Regolamento del "Dipartimento di Colture Arboree" (DCA) dell'Università degli Studi di Palermo
approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 aprile 2001, con le successive modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 maggio 2001 e con modifiche apportate dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 15 febbraio 2006, 11 ottobre 2006, 19 maggio e 13 luglio 2009.
Art. 1 - FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO
Il 'DIPARTIMENTO di COLTURE ARBOREE' dell'Università di Palermo, di seguito denominato DCA , istituito con Decreto del Rettore n. 1447 dell'1/12/2000, organizza e promuove la formazione culturale e la ricerca di base ed applicata nei settori delle coltivazioni arboree ed arbustive e della selvicoltura e nelle aree connesse dell'ecologia applicata al sistema agrario e forestale, della biologia e della fisiologia vegetale applicate, della pianificazione forestale ed ambientale, riunendo competenze di studiosi di differenti settori scientifico-disciplinari al fine di concorrere allo sviluppo delle conoscenze relative agli ambiti scientifici e didattici ad esso afferenti.
Il DCA :
a) concorre, in collaborazione con i Consigli di Facoltà ed i Corsi di Studio interessati, all'attività didattica relativa agli insegnamenti afferenti al Dipartimento medesimo;
b) coordina e promuove le attività di ricerca nei settori scientifici di propria competenza;
c) coordina l'utilizzazione, da parte degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto allo svolgimento dei corsi, delle tesi di laurea e ad ogni altra attività didattica riconducibile alle discipline ad esso afferenti;
d) organizza o concorre all'organizzazione di corsi di dottorato di ricerca nei settori di propria competenza;
e) organizza seminari, conferenze e convegni, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero, e può provvedere alla pubblicazione degli atti relativi;
f) promuove e sostiene attività culturali nei campi di sua pertinenza, anche al di fuori dell'ambito universitario;
g) coordina lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca con istituzioni ed enti pubblici e privati anche mediante la costituzione di consorzi di ricerca e la stipula di contratti o mediante convenzioni.
Art. 2 - AFFERENZE
Al DCA afferiscono i docenti di ruolo e fuori ruolo ed il personale tecnico-amministrativo di cui agli articoli 7 e 8 del D.R. di costituzione.
Al DCA possono afferire, a domanda, i professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che:
a) operano nell'ambito delle tematiche di ricerca individuate all'art. 3 del D.R. di costituzione;
b) in settori di ricerca affini.
Le richieste di afferenza al Dipartimento devono essere presentate al Consiglio di Dipartimento che si esprime, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei docenti nel caso di cui in a) e a maggioranza assoluta dei docenti componenti il Consiglio nel caso di cui in b).
Art. 3 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO
Sono organi del Dipartimento: il Consiglio, la Giunta ed il Direttore.
Art. 4 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Il Consiglio di Dipartimento è costituito da:
a) i docenti di ruolo e fuori ruolo afferenti al Dipartimento;
b) il segretario amministrativo;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura del 10% dei docenti;
d) un rappresentante per ogni ciclo degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, ove attivati nell'ambito dipartimentale e una rappresentanza degli assegnisti di ricerca ministeriali afferenti al Dipartimento eletta con le modalità previste dal regolamento della Struttura.
Le rappresentanze del personale non docente vengono rinnovate ogni tre anni mediante elezioni indette dal Direttore secondo le modalità previste dal successivo articolo 10, mentre le rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca vengono rinnovate ogni anno con le stesse modalità.
Partecipa alle sedute del Consiglio il segretario amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante e voto deliberativo.
Il Consiglio del Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento. Tali criteri dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
b) detta i criteri generali per l'uso coordinato, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione;
c) detta i criteri generali per l'impiego del personale T.A. assegnato al Dipartimento, sentiti i rappresentanti in Consiglio del personale stesso e per l'utilizzazione degli operai agricoli e categorie assimilate collocati dal Dipartimento;
d) delibera in merito all'uso ed all'eventuale ristrutturazione dei locali del Dipartimento;
e) approva, per quanto di sua competenza, le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca e propone l'istituzione di laboratori di ricerca, di centri interdipartimentali di ricerca, di centri di servizi interdipartimentali, di centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari;
f) dà pareri in ordine alle richieste di nuovi posti in organico di professore e ricercatore da parte del Consiglio di Facoltà;
g) elabora piani di sviluppo del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Facoltà per la presentazione al Senato Accademico o da inoltrare direttamente al Senato Accademico;
h) propone al Consiglio di Facoltà le chiamate ed i trasferimenti dei professori e dei ricercatori, il conferimento delle supplenze e degli affidamenti e la copertura mediante contratto di diritto privato di insegnamenti rimasti vacanti afferenti ai settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento;
i) dà pareri sulle modifiche di statuto e di regolamento didattico;
j) dà pareri sulle richieste di congedo per motivi di studio o di ricerca dei docenti afferenti al Dipartimento;
k) approva la relazione da trasmettere al Consiglio di Facoltà sul lavoro scientifico svolto dai ricercatori non confermati ai fini della conferma;
l) approva contratti, incarichi professionali e convenzioni di ricerca e di consulenza secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo vigenti;
m) dà pareri al Consiglio di Facoltà sulle proposte di nomina di membri interni per procedure di valutazione comparativa per i settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento e propone i componenti di commissioni o esperti su richiesta delle Facoltà o di altri Enti, tenendo conto delle specifiche competenze;
n) delibera sulle richieste da parte di terzi di frequentare il Dipartimento per svolgere attività di ricerca, individuando un tutore tra i docenti del Dipartimento;
o) approva le richieste di finanziamento predisposte dalla Giunta ed il piano annuale delle ricerche, di cui ai punti b) e c) dell'art. 6 di questo regolamento;
p) approva la relazione annuale sull'attività del Dipartimento predisposta dalla Giunta di cui al punto d) dell'art. 6 di questo regolamento;
q) approva, entro i termini previsti, il bilancio preventivo e il conto consuntivo insieme con le relative relazioni, predisposti dalla Giunta, di cui al punto e) dell'art. 6 di questo regolamento. Approva, inoltre, le eventuali variazioni di bilancio;
r) dispone il discarico dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione o permuta;
s) approva, in base a specifiche richieste di singoli professori o ricercatori o di gruppi di docenti afferenti al Dipartimento, le richieste per l'attivazione di assegni di ricerca, indicandone l'ordine di priorità, e designa, per ogni assegno di ricerca attribuito, una commissione giudicatrice;
t) approva le domande di opzione al Dipartimento;
u) approva quanto predisposto dalla Giunta;
v) determina il fondo a disposizione del segretario amministrativo per le spese di economato, ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, sentito il segretario amministrativo;
w) determina la quota dei finanziamenti per la ricerca scientifica, destinata alle spese di funzionamento, da attribuire a titolo di concorso alle spese generali di funzionamento del Dipartimento, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.
x) collabora con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione internazionali e nazionali, all'elaborazione ed all'attuazione di programmi di insegnamento volti alla qualificazione professionale, specializzazione e alta formazione di giovani laureati e diplomati;
Il Consiglio, in ordine alle finalità suddette, si riunisce ordinariamente tre volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Direttore.
Il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui una rappresentanza elettiva manca o sia inferiore a quella prevista, qualora tale circostanza sia stata determinata dalla mancata o insufficiente elezione della rappresentanza elettiva del Consiglio stesso.
Art. 5 - GIUNTA
La Giunta è composta, oltre che dal Direttore che la convoca e la presiede, da almeno tre professori ordinari, tre professori associati, due ricercatori, un rappresentante del personale tecnico amministrativo e dal segretario amministrativo, quest'ultimo con voto deliberativo ed in qualità di segretario verbalizzante.
I membri della Giunta del Dipartimento durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Qualora le suddette rappresentanze vengano elevate devono essere rispettate le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
Art. 6 - COMPITI DELLA GIUNTA
La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle proprie attribuzioni per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.
Sono compiti della Giunta:
a) disporre, per gli importi stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;
b) predisporre annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Senato Accademico;
c) predisporre il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
d) predisporre annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;
e) elaborare i bilanci consuntivi e preventivi del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
f) affidare, su proposta del Collegio dei docenti, ai professori ed ai ricercatori di ruolo del Dipartimento, gli insegnamenti nei corsi di dottorato di ricerca, sentiti i docenti interessati;
g) approvare le proposte di ricerca dei docenti e dei ricercatori afferenti al Dipartimento presentate singolarmente o per gruppi alla Giunta. I proponenti devono indicare esplicitamente se desiderano che le ricerche in questione siano condotte nell'ambito dipartimentale. La Giunta prende in considerazione tutte le proposte presentate al fine di pervenire alla formulazione preliminare del piano delle ricerche del Dipartimento.
Nel caso che uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a tre mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti la Giunta.
Tutte le attribuzioni e le funzioni assegnate alla Giunta dal presente Regolamento vengono svolte dal Consiglio qualora non si sia potuto procedere alla formazione della stessa nella composizione prevista dallo statuto.
Art. 7 - DIRETTORE
Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle successive, tra i professori ordinari e straordinari afferenti al Dipartimento, ivi compresi i professori fuori ruolo, che abbiano optato per il tempo pieno, ed è nominato con Decreto del Rettore. Il Direttore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.
Il Direttore del Dipartimento designa, tra i componenti della Giunta, il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento non superiore a tre mesi.
Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento, il professore con maggiore anzianità di ruolo ne assume le funzioni ed avvia entro il termine di trenta giorni le procedure elettorali per la designazione del nuovo Direttore.
Art. 8 - FUNZIONI DEL DIRETTORE
Il Direttore, ha la rappresentanza legale del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
Il Direttore promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
Tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'amministrazione universitaria nonché con Enti pubblici e privati e con organismi di ricerca nazionali ed internazionali ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Dipartimento, esercita, inoltre, le seguenti attribuzioni:
a) presenta al Consiglio di Dipartimento i bilanci predisposti dalla Giunta, corredati dalle relative relazioni tecniche;
b) definisce gli ordini di servizio del personale tecnico-amministrativo, secondo il piano generale indicato dal Consiglio;
c) delibera sulle proposte di congedo ordinario formulate dal personale non docente, garantendo in ogni caso, la funzionalità delle attività che si svolgono nell'ambito del Dipartimento;
d) autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento e dispone le relative anticipazioni, qualora la missione sia a carico del Dipartimento;
e) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessari per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 del presente regolamento;
f) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro occorre per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, fatta salva l'autonomia di spesa dei responsabili dei fondi;
g) stipula i contratti e le convenzioni già approvati dal Consiglio di Dipartimento e ne dispone la conservazione nel repertorio degli atti e dei contratti;
h) predispone periodicamente, con il concorso di tutti i docenti, un elenco aggiornato delle persone non strutturate autorizzate dal Consiglio a frequentare il Dipartimento, per conoscenza di tutto il personale;
i) predispone periodicamente, con il concorso di tutti i docenti, una scheda aggiornata contenente gli elementi essenziali relativi ai progetti di ricerca svolti in ambito dipartimentale, per conoscenza di tutto il personale;
l) delega per iscritto, a svolgere in sua vece funzioni organizzative e di controllo in seno al Dipartimento, rappresentanti del corpo docente o del personale tecnico-amministrativo, dandone tempestiva informazione al Consiglio ed alla Giunta di Dipartimento. La delega può essere ritirata in qualsiasi momento e, in ogni caso, decade automaticamente alla fine del mandato del direttore.
Art. 9 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Al segretario amministrativo competono, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, le funzioni previste dall'art. 11 comma 4 del D.P.R. 567/87 e dall'art. 63 del Regolamento Amministrativo-Contabile dell'Università.
Il segretario amministrativo in particolare:
a) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto deliberativo e ne verbalizza le riunioni;
b) informa il personale amministrativo sull'evoluzione legislativa ed organizza le procedure atte a migliorare l'efficienza della funzionalità amministrativa del Dipartimento;
c) segue l'applicazione delle norme fiscali, previdenziali e tributarie;
d) predispone formalmente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione economico-patrimoniale e le relative relazioni di accompagnamento;
e) informa il Consiglio sulle novità in materia amministrativa provenienti da disposizioni di leggi e di circolari.
Art. 10 - ELEZIONI
Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore, della Giunta e dei rappresentanti del personale non docente e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca
e degli assegnisti del Ministero,
afferenti al Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento per l'elezione degli Organi di Governo dell'Ateneo. Il rinnovo di tutte le cariche elettive deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza dei relativi mandati.
Art. 11 - ADUNANZE
Il Consiglio e la Giunta sono convocati e presieduti dal Direttore che ne fissa l'ordine del giorno. Un numero non inferiore ad un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento può fare richiesta di convocazione su specifici argomenti. In caso di vacanza dell'ufficio del Direttore del Dipartimento, la convocazione è disposta dal Decano tra i professori di prima fascia del Dipartimento.
L'ordine del giorno può essere integrato, fino a 48 ore prima della data fissata, su iniziativa del Direttore o a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento. All'inizio della seduta la variazione va messa in votazione e approvata all'unanimità.
L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno, deve essere rimesso al domicilio d'ufficio dei componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni ed il carattere d'urgenza va specificato nell'avviso di convocazione. Copia dell'avviso viene affissa all'albo del Dipartimento.
Il numero legale per la validità delle adunanze sia del Consiglio che della Giunta è determinato dalla presenza della metà più uno dei componenti, previa deduzione degli assenti giustificati. Il numero dei presenti deve comunque superare il terzo dei componenti più uno. Al fine del computo del numero legale, si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se vi prendono parte. Quando le deliberazioni sono riservate dal regolamento ad alcune categorie, il numero legale per la validità della deliberazione deve essere computato in relazione ai componenti delle categorie aventi voto deliberativo.
La giustificazione deve essere presentata per iscritto, anche a mezzo fax.
Ciascuna delibera deve essere assunta con voto palese. Le votazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente ne faccia richiesta.
Le delibere devono essere prese a maggioranza dei presenti, salvo diversamente prescritto. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
E' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento per:
a) l'approvazione e le eventuali modifiche di Regolamento;
b) le modifiche della denominazione del Dipartimento;
c) l'articolazione in sezioni.
E' richiesta la maggioranza assoluta dei docenti componenti il Consiglio per l'afferenza motivata di docenti appartenenti a S.S.D. diversi da quelli già presenti nel Dipartimento.
Per le attribuzioni di cui alle lettere a), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), s), t), v) del comma 4 del precedente art. 4, la partecipazione al voto del Consiglio è limitata ai soli professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari, partecipano al voto i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati, partecipano solo i professori di ruolo. Per quelle di cui al comma 4 del precedente art. 4 ai punti q) ed r) partecipano i docenti di prima e seconda fascia, i ricercatori ed il segretario amministrativo. Per tutti gli altri punti tutti i componenti.
Il segretario amministrativo redige un verbale delle riunioni del Consiglio e della Giunta. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dal più giovane in ruolo dei professori o dei ricercatori presenti all'adunanza.
Tutti gli atti relativi ai punti posti all'ordine del giorno, ivi compresi i verbali da approvare, devono essere a disposizione per la consultazione presso la segreteria del Dipartimento. Copia del verbale da portare in approvazione viene resa disponibile anche per via informatica all'interno del Dipartimento, o, su richiesta, anche a mezzo posta elettronica.
Dopo l'approvazione copia del verbale resta a disposizione in segreteria. Al termine di ogni anno gli atti relativi vengono rilegati in un volume unico, con pagine numerate e siglate dal Direttore e dal segretario amministrativo. Una copia informatica per la consultazione viene resa disponibile all'interno del Dipartimento.
Art. 12 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello statuto dell'Università di Palermo, i regolamenti e le leggi in vigore.


