
persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti 
dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che 
tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento 
della pubblica amministrazione. 
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui 
all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di 
lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta 
per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e 
delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da 
disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli 
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche 
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è 
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: 
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla 
utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e 
di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da 
incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) 
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di 
aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle 
organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 
aspettativa non retribuita (330) (331). 
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano 
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 
Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i 
regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio 
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di 
inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la 
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente 
svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, 
nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del 
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di 
fondi equivalenti (332). 
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi 
sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa 
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il 
funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di 
diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove 
gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito 
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di 
produttività o di fondi equivalenti (333). 
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire 
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di 
inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto 
legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle 
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di 
finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Le somme 
riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta 
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o 
privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal 
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi 
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della 
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è 
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per 
provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde 
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio 
non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da 
parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, 
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni 
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente 
negata (334). 
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che 
erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono 
tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti 
stessi dei compensi erogati nell'anno precedente (335). 
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che 
conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute 
a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al 
Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione 
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è 
accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione 
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del 
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli 
incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai 
princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si 
intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con 
le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno 
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o 
fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi (336). 
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni di 
appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, 
in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri 
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i 
compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione 
abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 (337). 
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, 
commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , le amministrazioni 
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in 
via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i 
compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti 
e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei 
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di 
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei 
compensi corrisposti (338). 
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 
14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti 
di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono 
nella sanzione di cui allo stesso comma 9 (339). 
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun 
anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il 
contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei 
criteri di attribuzione degli incarichi stessi (340)] (341) (342). 



(328)  Recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti 
e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme 
per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di 
handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un 
contributo compensativo all'Unione italiana ciechi. 
(329)  Il termine di cui al presente comma 3, già differito al 31 dicembre 1993 
dall'art. 2, D.L. 14 settembre 1993, n. 358, è stato ulteriormente prorogato al 
30 ottobre 1995, dall'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361. 
(330)  Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 
8 e 9 per effetto dell'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(331)  Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(332)  Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 
8 e 9 per effetto dell'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(333)  Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 
8 e 9 per effetto dell'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(334)  Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 
8 e 9 per effetto dell'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(335)  Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 
8 e 9 per effetto dell'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(336)  Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 
8 e 9 per effetto dell'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(337)  Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 
8 e 9 per effetto dell'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(338)  Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 
8 e 9 per effetto dell'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(339)  Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 
8 e 9 per effetto dell'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(340)  Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 
8 e 9 per effetto dell'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(341)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(342)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 53 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
58-bis. Codice di comportamento.
[1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali 
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, definisce un codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione 
alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la 
qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini (343). 
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente 
all'atto dell'assunzione. 
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, 
comma 2, e dell'articolo 73, comma 5, affinché il codice venga recepito nei 
contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi vengano coordinati con le 
previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. 
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle 
associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene 
sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. 
Decorso inutilmente detto termine, il codice è adottato dall'organo di 
autogoverno. 
5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica 
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai 
sensi dell'articolo 47-bis e le associazioni di utenti e consumatori, 
l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali 
integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno 
specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione. 
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti 
responsabili di ciascuna struttura. 
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale 
per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente 
articolo (344)] (345) (346). 



(343)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 28 
novembre 2000. 
(344)  Articolo aggiunto dall'art. 26, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. 
Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 
31 marzo 1998, n. 80. 
(345)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(346)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 54 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
59. Sanzioni disciplinari e responsabilità.
[1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina 
attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale 
e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (347). 
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 
del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 
maggio 1970, n. 300 . 
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma 
restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di 
comportamento di cui all'articolo 58-bis, la tipologia delle infrazioni e delle 
relative sanzioni è definita dai contratti collettivi (348). 
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del 
capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al 
dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la 
sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il 
capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve 
essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al 
dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un 
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce 
o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione 
per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 
quindici giorni. 
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma 
in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. 
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro 
venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di 
un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, 
può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione 
in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni 
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la 
sanzione resta sospesa (349). 
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e 
di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno 
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna 
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le 
organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci 
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, 
di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, 
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale 
del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di 
rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne 
garantiscano l'imparzialità (350) (351). 
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio 
arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di 
funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti commi (352). 
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti 
del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di 
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme 
di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417 (353)] (354) (355). 



(347)  Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(348)  Comma così sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(349)  Per la cessazione della produzione di effetti di quando contenuto nel 
presente comma vedi l'art. 28, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(350)  Per la cessazione della produzione di effetti di quando contenuto nel 
presente comma vedi l'art. 28, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(351)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999, n. 
437 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1999, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 59, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 108 della 
Costituzione. 
(352)  Per la cessazione della produzione di effetti di quando contenuto nel 
presente comma vedi l'art. 28, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(353)  Così sostituito prima dall'art. 27, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi così modificato dall'art. 2, 
D.L. 28 agosto 1995, n. 361. Vedi, anche, l'art. 23 del CCNL di cui all'Acc. 8 
giugno 2000. 
(354)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(355)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 55 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



59-bis. Impugnazione delle sanzioni disciplinari.
[1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure 
di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate 
dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, 
con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della 
legge 20 maggio 1970, n. 300 (356)] (357) (358). 



(356)  Articolo aggiunto dall'art. 28, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Per il 
contratto nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato vedi l'Acc. 
23 gennaio 2001. 
(357)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(358)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 56 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



60. Orario di servizio e orario di lavoro.
[1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque 
anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al 
titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. Sono fatte salve 
le particolari esigenze dei servizi che richiedano orari continuativi o 
prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle delle istituzioni 
scolastiche. 
2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è 
funzionale all'orario di servizio] (359) (360). 



(359)  Così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.), e successivamente abrogato dall'art. 22, L. 23 
dicembre 1994, n. 724. 
(360)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



61. Pari opportunità.
[1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: 
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti 
di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 
all'articolo 36, comma 3, lettera e) (361) (362); 
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini 
e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (363); 
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di 
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro 
presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità 
organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione 
fra vita professionale e vita familiare (364); 
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati 
pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio (365). 
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 10, 
adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in 
materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (366) (367)] (368) 
(369). 



(361)  Lettera così modificata dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(362)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 gennaio 2005, n. 39 (Gazz. 
Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, 
comma 1, lettera a), come modificato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della 
Costituzione. 
(363)  Lettera così modificata dall'art. 17, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(364)  Lettera così modificata dall'art. 17, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(365)  Lettera aggiunta dall'art. 17, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(366)  Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(367)  Così sostituito dall'art. 29, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(368)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(369)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 57 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



62. Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o società 
private.
[1. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del 
trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica 
anche nel caso di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende 
municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di 
regolamento convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni 
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende] (370) (371). 



(370)  Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(371)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



TITOLO V 
Controllo della spesa. 
63. Finalità.
[1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche 
articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con 
particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari 
relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche 
impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o 
valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui 
al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni 
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del 
personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un 
processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche 
che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la 
razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le 
informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria generale dello 
Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati 
(372)] (373) (374). 



(372)  Così sostituito dall'art. 30, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(373)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(374)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 58 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



64. Rilevazione dei costi.
[1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e 
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della 
programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al 
controllo dei costi. 
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i 
relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare 
i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne 
e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa 
riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, 
ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale. 
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi 
dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento (375)] 
(376) (377). 



(375)  Così sostituito dall'art. 31, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(376)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(377)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 59 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



65. Controllo del costo del lavoro.
[1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di 
rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e 
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate 
derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a 
consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, 
altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e 
prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni 
anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato 
ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per 
il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è 
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i 
risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per 
ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli 
atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa 
relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, 
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 
agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni (378). 
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica 
utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 73, comma 5, sono 
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale 
comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del 
tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. 
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle 
risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di 
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni 
pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del 
Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori 
ed interventi. 
5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la 
funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di 
finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri 
analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare 
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, 
denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche 
vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e 
le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle 
verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale 
dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le 
funzioni di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 , che i 
compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 . 

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può 
partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione 
pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in 
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, 
particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del 
Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il 
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi 
vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione 
amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle 
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e 
sulla verifica dei carichi di lavoro (379)] (380) (381). 



(378)  L'art. 3, O.M. 27 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 3 novembre 2000, n. 257) ha 
stabilito che le disposizioni contenute nel presente comma sono sospese, per 
l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria. 
(379)  Così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(380)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(381)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 60 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



66. Interventi correttivi del costo del personale.
[1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 
agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi 
di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per 
qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese 
destinate al personale, il Ministro del tesoro, informato dall'amministrazione 
competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure 
correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è 
trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico 
impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di 
decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno 
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del bilancio e della 
programmazione economica ed al Ministero del tesoro. Ove tali decisioni 
producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, i Ministri del 
bilancio e della programmazione economica e del tesoro presentano, entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o 
dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, 
una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con 
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i 
limiti della spesa globale. 
3. I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro 
provvedono, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste 
pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali 
divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 
sulla entità della spesa autorizzata] (382) (383). 



(382)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(383)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 61 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



67. Commissario del Governo.
[1. Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale. 
Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli 
enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati 
attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 65, 
comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il 
Commissario del Governo] (384) (385). 



(384)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165.
(385)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 62 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



TITOLO VI 
Giurisdizione. 
(giurisprudenza di legittimità)
68. Controversie relative ai rapporti di lavoro.
[1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte 
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative 
ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti 
l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali 
e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine 
rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti 
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della 
decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al 
giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non 
è causa di sospensione del processo (386) (387). 
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i 
provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla 
natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto 
all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di 
norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo 
o estintivo del rapporto di lavoro. 
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le 
controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e 
le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle 
pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva 
di cui all'articolo 45 e seguenti del presente decreto. 
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le 
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le 
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi 4 e 5, 
ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 
dell'articolo 68-bis, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per 
violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di 
cui all'articolo 45 (388) (389)] (390) (391) (392). 



(386)  Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(387)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-25 maggio 2004, n. 149 (Gazz. 
Uff. 3 giugno 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, nel testo 
modificato dall'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ora 
sostituito dall'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sollevata 
in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 103 e 113 della Costituzione. 
(388)  Articolo così sostituito prima dall'art. 33, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 
546 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'art. 29, D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. Vedi, anche, l'art. 45 dello stesso decreto. 
(389)  La Corte costituzionale con ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001, 
n. 2 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2001, n. 2, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 68, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3 
e 24 della Cost. Ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale del predetto 68 sollevata sempre con riferimento 
agli artt. 3 e 24 Cost. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 7-11 
maggio 2001, n. 121 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19, serie speciale), ha 
dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sostitutivo dell'art. 68, sollevata 
in riferimento agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché 
agli artt. 90, 103 e 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 dal Tribunale 
regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, 
con l'ordinanza indicata in epigrafe. La Corte costituzionale, con ordinanza 
6-10 maggio 2002, n. 185 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sostitutivo 
dell'art. 68, sollevata in riferimento all'art. 77 della Costituzione. 
(390)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(391)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 63 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(392)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 279 (Gazz. 
Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 come 
sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e poi 
trasfuso nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
68-bis. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione 
dei contratti collettivi.
[1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui 
all'articolo 68 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione 
concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un 
contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi 
dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella 
quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione 
non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della 
cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva 
all'ARAN (393). 
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le 
organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo 
sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla 
modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica 
o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53. 
Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del 
giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci 
giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al 
comma 1, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa. 
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica 
della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione 
di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione 
o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto 
con ricorso immediato per cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni 
dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella 
cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso 
per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione 
del processo (394). 
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 
del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha 
pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da 
ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, 
per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi 
effetti. 
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel 
processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di 
procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla 
proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione 
di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel 
giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è 
dato avviso alle parti, a cura della cancelleria. 
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere 
sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima 
questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la 
decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, 
l'udienza per la prosecuzione del processo. 
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una 
questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della 
Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della 
Corte, si applica il disposto del comma 3. 
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del 
comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del 
codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte (395)] (396) 
(397). 



(393)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(394)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(395)  Articolo aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(396)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(397)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 64 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



69. Tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.
[1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo 
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura 
civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero 
davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, secondo le 
disposizioni dettate dal presente decreto. 
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla 
promozione del tentativo di conciliazione (398). 
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la 
domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta 
giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il 
termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di 
conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis del 
codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il 
termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine 
perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la 
domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con 
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci 
giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese 
e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili 
d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice 
dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la 
disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile (399) (400). 

3-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed 
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le 
Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la 
tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle 
controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato (401)] (402) 
(403). 



(398)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(399)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(400)  Articolo così sostituito prima dall'art. 34, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 
546 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'art. 31, D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 80. 
(401)  Comma aggiunto dall'art. 45, comma 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(402)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(403)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 65 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



69-bis. Collegio di conciliazione.
[1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di 
conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge, con le procedure di cui ai commi 
seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso l'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si 
trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della 
cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto 
compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica 
amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore 
dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del 
lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione (404). 
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è 
consegnata all'Ufficio presso il quale è istituito il collegio di conciliazione 
competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia 
della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore 
all'amministrazione di appartenenza. 
3. La richiesta deve precisare: 
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è 
addetto; 
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla 
procedura; 
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della 
pretesa; 
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la 
delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale. 
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, 
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita 
presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio 
rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni 
successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il 
tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore 
può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o 
conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del 
potere di conciliare. 
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa 
avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto 
dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale 
costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le 
disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice 
civile. 
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione deve 
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la 
proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con 
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali 
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il 
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento 
delle spese. 
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica 
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al 
comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, 
secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a 
responsabilità amministrativa (405)] (406) (407). 



(404)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(405)  Articolo aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(406)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(407)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 66 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



TITOLO VII 
Disposizioni diverse e norme transitorie e finali. 
Capo I - Disposizioni diverse 
70. Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la 
Ragioneria generale dello Stato.
[1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52, commi 
1, 2 e 3, ed agli articoli 63, 64 e 65 è realizzato attraverso l'integrazione 
funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, 
da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro 
per la funzione pubblica o da un suo delegato. 
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, 
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del 
Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione 
economica e del Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, 
rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli 
istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche e sulla efficacia della loro azione. 
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque 
sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle 
amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del 
tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del 
Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole 
amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati 
d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione 
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità 
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (408)] (409) (410). 



(408)  Così sostituito dall'art. 35, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(409)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(410)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 67 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
71. Aspettativa per mandato parlamentare.
[1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, 
al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa 
senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la 
conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità 
corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento 
presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima 
(411) (412). 
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del 
trattamento di quiescenza e di previdenza (413). 
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli 
eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle 
amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti 
(414). 
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al 
comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993. 
5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (415) 
(416)] (417). 



(411)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n. 22 
(Gazz. Uff. 14 febbraio 1996, n. 7, Serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 33, 36 e 76 della Costituzione. 
(412)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
68 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(413)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
68 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(414)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
68 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(415)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
68 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(416)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 22, L. 
23 dicembre 1994, n. 724. 
(417)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



Capo II - Norme transitorie e finali 
(giurisprudenza di legittimità)
72. Norma transitoria.
[1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421 , gli accordi sindacali recepiti in decreti del 
Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e le norme 
generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore 
del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti 
del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali 
disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti 
collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle 
materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso 
di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di 
riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto 
(418). 
2. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale secondo quanto 
previsto dal comma 1 in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per 
quanto non espressamente modificato dall'articolo 59, continuano ad applicarsi 
le disposizioni dei capi I e II del titolo VII del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonché le norme che regolano le 
corrispondenti materie nelle amministrazioni pubbliche in cui tale decreto non 
si applica (419). 
3. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati 
ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi 
che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono 
trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti 
pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici 
fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o 
corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente 
(420). 
4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta 
ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in 
materia di trattamento di fine rapporto (421). 
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina 
dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli 
enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente 
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , fino alla sottoscrizione del primo 
contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso 
(422)] (423). 



(418)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
69 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(419)  Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(420)  Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(421)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
69 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(422)  Così sostituito dall'art. 36, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(423)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
73. Norma finale.
[1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le 
norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per 
la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di 
attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di 
posti nel pubblico impiego (424). 
2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che 
disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio 
delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad 
ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , può iscriversi, se in possesso 
dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale (425). 
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 
giugno 1990, n. 142 , riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla 
legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento 
della polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 
marzo 1986, n. 65 , nonché per i segretari comunali e provinciali il trattamento 
economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto 
(426). 
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai 
contratti collettivi previsti dal presente decreto (427). 
5. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive 
modificazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984, n. 312 , L. 30 maggio 1988, n. 
186 , L. 11 luglio 1988, n. 266 , L. 31 gennaio 1992, n. 138 , L. 30 dicembre 
1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 provvederanno ad 
adeguare i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di 
lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti 
collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 
2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette aziende o 
enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti 
collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze 
inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti 
predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime 
tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 
2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della 
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le 
procedure dell'articolo 51 (428) (429). 
6. Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina 
contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , relative 
all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del 
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei 
conti e dell'Avvocatura dello Stato. 
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 
1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 
438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 
7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 
17 maggio 1945, n. 331 (430) (431)] (432). 



(424)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
70 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(425)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
70 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(426)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
70 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(427)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
70 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(428)  Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, 
dall'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 20, D.Lgs. 29 ottobre 
1998, n. 387. 
(429)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
70 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(430)  Così sostituito dall'art. 37, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(431)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
70 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(432)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
74. Norme abrogate.
[1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in 
particolare le seguenti norme: 
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della legge 29 
marzo 1983, n. 93 ; 
legge 10 luglio 1984, n. 301 , fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla 
qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato; 
articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; 
articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ; 
articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione "la disciplina 
dello stato giuridico e delle assunzioni del personale" e articolo 51, comma 8, 
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 
articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , limitatamente alla 
disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle 
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; 
articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ; 
articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 
luglio 1980, n. 312 ; 
articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; 
articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 
266 , come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 ; 
articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 7 luglio 1988, n. 254 ; 
articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 ; 
articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 , fatti 
salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ; articolo 6-bis del decreto legge 
18 gennaio 1993, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 
1993, n. 67; 
i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281 , e alla legge 10 ottobre 1990, 
n. 287 , contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 
1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 
438, e nell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 
2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni 
ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, 
nonché 15, 19, 21 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, 
continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste 
dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l'articolo 2 
della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 
dicembre 1987, n. 551 , nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 
del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto (433). 
3. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti 
di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e le 
disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data sono abrogati gli articoli 22 
della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 
1990, n. 142 , nonché tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni 
disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del 
presente decreto (434) (435)] (436) (437). 



(433)  Comma prima sostituito dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 
successivamente così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(434)  Così sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 
29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 
(435)  La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 17 (Gazz. 
Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, sollevata in riferimento 
agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con 
ordinanza 11-19 luglio 2000, n. 306 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 74, come sostituito dall'art. 38 del 
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, nella parte in cui ha abrogato 
l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dall'art. 6-bis 
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni nella 
legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, 
primo comma, della Costituzione. 
(436)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
(437)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'articolo 72 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 






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