Regolamento della Biblioteca

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALRMO
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
BIBLIOTECA CENTRALE
“CIRCOLO GIURIDICO L. SAMPOLO”


REGOLAMENTO

1. La Biblioteca Centrale della Facoltà di Giurisprudenza Circolo Giuridico L. Sampolo costituisce un servizio finalizzato alle attività didattiche e di ricerca di docenti, studenti e studiosi mediante:

- la lettura e la consultazione;
- il prestito;
- l’utilizzo dei servizi informatici;
- la promozione, con opportuni accordi, di un coordinamento fra le biblioteche della Facoltà e quelle dei Dipartimenti e degli Istituti specialmente al fine della formazione di cataloghi collettivi.

2. La Biblioteca è aperta secondo l’orario affisso all’ingresso e, comunque in modo da assicurare l’apertura nei giorni feriali la mattina e almeno due pomeriggi per settimana. Qualora esigenze straordinarie rendessero necessari periodi di chiusura sarà dato tempestivo annuncio.

3.1 E’ vietato a tutti:

- portare con se borse e cartelle;
- fumare nei locali della Biblioteca;
- entrare o trattenersi nelle sale di lettura per fini estranei allo studio;
- tenere accesi telefoni cellulari nelle sale di lettura;
- fare segni o disegni sui libri della biblioteca anche se si trattasse di correggere errori evidenti di stampa.

3.2 Coloro che si rendono responsabili di danneggiamento o di smarrimento di volumi della Biblioteca o di materiali e programmi informatici sono tenuti al risarcimento totale dei danni arrecati. Chi si è reso colpevole di sottrazione o di turbativa della quiete può essere escluso dalla biblioteca. L’esclusione non fa venir meno l’eventuale responsabilità civile o penale.

4.1 L’accesso alle sale di lettura della Biblioteca è consentito esclusivamente durante l’orario di apertura alle seguenti categorie di utenti:

- a) docenti universitari o altri che esplichino compiti didattici o scientifici;
- b) studenti universitari;
- c) studiosi che siano in possesso di malleveria rilasciata da un docente dell’Università.

4.2 Gli utenti di cui al punti 4.1 b) devono esibire un valido documento di riconoscimento per potere accedere alle sale di lettura della Biblioteca.

5.1 Ai fini della lettura e consultazione dei volumi gli utenti di cui ai punti 4b) e 4c) devono formulare richiesta scritta compilando l’apposita scheda e depositando un documento di identità personale.

5.2 Chi fornisce nella richiesta false generalità può essere interdetto, per un periodo limitato, dall’uso della Biblioteca. Ove però si tratti di recidivo l’interdizione può essere comminata per sempre.

5.3 Non possono essere presi in lettura più di 4 volumi per volta.

5.4 Ogni opera deve essere riconsegnata al personale addetto.

5.5 La consultazione dello schedario cartaceo e on line è consentita senza alcuna formalità a tutti coloro che hanno diritto di accesso alla Biblioteca.

6.1 L’utilizzo della rete informatica è consentito a tutti coloro che hanno accesso alla biblioteca previa richiesta verbale al personale della Biblioteca, che negli orari stabiliti provvederà ad aprire le sessioni di ricerca per le quali sia previsto un accesso mediante procedura riservata.

6.2 L’utilizzo della rete informatica da parte degli studenti ed altri studiosi è subordinata alle prioritarie esigenze di uso della stessa da parte del personale della Biblioteca e al numero delle richieste già inoltrate da altri utenti aventi diritto.

7.1 AI fini dell’ammissione al prestito, tutti gli utenti di cui al punto 4.1 devono compilare l’apposito modulo di prestito. Per ogni opera va compilata una scheda.

7.2 Gli utenti di cui ai punti 4.1 b) e c) devono essere in possesso di apposita malleveria rilasciata da un docente universitario.

7.3 Il prestito ha durata ordinaria non superiore a 15 giorni. Gli utenti dl cui ai punti 4.1 b) e c) non possono prendere in prestito più di 3 volumi per volta; gli utenti di cui al punto 4.1 a) non possono tenere in prestito più di 5 volumi.

7.4 Gli utenti di cui al punto 4.1 a) possono chiedere il rinnovo del prestito per ulteriori 10 giorni, qualora l’opera non sia stata richiesta da altri utenti Il prestito non può essere rinnovato per più di due volte.

7.5 1 soggetti di cui alle lettere b) e c) di cui al punto 4.1 i quali non restituiscono le opere prese in prestito nei termini sopra indicati possono essere soggetti a provvedimenti di esclusione dal prestito.

7.6 E’ fatto obbligo a chiunque, in occasione di controlli inventariali, di restituire o presentare tutti i volumi presi in prestito.

7.7 Sono esclusi dal prestito:
- trattati,
- manuali
- dizionari,
- periodici
- commentari,
- codici,
- repertori e rassegne di giurisprudenza,
- libri di testo (ad eccezione di quelli esistenti in più copie).

7.8 Tale esclusione non si estende all’uso da parte dei docenti dei testi necessari per le lezioni limitatamente alla durata delle stesse.

7.9 Ai docenti della Facoltà di Giurisprudenza è inoltre consentita la consultazione delle opere escluse dal prestito, previa compilazione di apposita scheda e con l’obbligo di restituzione immediatamente dopo l’uso, e comunque entro la fine della giornata.

7.10 E' facoltà del Direttore della Biblioteca di derogare, in casi eccezionali, alle norme sopra esposte. In tali casi la durata del prestito è definita dal Direttore.

[Palermo, 1998]










 
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