GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 106 DEL 9/5/2001





D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 aggiornato




D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.      Agg. 04/2009
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 







Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; 
Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751; Circ. 17 
novembre 2004, n. 8453;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 
aprile 2002, n. 28;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 
74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9; 
Circ. 26 luglio 2004, n. 46; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 
178; 
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. 
O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, 
n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 
settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; 
Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 novembre 2001, n. 40; Circ. 
26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, 
n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 
2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 15 dicembre 2003, n. 54; Circ. 
29 marzo 2004, n. 7; Circ. 20 maggio 2005, n. 22; 
- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 
2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 
18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 
103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 
2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 
maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; 
Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563; Circ. 2 dicembre 2004, 
n. 84; 
- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343; 
- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 
settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 
13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 
2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15 luglio 2004, n. 4; Circ. 15 
luglio 2004, n. 4/04; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. 
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340: 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella 
seduta del 7 febbraio 2001; 
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001; 
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e 
della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001; 
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 
e 30 marzo 2001; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la 
funzione pubblica; 
Emana il seguente decreto legislativo: 



 



TITOLO I 
Princìpi generali 
(giurisprudenza di legittimità)
1.  Finalità ed àmbito di applicazione.
(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 
del 1998) 
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli 
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle 
province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della 
Costituzione, al fine di: 
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei 
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il 
coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva 
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche 
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei 
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e 
applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato. 
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello 
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro 
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi 
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e 
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300 (3). 
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai 
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si 
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I 
princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 
successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, 
per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di 
Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 



(3)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, 
l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e 
l'art. 67, comma 8, l'art. 71, comma 1, l'art. 72, commi 5 e 11, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
2.  Fonti.
(Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima 
dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 
1998) 
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati 
da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi 
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli 
uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento 
della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. 
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: 
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel 
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal 
fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi 
operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e 
ad eventuale revisione; 
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative 
e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di 
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi 
informatici e statistici pubblici; 
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, 
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai 
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della 
responsabilità complessiva dello stesso; 
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le 
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi 
dell'Unione europea. 
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel 
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (4). 
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono 
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice 
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte 
salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali 
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei 
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da 
successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono 
ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla 
legge (5). 
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati 
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le 
modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali 
devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione 
di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti 
collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le 
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono 
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a 
far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti 
economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle 
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono 
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva (6). 



(4)  Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a 
decorrere dal 1° gennaio 2004. 
(5) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 4 marzo 2009, n. 15. Vedi, 
anche, il comma 2 dello stesso articolo.
(6)  Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 1° marzo 2002 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 99.
 



(giurisprudenza di legittimità)
3.  Personale in regime di diritto pubblico.
(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del 
D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del 
D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi 
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e 
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, 
il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i 
dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate 
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 
luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del 
personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale 
volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo 
autonome disposizioni ordinamentali (7). 
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera 
dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento (8). 
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta 
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della 
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi 
della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli 
articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive 
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, 
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (9). 



(7)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 settembre 2004, n. 252. 
(8)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 luglio 2005, n. 154. 
(9)  Vedi, anche, l'art. 2-septies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 40, comma 2, l'art. 66, 
comma 11 e l'art. 69, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
4.  Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. 
n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente 
modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed 
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: 
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di 
indirizzo interpretativo ed applicativo; 
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali 
per l'azione amministrativa e per la gestione; 
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da 
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello 
dirigenziale generale; 
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e 
di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche 
disposizioni; 
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al 
Consiglio di Stato; 
g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché 
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi 
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione 
e dei relativi risultati. 
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate 
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o 
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri 
ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un 
lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto 
di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze 
dell'organo di vertice dell'ente (10) (11).



(10) Periodo aggiunto dal comma 632 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(11) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 
1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.
 



(giurisprudenza di legittimità)
5.  Potere di Organizzazione.
(Art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. 
n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 396 del 
1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al 
fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e 
la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 
2. Nell'àmbito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, 
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure 
inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti 
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. 
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza 
delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, 
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di 
fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei 
responsabili della gestione. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
6.  Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs. 
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente 
modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli 
uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono 
determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa 
verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni 
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle 
dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di 
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche 
temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni 
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della 
mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle 
eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e 
profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale 
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei 
processi di mobilità e di reclutamento del personale (12). 
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica 
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione 
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica 
può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o 
comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale 
effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede 
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a 
seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni 
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate 
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli 
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le 
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle 
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari 
esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in 
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte 
salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 
5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al 
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si 
interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 
dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la 
determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole 
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del 
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a 
tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i 
dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono 
attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le 
attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al 
reclutamento del personale di ricerca. 
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al 
presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello 
appartenente alle categorie protette. 



(12)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
7.  Gestione delle risorse umane.
(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. 
n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e 
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica 
e di ricerca. 
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità 
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione 
degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio 
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di 
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del 
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì 
l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo 
della cultura di genere della pubblica amministrazione. 
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici 
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 
funzionalità dell'amministrazione conferente; 
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in 
caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte 
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo 
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la 
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori 
subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha 
stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del 
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2004, n. 191, è soppresso (13). 
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i 
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione (14). 
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al 
comma 6 (15). 
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai 
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, 
nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (16) (17).



(13)  L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter 
dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di 
conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la 
sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, 
il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 
24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione. Sui termini 
di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 1 
dell'art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come sostituito dalla relativa 
legge di conversione.
(14)  L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter 
dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di 
conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la 
sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con 
Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con 
Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro 
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver 
pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la 
disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.
(15)  L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter 
dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di 
conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la 
sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. 
(16) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(17) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 
10 giugno 2008, n. 3682.
 



7-bis.  Formazione del personale.
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle 
università e degli enti di ricerca, nell'àmbito delle attività di gestione delle 
risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione 
del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo 
conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli 
obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni 
normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le 
risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, 
prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, 
nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi 
destinatari. 
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli 
enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il 
piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e 
al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, 
non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del 
personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere 
specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle 
finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o 
comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese 
dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica 
assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 
relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (18). 



(18)  Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, la 
Dir.Min. 6 agosto 2004 e l'art. 13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
 



8.  Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
(Art. 9 del D.Lgs. n. 29 del 1993) 
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per 
il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le 
risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle 
compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e 
di bilancio. 
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle 
aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti 
di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli 
obiettivi e i vincoli di finanza pubblica. 



 



9.  Partecipazione sindacale.
(Art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 80 
del 1998) 
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli 
istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di 
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 



 



TITOLO II 
Organizzazione 
Capo I - Relazioni con il pubblico 
10.  Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
(Art. 11 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del 
D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 
ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, 
definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e i sistemi 
informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche. 
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 
1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui 
all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle 
amministrazioni pubbliche nell'àmbito dei progetti finalizzati di cui 
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 



 



11.  Ufficio relazioni con il pubblico.
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti 
dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 
del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 
273 del 1995) 
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, 
individuano, nell'àmbito della propria struttura uffici per le relazioni con il 
pubblico. 
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante 
l'utilizzo di tecnologie informatiche: 
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; 
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; 

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla 
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con 
l'utenza. 
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'àmbito 
delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con 
idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, 
eventualmente assicurato da apposita formazione. 
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le 
amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di 
pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per 
l'attuazione delle iniziative individuate nell'àmbito delle proprie competenze, 
si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza 
del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un 
piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da 
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono 
la tassa a carico del destinatario. 
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale 
da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle 
procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla 
semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle 
modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione 
e ai documenti amministrativi. 
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica 
l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini 
dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. 
Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi 
pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice 
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al 
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione 
delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
12.  Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.
(Art. 12-bis del D.Lgs. n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 80 
del 1998) 
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'àmbito dei rispettivi 
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche 
creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte 
le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più 
amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne 
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la 
gestione di tutto o parte del contenzioso comune. 



 



Capo II - Dirigenza 
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni 
13.  Amministrazioni destinatarie.
(Art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. 
n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo. 



 



14.  Indirizzo politico-amministrativo.
(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. 
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine 
periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (19) dalla pubblicazione 
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui 
all'articolo 16: 
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le 
conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; 
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della 
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità 
delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del 
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e 
integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli 
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le 
modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, 
tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta 
gli altri provvedimenti ivi previsti. 
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di 
uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di 
raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento 
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 
400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso 
regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo 
o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati 
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari 
professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di 
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le 
consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di 
cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta 
giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica 
la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie 
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di 
governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 
1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il 
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una 
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da 
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di 
reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati 
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, 
consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro 
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione 
individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al 
presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 
1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma 
riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle 
segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (20). 
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o 
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di 
inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale 
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia 
permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del 
dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il 
Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un 
commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 
2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo 
quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento 
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di 
annullamento ministeriale per motivi di legittimità (21). 



(19)  Il termine era stato prorogato dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 
2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. 
(20)  Comma così modificato dal comma 24-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, 
n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza del 
termine di cui al presente comma vedi il comma 24-ter dello stesso articolo 1. 
Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato 
adottato: 
- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro della sanità; 
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei 
Ministri; 
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro dei lavori pubblici; 
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro dell'ambiente; 
- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro dei trasporti e della navigazione; 
- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro del commercio con l'estero; 
- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro delle comunicazioni; 
- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro delle politiche agricole e forestali; 
- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro del lavoro; 
- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro degli affari esteri; 
- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. 
Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro per i beni e le attività culturali; 
- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro della giustizia; 
- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello 
dirigenziale generale del Ministero dell'interno; 
- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro dell'interno; 
- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154) e con 
D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16, per gli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 
- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro della salute; 
- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro dell'economia e delle finanze; 
- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione 
del vice Ministro delle attività produttive; 
- con D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro della difesa;
- con D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro dell'università e della ricerca;
- con D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198, per gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro dello sviluppo economico.
(21) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 
1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.
 



(giurisprudenza di legittimità)
15.  Dirigenti.
(Art. 15 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 
470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 80 del 
1998; Art. 27 del D.Lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 
7 del D.Lgs. n. 470 del 1993) 
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è 
articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le 
particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le 
carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 6 (22) (23). 
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli 
altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della 
Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono 
alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 
3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del 
dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è 
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore. 
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è 
sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale 
dirigenziale. 
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la 
Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il 
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza 
rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della 
Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il 
presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello 
generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti. 



(22)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera a), L. 15 luglio 2002, 
n. 145. Vedi, anche, il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108. 
(23)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 
comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 
ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della 
Costituzione. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
16.  Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs. 
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente 
modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito 
di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti 
compiti e poteri: 
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua 
competenza; 
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal 
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di 
specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono 
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e 
materiali; 
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale; 
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di 
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei 
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei 
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in 
caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle 
misure previste dall'articolo 21; 
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di 
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della 
legge 3 aprile 1979, n. 103; 
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e 
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione 
dei rapporti sindacali e di lavoro; 
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti 
amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi 
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive 
dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano 
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro 
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro 
lo richieda o lo ritenga opportuno. 
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito 
anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più 
amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, 
progetti e gestioni. 
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice 
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al 
presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un 
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, 
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne 
definiscono i compiti ed i poteri (24). 



(24) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 
1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.
 



17.  Funzioni dei dirigenti.
(Art. 17 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 
546 del 1993 e poi dall'art. 12 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra 
gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali; 
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai 
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e 
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione 
delle entrate; 
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici 
dirigenziali generali; 
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi 
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri 
sostitutivi in caso di inerzia; 
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e 
strumentali assegnate ai propri uffici. 
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono 
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, 
alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) 
del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate 
nell'àmbito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso 
l'articolo 2103 del codice civile (25). 



(25)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 15 luglio 2002, n. 145. 
 



17-bis.  Vicedirigenza.
1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione 
di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il 
personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato 
complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle 
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima 
applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale 
non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato 
vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva 
anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle 
competenze di cui all'articolo 17 (26). 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale 
dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto 
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per 
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto 
stabilito dall'articolo 27 (27). 



(26)  Comma così modificato dall'art. 14-octies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(27)  Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145. Per 
l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 8, L. 4 marzo 
2009, n. 15.
 



18.  Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.
(Art. 18 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 
470 del 1993) 
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i 
dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure 
organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei 
rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni 
organizzative. 
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale 
di statistica-ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le 
rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella 
pubblica amministrazione-AIPA (28), l'elaborazione di procedure informatiche 
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei 
rendimenti rispetto a valori medi e standards. 



(28)  La denominazione "Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione" è da intendersi sostituita da quella di "Centro nazionale per 
l'informatica nella pubblica amministrazione" ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
19.  Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del 
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 
successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene 
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi 
prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo 
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con 
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di 
indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad 
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (29). 
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del 
presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero 
con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 
Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati 
l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle 
priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri 
atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel 
corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata 
agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni 
né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al 
provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con 
cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei 
princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale 
del rapporto (30). 
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione 
di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli 
di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui 
all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso 
delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (31). 
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, 
in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri 
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo 
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali 
richieste dal comma 6 (32). 
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di 
livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono 
conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (33). 
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono 
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai 
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera 
c). 
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da 
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione 
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui 
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli 
appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di 
cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento 
fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti 
(34). 
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di 
livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, 
tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (35). 
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna 
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei 
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e 
dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda 
fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata 
di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione 
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri 
incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi 
sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione 
professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o 
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno 
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una 
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile 
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni 
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso 
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in 
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai 
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei 
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può 
essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione 
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni 
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di 
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono 
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di 
servizio (36). 
7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi 
precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per 
inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività 
amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso 
di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, 
comma 2] (37). 
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, 
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e 
al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo 
(38). 
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della 
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli 
ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali 
svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne 
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri 
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i 
collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni 
ministeriali (39). 
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari 
esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di 
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle 
attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi 
ordinamenti. 
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli 
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i 
rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui 
all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (40) (41). 
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili 
dai contratti o accordi collettivi (42). 



(29)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, 
n. 145. 
(30)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 
2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 
2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, 
anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies. 
(31)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, 
n. 145. 
(32)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 
2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, 
n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147. 
(33)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 
145. 
(34)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 
145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e il 
comma 16-quaterdecies dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, entrambi 
aggiunti dalle relative leggi di conversioni.
(35)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 
145. 
(36)  In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 
343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il 
presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, lettera g), 
L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 
115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 4, D.L. 29 
novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione 
autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Da ultimo, il presente 
comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, 
D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e il comma 16-quaterdecies dell'art. 41, D.L. 30 
dicembre 2008, n. 207, entrambi aggiunti dalle relative leggi di conversione, e 
il comma 359 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(37)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 
145. 
(38)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 
2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 159 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 
2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, 
i commi 160 e 161 dello stesso art. 2. 
(39)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, 
n. 145. 
(40)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, 
n. 145. 
(41)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 
24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 
ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della 
Costituzione. 
(42)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 
145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo. 
 



20.  Verifica dei risultati.
(Art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 
470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. 
n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 
5, comma 5 e 10, comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999) 
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che 
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e 
di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i 
dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di 
livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del 
procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del 
Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento 
ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni 
ed integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, 
provvedimenti dei singoli ministeri interessati. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
21.  Responsabilità dirigenziale.
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima 
dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 
1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle 
direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui 
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma 
restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta 
nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico 
dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, 
inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di 
cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le 
disposizioni del contratto collettivo (43). 
2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo 
competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il 
dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal 
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a 
quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore 
gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le 
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi] (44). 
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche 
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e 
delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (45) (46). 



(43)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera a), L. 15 luglio 2002, 
n. 145. 
(44)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 
145. 
(45)  Comma così modificato dall'art. 73, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, con la 
decorrenza ed i limiti indicati nell'art. 175 dello stesso decreto. 
(46)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 
24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 
ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della 
Costituzione. 
 



22.  Comitato dei garanti.
(Art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del 
D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, sono adottati previo 
conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è presieduto da 
un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, 
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente 
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti dei 
medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta 
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto 
scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica 
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del 
lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; 
decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in 
carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile (47). 



(47)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145. In 
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 2 marzo 2004, n. 
114. Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Per la costituzione del comitato di cui al 
presente articolo vedi il D.P.C.M. 10 giugno 2005. 
 



23.  Ruolo dei dirigenti.
(Art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è 
istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda 
fascia, nel cui àmbito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la 
eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati 
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della 
seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di 
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari 
ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre 
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi 
di responsabilità dirigenziale (48). 
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in 
base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi 
nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e 
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai 
trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto 
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo 
stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza 
complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai 
ruoli delle amministrazioni dello Stato (49) (50) (51). 



(48)  Comma così modificato dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Precedentemente il 
presente comma era stato modificato dall'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, 
non convertito in legge. 
(49)  Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(50)  Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145. 
Vedi, anche, il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108. 
(51)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 
comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 
ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della 
Costituzione. 
 



23-bis.  Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche 
amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia 
e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere 
collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso 
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, 
i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la 
disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. 
Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È 
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda 
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una 
qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di 
contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede 
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico 
dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione 
non disponga altrimenti (52). 
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in 
aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al 
comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di 
appartenenza. 
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e 
procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in 
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative 
all'accoglimento della domanda. 
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle 
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al 
comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del 
trattamento di quiescenza e previdenza. 
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti 
privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque 
essere disposta se: 
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di 
vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato 
contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a 
favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività 
che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al 
caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, 
anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile; 
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, 
per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni 
precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine 
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. 

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che 
comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni 
di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di 
interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, 
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o 
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di 
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a 
carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso 
imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione 
di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime (53). 
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione 
temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della 
progressione di carriera. 
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei 
confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. 
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi 
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure 
attuative del presente articolo (54). 



(52) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 578 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(53)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. 
(54)  Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, 
anche, il comma 4-bis dell'art. 101, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aggiunto dal 
comma 2 dell'art. 7 della citata legge n. 145 del 2002. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
24.  Trattamento economico.
(Art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del 
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 
successivamente modificato prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e poi 
dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998) 
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai 
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento 
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse 
responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del 
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto 
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei 
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando 
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie 
fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi 
dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il 
trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori 
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, 
e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato 
al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai 
risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi 
importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per 
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di 
contenimento della spesa e di uniformità e perequazione (55) (56) (57). 
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte 
le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal 
presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del 
loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano 
servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono 
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle 
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza (58). 
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 
3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, 
della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed 
integrazioni della relativa disciplina. 
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'àmbito delle 
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di 
cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al 
riequilibro del trattamento economico del restante personale dirigente civile e 
militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti 
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei 
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque 
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati 
nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, 
n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati 
alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno 
didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento 
al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e 
tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono 
destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente 
stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università 
possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti 
ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca 
nell'àmbito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. 
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge 
n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui 
all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito 
ai sensi dei commi precedenti (59). 
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse 
che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi 
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi 
previsti dal presente articolo. 
9. [Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in 
un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le 
predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri 
diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili] (60) (61). 



(55) Periodo aggiunto dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, la 
Dir.Min. 26 luglio 2006, n. 4/06.
(56) Vedi, anche, il comma 577 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(57)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 
24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 
ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della 
Costituzione. 
(58)  Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 16, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il 
comma 22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, modificato dal comma 156 
dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge 
di conversione. 
(59)  Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(60)  Comma abrogato dall'art. 1-ter, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(61) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, 
O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.
 



(giurisprudenza di legittimità)
25.  Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
(Art. 25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 
del 1998; Art. 25-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 
n. 59 del 1998) 
1. Nell'àmbito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la 
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni 
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed 
autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli 
di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine 
ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e 
sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito 
presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e 
composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha 
la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 
umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle 
relazioni sindacali. 
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico 
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della 
libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto 
all'apprendimento da parte degli alunni. 
4. Nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al 
dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 
personale. 
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il 
dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere 
delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che 
sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi 
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio 
di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività 
formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia 
informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli 
organi della istituzione scolastica. 
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi 
i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice 
direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa 
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle 
istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a 
norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la 
titolarità della sede di servizio. 
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli 
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di 
partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce 
i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; 
individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili 
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territori, definendone i 
criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento 
ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro 
associati o consorziati. 
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli 
istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di 
arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di 
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le 
posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai 
vicerettori dei convitti nazionali e delle vicedirettrici degli educandati sono 
soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono 
soppressi i relativi ruoli. 
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di 
Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o 
siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori 
ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di 
appositi moduli nell'àmbito della formazione prevista dal presente articolo, 
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso 
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli 
inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione 
ad una istituzione scolastica autonoma. 



 



26.  Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, modificati prima 
dall'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del D.Lgs. 
n. 80 del 1998) 
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed 
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso 
pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del 
relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente 
alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale 
nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche 
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. 
Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è 
altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con 
rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata 
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso 
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto 
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. 
2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla 
struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della 
posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto 
dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza 
di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato 
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo 
sanitario. 
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun 
incremento dalle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni 
funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed 
amministrativo. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
27.  Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.
(Art. 27-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 80 
del 1998) 
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà 
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, 
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai 
princìpi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto 
delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si 
adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li 
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. 
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi 
dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in 
attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne 
cura la raccolta e la pubblicazione. 



 



Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione 
28.  Accesso alla qualifica di dirigente.
(Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. 
n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente 
modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con 
modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 
10 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad 
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso 
per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso 
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. 
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle 
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque 
anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito 
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in 
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del 
diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a 
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. 
Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti 
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, 
comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le 
funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto 
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo 
non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì 
ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, 
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso 
enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali 
apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea 
(62). 
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le 
modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea 
nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di 
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario 
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie 
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento 
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore 
della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi 
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che 
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali 
per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono 
essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni 
professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti 
pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato 
almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali 
all'interno delle strutture stesse (63). 
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo 
superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni 
pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un 
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è 
corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione (64). 
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, 
per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, sono definiti: 
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate 
al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al 
corso-concorso; 
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna 
amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; 
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; 
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione 
delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima 
applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore 
al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla 
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; 
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso (65). 
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del 
primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative 
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato 
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può 
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, 
enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il 
medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi 
anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero 
primarie istituzioni formative pubbliche o private. 
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 
giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno 
vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, 
entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della 
pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al 
comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno (66). 
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti 
pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione 
organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 
19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa 
e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le 
informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a 
cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati 
prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con 
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica (67). 
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche 
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, 
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola 
superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. 
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di 
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, 
nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo 
Ministero (68). 



(62)  Comma così modificato dall'art. 14, L. 29 luglio 2003, n. 229. Il presente 
comma era stato modificato anche dall'art. 25, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, 
soppresso dalla relativa legge di conversione.
(63)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 29 
settembre 2004, n. 295. 
(64)  Comma così modificato dall'art. 34, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 

(65)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 24 
settembre 2004, n. 272. Vedi, anche, il D.P.C.M. 18 maggio 2005. 
(66)  Comma così sostituito dall'art. 34, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 

(67)  Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(68)  Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 5, L. 15 luglio 2002, n. 145. 
Il regolamento recante le modalità per l'ammissione al corso-concorso selettivo 
di formazione dirigenziale di cui al presente articolo è stato adottato con 
D.P.C.M. 11 febbraio 2004, n. 118. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
29.  Reclutamento dei dirigenti scolastici.
(Art. 28-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 
del 1999) 
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso 
concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo 
di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola 
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti 
educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle 
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio 
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei 
rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la 
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le 
istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per 
la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli 
inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori 
del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio 
successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della 
percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi e di 
un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare 
alla mobilità. 
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di 
ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di 
ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal 
bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente 
inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero 
dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola 
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni 
educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per 
il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure 
di inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti così 
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno 
un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di 
ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il 
predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di 
ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di 
servizio maturata quale preside incaricato (69). 
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal 
decreto di cui all'articolo 25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed 
esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune 
e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono 
disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il 
Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a 
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e 
i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la 
tipologia del servizio prestato. 
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno 
superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per 
la scuola elementare e media, per la scuola secondaria e per le istituzioni 
educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure 
d'inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a 
concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come 
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel 
limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle 
graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla 
graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei princìpi del 
presente decreto, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I 
vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi 
possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti 
assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di 
approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di 
presidenza. 
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite 
del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i 
dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. 
L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale 
relativo ai moduli frequentati. 
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione 
pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni 
esaminatrici (70) (71). 



(69)  Vedi, anche, i commi da 8 a 11 dell'art. 22, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(70)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.P.C.M. 30 
maggio 2001, n. 341. Vedi, anche, il D.Dirett. 20 gennaio 2003 e l'art. 8-bis, 
D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 
(71) Per l'abrogazione parziale delle disposizioni di cui al presente articolo 
vedi l'art. 12, D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140.
 



Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi 
(giurisprudenza di legittimità)
30.  Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del 
D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999) 
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante 
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa 
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 
trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione 
di appartenenza (72). 
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri 
generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono 
nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad 
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto 
al reclutamento di nuovo personale (73). 
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure 
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via 
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla 
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle 
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei 
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione 
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di 
provenienza (74). 
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in 
ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene 
previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai 
dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda 
di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili (75). 
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le 
situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità 
richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare 
al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del 
servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, 
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (76). 
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo 
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si 
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello 
accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa 
amministrazione (77). 



(72)  Comma così modificato dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246. 
(73)  Periodo aggiunto dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246. 
(74)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(75)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(76)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(77)  Comma aggiunto dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
31.  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
(Art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 
80 del 1998) 
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o 
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o 
loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale 
che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del 
codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di 
cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 



 



32.  Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio 
all'estero.
(Art. 33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 387 
del 1998) 
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze 
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di 
appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, 
d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione 
pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso 
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati 
candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di 
collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le 
organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. 
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di 
provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero 
essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o 
da una organizzazione o ente internazionale. 
3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli 
effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata 
all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
33.  Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del 
D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 
20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del 
D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute 
ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad 
osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo 
quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 
luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, 
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi 
almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in 
caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di 
eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le 
disposizioni previste dai commi 7 e 8. 
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 
luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e 
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del 
comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che 
determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i 
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze 
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, 
delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente 
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e 
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per 
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte 
medesime. 
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a 
richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame 
delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e 
delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua 
parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo 
sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito 
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di 
gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre 
amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o in quello diverso 
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano 
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato 
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. 
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del 
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con 
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In 
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il 
confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza 
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - 
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto 
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed 
integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla 
comunicazione di cui al comma 1. 
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e 
procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la 
gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre 
amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso che, in 
relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla 
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi 
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in 
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente 
nell'àmbito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato 
presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la 
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi 
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le 
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad 
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa 
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque 
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento 
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di 
accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il 
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del 
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
34.  Gestione del personale in disponibilità.
(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 
del 1998) 
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine 
cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro (78). 
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli 
enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, 
avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e 
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle 
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 
1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui 
al comma 3. 
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e 
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive 
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di 
riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del 
personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, 
n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, 
si adeguano ai princìpi di cui al comma 2. 
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto 
all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi 
prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di 
appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al 
raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al 
medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a 
tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali 
relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità 
sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di 
riferimento per tutto il periodo della disponibilità. 
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la 
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 
33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla 
ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria. 
6. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed 
integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità 
di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa 
per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro 
bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del 
personale nell'esercizio successivo. 
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno 
dichiarato il dissesto. 



(78)  Comma così sostituito dal comma 1-quinquies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 
2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 



34-bis.  Disposizioni in materia di mobilità del personale.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione 
delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di 
personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 
e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire 
il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche 
idoneità richieste. 
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le 
strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, 
entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di 
iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi 
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata 
l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni 
che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le 
informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal 
ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che 
intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto 
dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione 
destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il 
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione 
di bandire il concorso (79). 
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di 
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di 
cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente 
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici 
nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre 
amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le 
posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi 
del comma 2 (80). 
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di 
diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (81). 
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del 
personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, 
il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le 
amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in 
mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del 
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 luglio 1995, n. 273 (82) (83). 



(79)  Comma così sostituito dal comma 1-sexies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 
2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(80)  Comma così modificato dal comma 1-septies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 
2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(81)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
(82)  Comma aggiunto dal comma 1-octies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(83)  In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 
247 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
35.  Reclutamento del personale.
(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima 
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 
1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 
giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; 
Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del 
D.Lgs. n. 267 del 2000) 
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto 
individuale di lavoro: 
a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte 
all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura 
adeguata l'accesso dall'esterno; 
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori 
requisiti per specifiche professionalità. 
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende 
ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono 
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 
vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le 
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale 
delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del 
servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di 
cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed 
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai 
seguenti princìpi: 
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che 
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, 
ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche 
a realizzare forme di preselezione; 
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire; 
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori (84); 
d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano 
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono 
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione 
triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per 
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi 
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 
provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico 
superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato 
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze (85) (86). 
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure 
di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, 
inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti 
finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 (87). 
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e 
nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali 
deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate 
dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, 
compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici 
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità (88). 
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente 
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (89). 
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le 
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla 
data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti 
da leggi regionali (90).
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia 
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, 
amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il 
disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali 
disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i 
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi 
fissati dai commi precedenti (91). 



(84) Vedi, anche, la Dir.Min. 23 maggio 2007.
(85)  Periodo così sostituito dal comma 104 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 
311. 
(86)  Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento di 
cui al presente comma sono state adottate: 
- per il Ministero degli affari esteri, con D.P.R. 17 aprile 2002 (Gazz. Uff. 20 
giugno 2002, n. 143), con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 
156), con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163) e con 
D.P.C.M. 26 luglio 2005. 
- per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.P.R. 
21 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) e con D.P.R. 3 luglio 2004 
(Gazz. Uff. 2 settembre 2004, n. 206); 
- per il Ministero della giustizia, con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 
luglio 2003, n. 156); 
- per il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del 
soccorso e della difesa civile, con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 
2004, n. 163); 
- per i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie e gli enti di 
ricerca con D.P.C.M. 4 agosto 2005; 
- per i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie con D.P.C.M. 16 
gennaio 2007;
- per i Ministeri e gli enti pubblici non economici con D.P.C.M. 11 marzo 2008.
- Vedi, anche, la Dir.Min. 3 novembre 2005, n. 3/05. 
(87)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. 
(88)  Vedi, anche, la Dir.Min. 26 febbraio 2002. 
(89)  Comma aggiunto dal comma 230 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(90) Comma aggiunto dal comma 87 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. In 
deroga al presente comma vedi l'art. 24-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(91) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 
1, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685.
 



(giurisprudenza di legittimità)
36.  Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche 
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 
35. 
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni 
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e 
di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti 
di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento 
vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla 
individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito 
dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono 
a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei 
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della 
somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto 
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 
1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, 
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di 
lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa 
disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale 
utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per 
l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le 
amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di 
imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo 
lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al 
triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le 
convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti 
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando 
ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al 
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di 
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le 
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la 
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in 
violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai 
sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto 
in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. (92).



(92) Articolo prima modificato dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, come 
modificato dalla relativa legge di conversione, poi così sostituito dal comma 79 
dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed infine così sostituito dall'art. 49, 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, i commi 345 e 346 dell'art. 1 della 
stessa legge n. 244 del 2007 e il comma 2 dell'art. 1, O.P.C.M. 19 giugno 2008, 
n. 3685.
 



37.  Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei 
concorsi pubblici.
(Art. 36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 387 
del 1998) 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono 
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di 
conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento 
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in 
relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per 
l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i 
casi nei quali il comma 1 non si applica. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
38.  Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.
(Art. 37 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 
80 del 1998) 
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti 
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio 
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela 
dell'interesse nazionale. 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed 
integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può 
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti 
indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. 
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, 
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri 
competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli 
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della 
nomina. 



 



39.  Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori 
di handicap.
(Art. 42 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 
546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 
e poi dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione 
per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli 
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi 
dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le 
decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 303 (93). 



(93) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv. 16 
novembre 2006, n. 992/CU.
 



TITOLO III 
Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale 
(giurisprudenza di legittimità)
40.  Contratti collettivi nazionali e integrativi.
(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del 
D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e 
successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al 
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai 
sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione 
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti 
costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. 
I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica 
funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle 
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, 
un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e 
funzioni (94). Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo 
sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che 
definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui 
all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di 
elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano 
iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il 
requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, 
nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui 
all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata 
responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono 
stabilite discipline distinte nell'àmbito dei contratti collettivi di comparto 
(95). 
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, 
la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura 
contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni 
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto 
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e 
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva 
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti 
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi 
ultimi prevedono; essa può avere àmbito territoriale e riguardare più 
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede 
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti 
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli 
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. 
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti 
collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e 
ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti (96).



(94)  Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi 
così modificato dal comma 125 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(95)  Comma così modificato dall'art. 14, L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(96) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 2-bis, 
dall'art. 10, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di 
conversione.
 



40-bis.  Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa.
1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati 
di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle 
implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di 
comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui 
contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni. 
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano 
annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa 
al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno 
specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione pubblica (97). 
3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti 
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio 
delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, 
comma 3 (98). 
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono 
ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto 
legislativo (99). 



(97) Vedi, anche, l'art. 67, comma 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(98)  Comma così sostituito dall'art. 14, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
(99)  Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
 



41.  Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
(Art. 46 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 396 
del 1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 
80 del 1998 e poi dall'art. 55 del D.Lgs. n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del 
D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti 
dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione 
collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, 
le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di 
settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di 
deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo 
all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'àmbito della procedura di 
contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e 
non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative 
delle pubbliche amministrazioni del comparto. 
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera 
come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il 
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di 
concerto con il Ministro della pubblica istruzione e, per il comparto delle 
Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime (100). 
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun 
comparto di contrattazione collettiva viene costituito: 
a) nell'àmbito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le 
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e 
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti 
locali rispettivamente rappresentati; 
b) nell'àmbito della Conferenza dei rettori, per le università; 
c) nell'àmbito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente 
articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio 
dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per 
gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca. 
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa 
al comitato dl settore per il comparto di contrattazione collettiva delle 
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. 
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi 
protocolli. 
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o 
le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più 
comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le 
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in 
forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di 
settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il 
Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede. 
7. L'ARAN assume, nell'àmbito degli indirizzi deliberati dai comitati di 
settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa 
non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la 
contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in 
settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi. 



(100)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
42.  Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
(Art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 
396 del 1997) 
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono 
tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 
300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano 
emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che 
sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in 
attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 
ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di 
rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei 
diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio 
della contrattazione collettiva. 
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 
8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano 
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono 
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e 
seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed 
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le 
garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 
1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi. 
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 
8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 
2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un 
organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali 
è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. 
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le 
confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 
43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del 
personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il 
voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione 
della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre 
alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle 
trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre 
organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio 
statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che 
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione 
delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici 
un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per 
cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture 
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di 
dimensioni superiori. 
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle 
condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del 
personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel 
medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti 
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle 
amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8. 
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai 
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente 
decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il 
funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono 
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le 
garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni 
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano. 
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la 
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di 
informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali 
aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della 
contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini 
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza 
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto. 
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle 
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui 
ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni 
previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi 
oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di 
sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o 
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione 
collettiva dai contratti collettivi nazionali. 
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di 
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la 
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture 
amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, 
agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale. 
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto 
sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve 
essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza 
unitaria del personale, anche mediante l'istituzione. tenuto conto della loro 
incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici 
collegi elettorali. 
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle 
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'àmbito della 
provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto 
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 
58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430. 



 



43.  Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
(Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 396 
del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 
comma 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del 
D.Lgs n. 387 del 1998) 
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni 
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non 
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato 
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla 
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al 
totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato. Il dato elettorale è 
espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze 
unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito 
considerato. 
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area 
partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali 
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate. 
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base 
della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del 
comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo 
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato 
associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 
60 per cento del dato elettorale nel medesimo àmbito. 
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli 
accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree 
o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o 
riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due 
comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali 
rappresentative ai sensi del comma 1. 
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono 
disciplinati, in conformità all'articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi 
nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli 
organismi di rappresentanza unitaria del personale. 
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali 
rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi 
che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse 
alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno 
titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale 
alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della 
diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel 
comparto o nell'area. 
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati 
relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno 
considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno 
successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante 
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la 
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di 
indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei 
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati 
relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, 
della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del 
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche 
amministrazioni. 
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la 
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è 
istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per 
comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla 
contrattazione collettiva nazionale. 
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. 
Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione 
del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che 
richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà 
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del 
comparto o dell'area. 
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti 
e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione 
sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la 
deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla 
richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la 
funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla 
ricezione. 
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali 
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è 
espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti. 
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di 
informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla 
riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e 
successive disposizioni correttive ed integrative. 
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle 
regioni Valle D'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli 
effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di 
attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di 
rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per 
le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente 
decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle 
minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val 
d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono 
esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati. 



 



44.  Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.
(Art. 48 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs n. 
470 del 1993) 
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 
1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di 
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione 
del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono 
abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, 
del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni 
pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva 
nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno 
commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
45.  Trattamento economico.
(Art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 
546 del 1993) 
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti 
collettivi. 
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui 
all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque 
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, 
trattamenti economici accessori collegati: 
a) alla produttività individuale; 
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun 
dipendente; 
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate 
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti 
la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'àmbito di 
criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva. 
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici 
accessori. 
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non 
diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano 
all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le 
istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo 
di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari 
esteri. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
46.  Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima 
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 
1997) 
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per 
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti 
della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, 
in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività 
relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e 
alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme 
applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della 
commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e 
successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni 
indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata. 
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai 
fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, 
l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni 
dello stesso tipo o ubicate nello stesso àmbito territoriale. Su richiesta dei 
comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione 
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche 
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi 
determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale. 
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessario 
all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, 
ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari 
competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici 
dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per 
l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli 
statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione 
del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei 
flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro 
pubblico. 
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e 
sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN un 
apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono 
designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali 
firmatarie dei contratti collettivi nazionali. 
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque 
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle 
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali 
e pluriennali di bilancio. 
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza 
unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, 
uno è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e l'altro 
dall'ANCI e dall'UPI. 
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di 
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica 
amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 
1999, n. 303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti 
possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. 
Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che 
ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni. 
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale: 
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole 
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in 
servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN e 
l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6, ed è riferita a 
ciascun biennio contrattuale (101); 
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre 
prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne 
avvalgano. 
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata: 
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di 
spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione 
di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di 
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica 
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli 
aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza 
unificata Stato-regioni e Stato-città. 
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia 
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono 
direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN 
definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, 
il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al 
controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici 
giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al 
controllo consuntivo della Corte dei conti. 
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità, 
ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base 
ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede 
nell'àmbito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero 
mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle 
norme di diritto privato. 
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di 
personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche 
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo. 
I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed 
il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono 
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci 
retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non 
dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il 
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le 
disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 
maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche 
personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti 
rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può 
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite 
con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10. 
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per 
la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite 
con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del 
comma 2. 



(101)  All'individuazione dei contributi annuali che le regioni sono tenute a 
versare all'ARAN si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 13 dicembre 2001 
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2002, n. 39); per l'anno 2003, con D.M. 12 novembre 2002 
(Gazz. Uff. 10 dicembre 2002, n. 289); per l'anno 2004, con D.M. 21 novembre 
2003 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2003, n. 283); per l'anno 2005, con D.M. 6 dicembre 
2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 292); per l'anno 2006, con D.M. 3 febbraio 
2006 (Gazz. Uff. 7 marzo 2006, n. 55); per l'anno 2007, con D.M. 11 ottobre 2006 
(Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254); per l'anno 2008, con D.M. 17 ottobre 2007 
(Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301); per l'anno 2009, con D.M. 11 novembre 
2008 (Gazz. Uff. 19 novembre 2008, n. 271).
 



(giurisprudenza di legittimità)
47.  Procedimento di contrattazione collettiva.
(Art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del 
D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e 
successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998; 
Art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai 
comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui 
è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle 
amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre 
dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti 
riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria 
nazionale. 
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo 
svolgimento delle trattative. 
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del 
comitato di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e 
indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni 
interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 
41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione 
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è 
espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la 
funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le 
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di 
accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione 
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza 
nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per 
l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso 
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali 
il Governo ha formulato osservazioni (102). 
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo 
l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti 
ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti 
certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli 
strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi 
istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio 
dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione 
dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti 
locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la 
Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo 
sia trasmessa alla Corte dei conti. 
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della 
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si 
intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato 
dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione 
è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto 
collettivo. 
6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti 
contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di 
accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative 
ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi 
contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della 
nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi 
precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a 
singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente 
ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente 
certificate (103).
7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta 
relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei 
Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di 
settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi 
quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte 
dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve 
concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo 
decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini 
dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il 
predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici 
giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti 
richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei 
Ministri deve essere comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione dei 
chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta 
salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle 
clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa 
la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il 
cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta 
escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a 
carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore 
delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il 
termine di cui al comma 3 del presente articolo (104). 
7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a 
giornate lavorative (105).
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 
3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 



(102) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 
448. 
(103) Comma così sostituito dall'art. 67, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(104) Comma così sostituito prima dal comma 548 dell'art. 1, L. 27 dicembre 
2006, n. 296 e successivamente dall'art. 67, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 
112.
(105) Comma aggiunto dall'art. 67, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



(giurisprudenza di legittimità)
48.  Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle 
amministrazioni pubbliche e verifica.
(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del 
D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e 
successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs. n. 387 del 
1998) 
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di 
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 
1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla 
contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con 
apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni 
dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3 (106). 
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla 
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi 
bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1 (107). 
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la 
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per 
l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la 
possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di 
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai 
limiti di spesa. 
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla 
sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri 
decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a 
favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il 
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci 
delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto 
l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le 
amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti 
cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al 
rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono 
approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare 
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti 
beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi 
bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere 
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è 
effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non 
sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai 
sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286. 
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la 
Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica 
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche 
amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di 
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei 
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua 
richiesta da amministrazioni ed enti pubblici. 



(106)  Vedi, anche, il comma 88 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(107)  In deroga alle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 
178 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 140 dell'art. 3, L. 24 
dicembre 2007, n. 244.
 



49.  Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
(Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del D.Lgs n. 546 
del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 
1998) 
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, 
le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il 
significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le 
procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin 
dall'inizio della vigenza del contratto (108). 



(108)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 268 (Gazz. 
Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità del combinato disposto degli 
artt. 64, comma 2, e 49 sollevata in riferimento agli articoli 24 e 39 della 
Costituzione. 
 



50.  Aspettative e permessi sindacali.
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati prima 
dall'art. 20 del D.Lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 
del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, 
dall'art. 44, comma 5 del D.Lgs n. 80 del 1998) 
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle 
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione 
collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le 
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43. 
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di 
utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le 
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro 
rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di 
contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a 
decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia 
autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero 
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del 
personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire 
una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati 
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione 
annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 
marzo 1983, n. 93. 



 



TITOLO IV 
Rapporto di lavoro 
(giurisprudenza di legittimità)
51.  Disciplina del rapporto di lavoro.
(Art. 55 del D.Lgs n. 29 del 1993) 
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è 
disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 
1. 
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, 
si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei 
dipendenti. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
52.  Disciplina delle mansioni.
(Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs n. 80 
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs n. 387 del 1998) 
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è 
stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'àmbito della 
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle 
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per 
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. 
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di 
appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o 
dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito 
a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: 
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, 
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la 
copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; 
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla 
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata 
dell'assenza. 
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente 
articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo 
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il 
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. 
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei 
posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta 
giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, 
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del 
lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è 
corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 
Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore 
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni 
della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti 
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti 
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. 
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto 
alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti 
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
53.  Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del 
decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi 
dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, 
nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998) 
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle 
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la 
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i 
rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, 
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì 
le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della 
legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 
1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della 
relativa disciplina (109). 
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, 
non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente 
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano 
espressamente autorizzati (110). 
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati 
gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, 
amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello 
Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, 
l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti 
dalla legge o da altre fonti normative. 
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, 
nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da 
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o 
persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti 
dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che 
tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento 
della pubblica amministrazione. 
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui 
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di 
quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre 
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali 
lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di 
cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi 
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, 
un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: 
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere 
dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese 
documentate; 
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione 
di aspettativa, di comando o fuori ruolo; 
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le 
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; 
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica 
amministrazione (111). 
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano 
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 
Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i 
regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio 
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di 
inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la 
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente 
svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, 
nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del 
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di 
fondi equivalenti. 
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi 
sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa 
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il 
funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di 
diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove 
gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito 
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di 
produttività o di fondi equivalenti. 
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire 
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di 
inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto 
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle 
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, 
avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme 
riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta 
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o 
privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal 
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi 
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della 
richiesta stessa. 
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche 
diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra 
le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per 
l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se 
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia 
entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte 
dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, 
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni 
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente 
negata. 
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che 
erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono 
tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti 
stessi dei compensi erogati nell'anno precedente. 
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che 
conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute 
a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al 
Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione 
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è 
accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione 
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del 
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli 
incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai 
princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si 
intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con 
le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno 
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o 
fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. 
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di 
appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, 
in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri 
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i 
compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione 
abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, 
commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive 
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a 
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su 
supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai 
propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; 
sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori 
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con 
l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi 
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie 
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri 
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 
31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette 
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di 
effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori 
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (112). 
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 
non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di 
cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella 
sanzione di cui allo stesso comma 9. 
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun 
anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di 
pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per 
gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli 
incarichi stessi (113) (114).
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle 
incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e 
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato 
per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni 
coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della 
Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al 
fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9 (115).



(109)  Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 
ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 8, 
lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(110)  Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(111)  Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(112) Comma così modificato prima dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi 
dal comma 4 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione.
(113) Comma così modificato dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione.
(114) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, 
O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.
(115) Comma aggiunto dall'art. 47, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



(giurisprudenza di legittimità)
54.  Codice di comportamento.
(Art. 58-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 546 
del 1993 e successivamente sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali 
rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle 
necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei 
servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente 
all'atto dell'assunzione. 
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi 
dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinché il codice venga 
recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi vengano coordinati 
con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. 
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle 
associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto 
all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di 
inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno. 
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le 
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 
1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della 
pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni 
singola amministrazione. 
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti 
responsabili di ciascuna struttura. 
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale 
per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente 
articolo. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
55.  Sanzioni disciplinari e responsabilità.
(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 
546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 
del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché 
dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina 
attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale 
e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 
del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 
maggio 1970, n. 300. 
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la 
definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di 
cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è 
definita dai contratti collettivi. 
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del 
capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al 
dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la 
sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il 
capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve 
essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al 
dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un 
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce 
o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione 
per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 
quindici giorni. 
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma 
in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. 
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro 
venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di 
un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, 
può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione 
in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni 
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la 
sanzione resta sospesa (116). 
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e 
di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno 
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna 
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le 
organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci 
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, 
di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, 
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale 
del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di 
rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne 
garantiscono l'imparzialità. 
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio 
arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di 
funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti commi. 
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del 
personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di 
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme 
di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297. 



(116) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.
 



(giurisprudenza di legittimità)
56.  Impugnazione delle sanzioni disciplinari.
(Art. 59-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 80 
del 1998) 
1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di 
conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal 
lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le 
modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della 
legge 20 maggio 1970, n. 300. 



 



57.  Pari opportunità.
(Art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 
546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del D.Lgs. 
n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: 
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti 
di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 
all'articolo 35, comma 3, lettera e); 
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini 
e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica; 
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di 
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro 
presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità 
organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione 
fra vita professionale e vita familiare; 
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati 
pari opportunità nell'àmbito delle proprie disponibilità di bilancio. 
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, 
adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in 
materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 



 



TITOLO V 
Controllo della spesa 
58.  Finalità.
(Art. 63 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 
546 del 1993) 
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati 
per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare 
riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle 
informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni 
pubbliche. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche 
impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o 
valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (117) di 
cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni 
ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, 
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica. 
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del 
personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei 
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti 
economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle 
modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema 
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono 
disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati. 



(117)  La denominazione "Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione" è da intendersi sostituita da quella di "Centro nazionale per 
l'informatica nella pubblica amministrazione" ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



59.  Rilevazione dei costi.
(Art. 64 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. n. 
546 del 1993) 
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e 
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei 
costi. 
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i 
relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della 
spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e 
provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità 
amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei 
bilanci pubblici a carattere sperimentale. 
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi 
dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del 
Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento. 



 



60.  Controllo del costo del lavoro.
(Art. 65 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 
546 del 1993) 
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del 
personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli 
oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la 
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. 
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, 
altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e 
prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni 
anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria 
generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese 
sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il 
conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche 
espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli 
obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai 
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e 
della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto 
si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del 
Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province 
d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e 
all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica 
(118).
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica 
utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono 
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in 
conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il 
predetto Dipartimento della funzione pubblica. 
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle 
risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di 
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni 
pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del 
Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori 
ed interventi. 
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche 
su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite 
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, 
per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli 
oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte 
dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le 
amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 
3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi 
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 
esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di 
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 
febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui 
all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può 
partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette 
dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale 
di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in 
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, 
funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori 
ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'àmbito di personale di altre 
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale 
si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e 
l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione 
delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, 
la conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon 
andamento, l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento 
alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza delle 
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e 
sulla verifica dei carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive 
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti 
di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al 
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, 
inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o 
pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e 
riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di 
rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli 
accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono 
obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle 
eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione 
medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena 
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di 
denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità 
riscontrate (119). 



(118) Periodo aggiunto dall'art. 34-quater, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(119)  Comma così modificato prima dall'art. 14-septies, D.L. 30 giugno 2005, n. 
115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 1 
dell'art. 10-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione. 
 



61.  Interventi correttivi del costo del personale.
(Art. 66 del D.Lgs. n. 29 del 1993) 
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi 
di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per 
qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese 
destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, informato dall'amministrazione competente, ne 
riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a 
ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al 
nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso 
il CNEL. 
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e 
delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla 
cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente 
rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o 
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi 
dell'articolo 105 del codice di procedura civile (120). 
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di 
decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno 
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori 
oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle 
decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al 
Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza 
una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa 
globale. 
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste 
pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali 
divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 
sulla entità della spesa autorizzata. 



(120)  Comma aggiunto dal comma 133 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
 



62.  Commissario del Governo.
(Art. 67 del D.Lgs. n. 29 del 1993) 
1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui 
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, 
rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei 
confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti 
nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai 
bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione 
del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo. 



 



TITOLO VI 
Giurisdizione 
(giurisprudenza di legittimità)
63.  Controversie relative ai rapporti di lavoro.
(Art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del 
D.Lgs. n. 546 del 1993, e poi dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 
successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte 
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative 
ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti 
l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali 
e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine 
rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti 
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della 
decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al 
giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non 
è causa di sospensione del processo (121). 
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i 
provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla 
natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto 
all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di 
norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo 
o estintivo del rapporto di lavoro. 
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le 
controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da 
organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative 
alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti 
del presente decreto (122). 
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le 
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le 
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese 
quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi (123). 
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, 
comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o 
falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui 
all'articolo 40. 



(121) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 marzo 2007, n. 108 (Gazz. 
Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, 
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 103 e 113 della 
Costituzione.
(122)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 143 (Gazz. 
Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 
3, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione. 
(123)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 279 (Gazz. 
Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 come 
sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e poi 
trasfuso nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 



63-bis.  Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro.
1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione 
di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 
comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e 
l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative 
al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline 
ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato 
attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze 
(124). 



(124)  Articolo aggiunto dal comma 134 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 

 



(giurisprudenza di legittimità)
64.  Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei 
contratti collettivi.
(Art. 68-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 80 
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 
387 del 1998) 
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 
63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente 
l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o 
accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e 
seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la 
questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di 
centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, 
dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN 
(125). 
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le 
organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo 
sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla 
modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica 
o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49. 
Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del 
giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci 
giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al 
comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa (126) (127). 
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica 
della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione 
di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione 
o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto 
con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni 
dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella 
cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso 
per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione 
del processo (128). 
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 
del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha 
pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da 
ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, 
per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi 
effetti. 
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel 
processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di 
procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione 
dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al 
comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di 
merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso 
alle parti, a cura della cancelleria. 
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere 
sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima 
questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la 
decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, 
l'udienza per la prosecuzione del processo. 
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una 
questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della 
Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della 
Corte, si applica il disposto del comma 3. 
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del 
comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del 
codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte. 



(125)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 233 (Gazz. 
Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, 
commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 
111 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 23 maggio-5 
giugno 2003, n. 199 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale 
dell'articolo 64, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli articoli 101, 102, 
111, 24 e 39 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell'articolo 64, commi 1, 2, 3, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 
76, 111 della Costituzione. 
(126)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 233 (Gazz. 
Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, 
commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 
111 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 23 maggio-5 
giugno 2003, n. 199 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale 
dell'articolo 64, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli articoli 101, 102, 
111, 24 e 39 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell'articolo 64, commi 1, 2, 3, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 
76, 111 della Costituzione. 
(127)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 268 (Gazz. 
Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità del combinato disposto degli 
artt. 64, comma 2, e 49 sollevata in riferimento agli articoli 24 e 39 della 
Costituzione. 
(128)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 233 (Gazz. 
Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, 
commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 
111 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 23 maggio-5 
giugno 2003, n. 199 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale 
dell'articolo 64, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli articoli 101, 102, 
111, 24 e 39 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell'articolo 64, commi 1, 2, 3, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 
76, 111 della Costituzione. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
65.  Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali.
(Art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del 
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 
successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del D.Lgs. n. 387 
del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998) 
1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo 
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura 
civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero 
davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le 
disposizioni dettate dal presente decreto. 
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla 
promozione del tentativo di conciliazione. 
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda 
giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni 
dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il 
termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di 
conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice 
di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il 
termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine 
perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la 
domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con 
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci 
giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese 
e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili 
d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice 
dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la 
disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile. 
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed 
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, 
mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di 
conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva 
realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie 
individuali di lavoro nel settore pubblico e privato. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
66.  Collegio di conciliazione.
(Art. 69-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 80 
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 387 
del 1998) 
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di 
conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi 
seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione 
provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il 
lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del 
rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il 
tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il 
collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo 
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un 
rappresentante dell'amministrazione. 
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è 
consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di 
conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello 
stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza. 
3. La richiesta deve precisare: 
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è 
addetto; 
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla 
procedura; 
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della 
pretesa; 
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la 
delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale. 
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, 
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita 
presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio 
rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni 
successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il 
tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore 
può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o 
conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del 
potere di conciliare. 
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa 
avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto 
dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale 
costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le 
disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice 
civile. 
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve 
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la 
proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con 
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali 
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il 
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento 
delle spese. 
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica 
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al 
comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, 
secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a 
responsabilità amministrativa. 



 



TITOLO VII 
Disposizioni diverse e norme transitorie finali 
Capo I - Disposizioni diverse 
67.  Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la 
Ragioneria generale dello Stato.
(Art. 70 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 
546 del 1993) 
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi 
da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l'integrazione 
funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 
da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro 
per la funzione pubblica o da un suo delegato. 
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, 
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 
con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli 
effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione. 
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque 
sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle 
amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della 
funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato 
incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite 
conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
68.  Aspettativa per mandato parlamentare.
(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993) 
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, 
al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa 
senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la 
conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità 
corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento 
presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del 
trattamento di quiescenza e di previdenza. 
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli 
eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle 
amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. 
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 
3. 



 



Capo II - Norme transitorie e finali 
(giurisprudenza di legittimità)
69.  Norme transitorie.
(Art. 25, comma 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del D.Lgs. n. 29 
del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi 
dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 29 
del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 73, 
comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. n. 
546 del 1993; art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 
17 e 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del 
D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del 
Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme 
generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 
e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di 
lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono 
inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del 
quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi 
contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal 
momento della sottoscrizione, per ciascun àmbito di riferimento, dei contratti 
collettivi del quadriennio 1998-2001 (129). 
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta 
ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in 
materia di trattamento di fine rapporto. 
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 
marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 
febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono 
attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di 
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, 
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento 
economico è definito tramite il relativo contratto collettivo (130). 
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun 
àmbito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti 
collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001. 
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 
dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non 
hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa 
rilevazione dei carichi di lavoro. 
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del 
presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le 
controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni 
attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le 
controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro 
anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, 
entro il 15 settembre 2000 (131) (132) (133). 
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto 
collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano 
ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi 
alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, 
lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 
3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono 
ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di 
specializzazione. 
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale 
in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste 
dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come 
modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme 
che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio 
delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad 
ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed 
integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al 
relativo ordine professionale. 



(129)  Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, la 
Dir.Min. 6 agosto 2004 e l'art. 13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
(130)  Vedi, anche, l'art. 5, L. 15 luglio 2002, n. 145. 
(131)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 214 (Gazz. 
Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, 
comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 
e 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro, e del combinato 
disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera 
bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 
111 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 23-26 maggio 
2005, n. 213 (Gazz. Uff. 1° giugno 2005, n. 22, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevate in riferimento agli articoli 3, 
24, 113, 76 e 77 della Costituzione.
(132) La stessa Corte, con successiva ordinanza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 
382 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 113 e 76 
della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevata in 
riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione. 
(133) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-11 maggio 2006, n. 197 (Gazz. 
Uff. 17 maggio 2006, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 
7, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione.
 



(giurisprudenza di legittimità)
70.  Norme finali.
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificati 
dall'art. 21 del D.Lgs. n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 396 
del 1997, dall'art. 45, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del 
D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 
n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 
1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della 
legge n. 388 del 2000) 
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme 
di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la 
provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, 
la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel 
pubblico impiego. 
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e 
provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - 
sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla 
stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito 
nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari 
comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai 
contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive 
modificazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 
186, L. 11 luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30 dicembre 1986, 
n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo 
I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della 
Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali 
in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 
2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e 
prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti 
collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze 
inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti 
predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del 
Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione 
pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi 
contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47 (134) (135). 

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno 
interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si 
riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319. 
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi 
di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 
amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si 
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. 
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, 
contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti 
amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti 
di uffici dirigenziali generali. 
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. 
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le 
procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. 
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma 1 
del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui 
all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito 
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, e successive modificazioni ed integrazioni (136). 
10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si 
applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale. 
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti 
del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. 
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti 
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni 
pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la 
utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, 
in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, 
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di 
appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di 
cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in 
analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del 
sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente 
decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 
6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale 
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze 
istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 
283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, 
presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre 
amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico 
dell'amministrazione di appartenenza. 
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la 
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non 
incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia 
venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'àmbito dei 
rispettivi ordinamenti. 



(134)  Comma così modificato prima dal comma 5 dell'art. 47, L. 28 dicembre 
2001, n. 448 e poi dal comma 1-bis dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(135) Vedi, anche, l'art. 1, comma 189, L. 23 dicembre 2005. n. 266, sostituito 
dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, altresì, l'art. 72, 
comma 1 e l'art. 74 del suddetto decreto.
(136)  Con D.P.R. 20 settembre 2002, n. 247 è stato emanato il regolamento di 
cui al presente comma. 
 



71.  Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti 
collettivi.
1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione 
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre 
effetti per ciascun àmbito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) 
al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le 
disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. 
Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 
dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili 
con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale. 
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre 
effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 
1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste. 
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree 
di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai 
sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla 
tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà 
alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del 
pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della 
Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti 
collettivi nazionali o dei contratti quadro. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
72.  Abrogazioni di norme.
(Art. 74 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del D.Lgs. n. 
546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998 
e poi dall'art. 21 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 
del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del 
D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme: 
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3; 
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle 
disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, 
nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale 
dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo 
del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto del 
Presidente delle Repubblica n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del 
presente decreto; 
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533; 
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della 
legge 11 luglio 1980, n. 312; 
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; 
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei 
contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, 
comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93; 
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano 
l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato; 
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72; 
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, 
n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; 
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551; 
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254; 
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; 
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro 
riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio 
sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale 
disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281; 
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al 
personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e dalla legge 10 
ottobre 1990, n. 287; 
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533; 
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534; 
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67; 
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 
dicembre 1993, n. 537; 
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
w) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716; 
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto; 
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
z) decreto ministeriale 27 febbraio 1995, n. 112 del Ministro per la funzione 
pubblica; 
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396; 
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 
42 e 45, comma 18; 
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, 
commi da 8 a 18 e 23 (137). 
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'articolo 31 del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, 
continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora 
provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 
1994-1997, per ciascun àmbito di riferimento, sono abrogate tutte le 
disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati 
incompatibili con le disposizioni del presente decreto. 
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 
1994-1997, per ciascun àmbito di riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo 
2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi 
collegate. 
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 
1998-2001, per ciascun àmbito di riferimento, cessano di produrre effetti i 
commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente decreto. 
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di 
cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la 
fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni 
pubbliche. 



(137)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 214 (Gazz. 
Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, 
comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 
e 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro, e del combinato 
disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera 
bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 
111 della Costituzione. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
73.  Norma di rinvio.
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o 
provvedimenti, fanno riferimento a norme del D.Lgs. n. 29 del 1993 ovvero del 
D.Lgs. n. 396 del 1997, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e del D.Lgs. n. 387 del 1998, 
e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende 
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate 
da ciascun articolo. 



 



Allegato A 
(Art. 71, comma 1) 
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi 
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che 
cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti 
collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai 
sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri 
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997): 
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 
87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 
maggio 1957, n. 686; 
c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; 
f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 
17 febbraio 1985, n. 17; 
g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto del Presidente 
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986; 
i) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870; 
j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936; 
k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto del Presidente della Repubblica 
8 maggio 1987, n. 266; 
l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 
1987, n. 436; 
m) articoli da 5 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, 
n. 494; 
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 
maggio 1988, n. 160; 
o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, 
n. 395; 
p) legge 22 giugno 1988, n. 221; 
q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349; 
s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; 
t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della 
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; 
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; 
v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con 
legge 1° giugno 1991, n. 169; 
w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; 
x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 
2 febbraio 1993, n. 23; 
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996): 
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica 
8 maggio 1987, n. 266. 
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997): 
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3; 
b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 
266; 
d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, 
n. 269; 
e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 
335; 
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14. 
4. Dal 27 febbraio 1998 (art 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998, relativo 
al personale dell'amministrazione civile dell'interno): 
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge 27 ottobre 1977, n. 
801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di ragioneria; da 20 
a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. 
II. Enti pubblici non economici 
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997): 
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall'art. 3, 
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per 
la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 
12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 
411; 
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, 
n. 509; 
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 
346; 
e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del Presidente 
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
g) articoli 5, commi da 1 a 7, 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della 
Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; 
h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; 
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 
1988, n. 395; 
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 
43; 
l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica 
dirigenziale - sezione II): 
a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3; 
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle 
assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 
20 marzo 1975, n. 70; 
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 
411; 
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, 
n. 509; 
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del 
contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica 
dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346; 
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° 
febbraio 1986, n. 13; 
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all'art. 66, 
ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale 
con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della 
Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; 
i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, 
n. 494; 
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, 
n. 395; 
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 
gennaio 1990, n. 43; 
l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
III. Regioni ed autonomie locali 
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997): 
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686; 
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810; 
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 
1983, n. 347; 
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° 
febbraio 1986, n. 13; 
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 
11, 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettere a) e b); 56 e 61, decreto del 
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; 
h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 
395; 
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al 13 
maggio 1996; 
j) articoli 1, comma 1, 2 comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 
1989, n. 127; 
l) articoli 3, 4 e 5, con effetto dal 1° gennaio 1996; 6, con effetto dal 1° 
gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della 
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; 
m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142; 
n) art. 3, comma 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996): 
a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; 
c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333. 
IV. Sanità 
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997): 
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 
123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1957, n. 686; 
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 
giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino; 
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola "doveri"; 27, 
comma 4, 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52 da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo 
comma, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto ministeriale 30 gennaio 1982 del 
Ministro della sanità; 
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; 
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° 
febbraio 1986, n. 13; 
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del 
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; 
j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; 
k) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127; 
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
m) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1, 
relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma 
1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma 
1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1° gennaio 
1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo 
nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lettera b) 
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1° gennaio 
1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 
1990, n. 384; 
p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio 
1997): 
a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 
V. Istituzioni ed enti di ricerca 
1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997): 
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad 
esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 
99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 
maggio 1957, n. 686; 
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per 
gravidanza, puerperio e infermità; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 
70; 
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 
maggio 1976, n. 411; 
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 
ottobre 1979, n. 509; 
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del 
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della 
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; 
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 
395; 
j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 
127; 
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5; 23, fatti 
salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute alla data di stipulazione del 
Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34 37, 38, comma 3, 39, decreto del 
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; 
n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
VI. Scuola 
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97): 
a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965; 
b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; 
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948; 
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a 17, 
37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale ATA; 
da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1957, n. 686; 
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734; 
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; 
h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270; 
j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887; 
l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588; 
m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 
1° febbraio 1986, n. 13; 
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 
6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 
1987, n. 209; 
o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987; 
p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, 
n. 395; 
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14, 
commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 
23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 
399; 
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 
537. 
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al personale 
in servizio presso le istituzioni educative): 
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009; 
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 
399. 
VII. Università 
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997): 
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, 
da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 
3 maggio 1957, n. 686; 
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808; 
e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21 lettera b), decreto del 
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23; 
j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del 
Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2; 
da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; 
k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 
1988, n. 395; 
l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 
127; 
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3, 27, commi 3 e 4, 
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; 
p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
VIII. Aziende autonome 
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997): 
a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70, 
71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 
maggio 1957, n. 686; 
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° 
febbraio 1986, n. 13; 
g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986; 
h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; 
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del 
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; 
j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357; 
k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 
395; 
l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521; 
m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, 
n. 335; 
o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, 
n. 537. 
IX. Enea 
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994-1997): 
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis 22, da 24 a 
27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 
del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991; 
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del 
diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 
dicembre 1991. 



 



Allegato B 
(Art 71, comma 1) 
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi 
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che 
cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti 
collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi 
dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto. 
I. Ministeri 
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997): 
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71 da 78 a 87, 
da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1957, n. 686; 
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1972, n. 748; 
d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422; 
e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 
1982, n. 869; 
g) legge 17 aprile 1984, n. 79; 
h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; 
i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 
17 febbraio 1985, n. 17; 
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 
1986, n. 13; 
k) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870; 
l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936; 
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 
1987, n. 436; 
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 
maggio 1988, n. 160; 
o) legge 22 giugno 1988, n. 221; 
p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349; 
q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; 
r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; 
s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con 
legge 1° giugno 1991, n. 169; 
t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; 
u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 
2 febbraio 1993, n. 23; 
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997): 
a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
II. Enti pubblici non economici 
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997): 
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; 
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; 
e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, 
con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72; 
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2, 14, 15 e 16, comma 1, decreto del Presidente 
della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551; 
g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88; 
h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge 
23 gennaio 1991, n. 21; 
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
III. Regioni ed autonomie locali 
1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997): 
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686; 
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980 n. 810; 
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 
1983, n. 347; 
f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 
1986, n. 13; 
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69, 
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; 
h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 
395; 
i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo che per i limitati 
casi di cui all'art. 46; 
j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente 
della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; 
k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
IV. Sanità 
1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6 
dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997): 
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con 
l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione 
del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo 
le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686; 
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 
giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al 
compimento del terzo anno; 
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 
comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 
dicembre 1979, n. 761; 
e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità; 
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; 
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 
1986, n. 13; 
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 
268; 
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112, 
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; 
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 
333; 
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da 
111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, comma 
9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la 
disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1° gennaio 1997; da 
124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 
novembre 1990, n. 384; 
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo 
capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997): 
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 
761; 
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata 
dell'incarico; 
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale, tecnica, 
amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72 CCNL 1994-1997): 
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7, da 69 a 71, da 78 a 123, con 
l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione 
del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo 
le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686; 
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 
trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al 
compimento del terzo anno; 
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma 
1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 
dicembre 1979, n. 761; 
e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità; 
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; 
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 
1986, n. 13; 
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 
268; 
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente della 
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; 
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 
333: 
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art. 72 del Contratto 
collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei 
limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro: 68, 
commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 
384; 
n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo 
capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997): 
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 
761; 
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata 
dell'incarico; 
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 
1989, n. 127; 
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993. n. 537. 
V. Istituzioni ed enti di ricerca 
1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997): 
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con 
esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126, 
127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3; 
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 
686; 
c) articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3; 
11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70: 
d) articoli 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, 
n. 411; 
e) articoli 11, commi 3 e 4, 17, decreto del Presidente della Repubblica 16 
ottobre 1979, n. 509; 
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del Presidente 
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 
settembre 1987, n. 568; 
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 
395; 
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall'art. 
80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la 
decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 
6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica 
12 febbraio 1991, n. 171; 
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
VI. Università 
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997): 
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 
a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127; 129 e 131, decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1957, n. 686; 
c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; 
d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; 
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301; 
g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 
8 marzo 1985, n. 72; 
h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; 
i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28 
febbraio 1990, n. 37; 
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 
1994, n. 439. 
VII. Aziende autonome 
1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997): 
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8, da 69 a 71, da 78 a 
87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art. 53 lett. h, del 
contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1957, n. 686; 
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con qualifica 
dirigenziale; 
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 
1972, n. 748; 
e) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422; 
f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 
1982, n. 869; 
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197; 
i) legge 17 aprile 1984, n. 79; 
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 
1986, n. 13; 
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio 1986, n. 
341; 
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre 
1987, n. 402; 
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4 
novembre 1987, n. 460; 
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 
maggio 1988, n. 160; 
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357; 
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
VIII. Enea 
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997): 
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 
20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 
69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 
1991; 
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di 
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31 
dicembre 1988-30 dicembre 1991. 



 



Allegato C 
(Art. 71, comma 2) 
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi 
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che 
cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti 
collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni 
ed autonomie locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente 
decreto). 
I. Personale non dirigenziale 
1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001): 
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25 
giugno 1983, n. 347; 
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665; 
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e 
73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; 
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate; 
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di 
effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del 
lavoro. 



 





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