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Regolamento della
BibliotecaUNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PALRMO
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
BIBLIOTECA CENTRALE
“CIRCOLO GIURIDICO L. SAMPOLO”
REGOLAMENTO
1. La Biblioteca Centrale della Facoltà di Giurisprudenza
Circolo Giuridico L. Sampolo costituisce un servizio finalizzato
alle attività didattiche e di ricerca di docenti,
studenti e studiosi mediante:
- la lettura e la consultazione;
- il prestito;
- l’utilizzo dei servizi informatici;
- la promozione, con opportuni accordi, di un coordinamento
fra le biblioteche della Facoltà e quelle dei Dipartimenti
e degli Istituti specialmente al fine della formazione
di cataloghi collettivi.
2. La Biblioteca è aperta secondo
l’orario affisso all’ingresso e, comunque
in modo da assicurare l’apertura nei giorni feriali
la mattina e almeno due pomeriggi per settimana. Qualora
esigenze straordinarie rendessero necessari periodi
di chiusura sarà dato tempestivo annuncio.
3.1 E’ vietato a tutti:
- portare con se borse e cartelle;
- fumare nei locali della Biblioteca;
- entrare o trattenersi nelle sale di lettura per fini
estranei allo studio;
- tenere accesi telefoni cellulari nelle sale di lettura;
- fare segni o disegni sui libri della biblioteca anche
se si trattasse di correggere errori evidenti di stampa.
3.2 Coloro che si rendono responsabili
di danneggiamento o di smarrimento di volumi della Biblioteca
o di materiali e programmi informatici sono tenuti al
risarcimento totale dei danni arrecati. Chi si è
reso colpevole di sottrazione o di turbativa della quiete
può essere escluso dalla biblioteca. L’esclusione
non fa venir meno l’eventuale responsabilità
civile o penale.
4.1 L’accesso alle sale di lettura
della Biblioteca è consentito esclusivamente
durante l’orario di apertura alle seguenti categorie
di utenti:
- a) docenti universitari o altri che esplichino compiti
didattici o scientifici;
- b) studenti universitari;
- c) studiosi che siano in possesso di malleveria rilasciata
da un docente dell’Università.
4.2 Gli utenti di cui al punti 4.1
b) devono esibire un valido documento di riconoscimento
per potere accedere alle sale di lettura della Biblioteca.
5.1 Ai fini della lettura e consultazione
dei volumi gli utenti di cui ai punti 4b) e 4c) devono
formulare richiesta scritta compilando l’apposita
scheda e depositando un documento di identità
personale.
5.2 Chi fornisce nella richiesta false
generalità può essere interdetto, per
un periodo limitato, dall’uso della Biblioteca.
Ove però si tratti di recidivo l’interdizione
può essere comminata per sempre.
5.3 Non possono essere presi in lettura
più di 4 volumi per volta.
5.4 Ogni opera deve essere riconsegnata
al personale addetto.
5.5 La consultazione dello schedario
cartaceo e on line è consentita senza alcuna
formalità a tutti coloro che hanno diritto di
accesso alla Biblioteca.
6.1 L’utilizzo della rete informatica
è consentito a tutti coloro che hanno accesso
alla biblioteca previa richiesta verbale al personale
della Biblioteca, che negli orari stabiliti provvederà
ad aprire le sessioni di ricerca per le quali sia previsto
un accesso mediante procedura riservata.
6.2 L’utilizzo della rete informatica
da parte degli studenti ed altri studiosi è subordinata
alle prioritarie esigenze di uso della stessa da parte
del personale della Biblioteca e al numero delle richieste
già inoltrate da altri utenti aventi diritto.
7.1 AI fini dell’ammissione
al prestito, tutti gli utenti di cui al punto 4.1 devono
compilare l’apposito modulo di prestito. Per ogni
opera va compilata una scheda.
7.2 Gli utenti di cui ai punti 4.1
b) e c) devono essere in possesso di apposita malleveria
rilasciata da un docente universitario.
7.3 Il prestito ha durata ordinaria non superiore a
15 giorni. Gli utenti dl cui ai punti 4.1 b) e c) non
possono prendere in prestito più di 3 volumi
per volta; gli utenti di cui al punto 4.1 a) non possono
tenere in prestito più di 5 volumi.
7.4 Gli utenti di cui al punto 4.1
a) possono chiedere il rinnovo del prestito per ulteriori
10 giorni, qualora l’opera non sia stata richiesta
da altri utenti Il prestito non può essere rinnovato
per più di due volte.
7.5 1 soggetti di cui alle lettere b) e c) di cui al
punto 4.1 i quali non restituiscono le opere prese in
prestito nei termini sopra indicati possono essere soggetti
a provvedimenti di esclusione dal prestito.
7.6 E’ fatto obbligo a chiunque,
in occasione di controlli inventariali, di restituire
o presentare tutti i volumi presi in prestito.
7.7 Sono esclusi dal prestito:
- trattati,
- manuali
- dizionari,
- periodici
- commentari,
- codici,
- repertori e rassegne di giurisprudenza,
- libri di testo (ad eccezione di quelli esistenti in
più copie).
7.8 Tale esclusione non si estende
all’uso da parte dei docenti dei testi necessari
per le lezioni limitatamente alla durata delle stesse.
7.9 Ai docenti della Facoltà
di Giurisprudenza è inoltre consentita la consultazione
delle opere escluse dal prestito, previa compilazione
di apposita scheda e con l’obbligo di restituzione
immediatamente dopo l’uso, e comunque entro la
fine della giornata.
7.10 E' facoltà del Direttore
della Biblioteca di derogare, in casi eccezionali, alle
norme sopra esposte. In tali casi la durata del prestito
è definita dal Direttore.
[Palermo, 1998]
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