Dipartimento DEMETRA


Regolamento per l'uso delle autovetture del "Dipartimento di Colture Arboree"

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 18.04.02


Il presente regolamento disciplina l'uso delle autovetture di proprietà del Dipartimento di Colture Arboree e trova applicazione in stretta connessione con il 'regolamento missioni' di Ateneo. 

Art. 1 Abilitazione alla guida

Per personale abilitato alla guida è da intendere tutto il personale del DCA che, a qualsiasi titolo, abbia superato lo speciale esame di abilitazione alla guida degli automezzi secondo la vigente normativa in materia. Detto esame deve essere sostenuto, previa richiesta dell'interessato che ne abbia titolo, presso le strutture mediche allo scopo preposte. Hanno titolo ad acquisire l'abilitazione alla guida i docenti ed i ricercatori afferenti al Dipartimento, i Dottorandi di ricerca di corsi di dottorato attivati in Dipartimento, gli Assegnisti di ricerca che afferiscono al Dipartimento ed il personale TA, quest'ultimo dietro approvazione da parte del Direttore. Per i Dottorandi e gli Assegnisti di ricerca, la richiesta dell'interessato di sottoporsi all'esame di abilitazione alla guida deve essere vistata da parte del docente tutore. Le spese relative dovranno gravare sui fondi di ricerca cui afferisce l'interessato.L'autorizzazione alla guida può essere revocata in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, con disposizione scritta e motivata del Direttore che di tale circostanza darà tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento. 


Art. 2  Persone trasportate

E' autorizzato a viaggiare in qualità di passeggero nelle autovetture del Dipartimento tutto il personale strutturato, i Dottorandi di ricerca e gli Assegnisti di ricerca con i requisiti descritti nel precedente articolo. E' altresì autorizzato il trasporto di studenti interni e di borsisti, afferenti al Dipartimento secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. 


Art. 3 Prenotazione

Le autovetture del Dipartimento possono essere prenotate dal personale abilitato alla guida mediante registrazione nell'apposito registro conservato in segreteria. La prenotazione per più di tre giorni consecutivi è subordinata alle necessità generali del Dipartimento e va corredata del visto del Responsabile degli automezzi. 


Art. 4 Ritiro dell'automezzo

Al ritiro dell'automezzo il conducente dovrà prelevare la chiave presso il luogo di conservazione ubicato al Campo. Prima di mettersi in viaggio dovrà avere cura di:
- verificare la presenza e la regolarità dei documenti di circolazione (libretto, certificato di assicurazione);
- verificare l'aggiornamento chilometrico su libretto di marcia;
- verificare l'assenza di eventuali segnalazioni di anomalie di funzionamento. 


Art. 5 Consegna dell'automezzo

Le autovetture vanno riconsegnate nell'apposito parcheggio, devono essere lasciate con finestrini e portiere chiuse e le chiavi riposte all'interno della palazzina del campo.Prima del rientro l'utilizzatore dovrà avere cura di ripristinare il pieno di carburante annotando la spesa sul libretto di marcia. Sullo stesso andrà annotato lo spostamento effettuato mediante la compilazione del foglio di viaggio in tutte le sue parti.


Art. 6 Norme di utilizzazione

L'autovettura va utilizzata sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e delle specifiche caratteristiche di funzionamento. Vanno, inoltre, osservate tutte le misure atte a garantire il mantenimento in buono stato delle condizioni interne ed esterne dell'autovettura. Sarà cura dell'utilizzatore verificare che non rimangano oggetti personali al rientro.Non è in alcun caso consentito il trasporto di piante o altro materiale in numero e peso tale da compromettere l'efficienza e la sicurezza del viaggio. In caso di guasto o incidente va messo in atto quanto previsto nel successivo art. 7. Per tutte le infrazioni eventualmente contratte durante il viaggio, siano esse contestate sul posto o notificate successivamente, la responsabilità unica è del conducente che dovrà farsi carico di pagare interamente quanto dovuto e di produrre copia dei documenti di pagamento alla segreteria del Dipartimento. 


Art. 7 Guasto o incidente

In caso di malfunzionamento, guasto o incidente, che determinino la forzata interruzione del viaggio e nell'impossibilità di raggiungere in condizioni di sicurezza l'officina più vicina, l'utilizzatore è tenuto a chiedere l'intervento di un mezzo di soccorso opportunamente attrezzato dandone, se possibile, tempestiva comunicazione in Dipartimento. I costi sostenuti per il recupero dell'automezzo e per eventuali piccole riparazioni resesi necessarie durante il viaggio potranno essere rimborsati soltanto qualora siano documentati mediante fattura intestata al Dipartimento corredata da una breve relazione che descriva le circostanze del guasto.In caso di malfunzionamento che consente, comunque, il rientro in sede in condizioni di sicurezza, l'utilizzatore, oltre a provvedere alla segnalazione sul libretto di marcia, è tenuto ad informare con tempestività il Responsabile degli automezzi o il Direttore compilando il modulo appositamente predisposto ed in dotazione agli automezzi, allegando le chiavi della vettura in questione.In caso di incidente o danneggiamento di qualsiasi entità l'utilizzatore è tenuto all'osservanza di quanto in proposito deliberato dal Consiglio di Dipartimento. 


Art. 8 Manutenzione

Il Dipartimento provvederà a programmare interventi di manutenzione ordinaria con cadenza periodica che consentano di mantenere in efficienza gli automezzi in dotazione. Eventuali interventi straordinari, urgenti ed indifferibili, comporteranno l'immediata indisponibilità dell'automezzo per il tempo necessario alla loro effettuazione e ciò anche in presenza di precedenti prenotazioni.  

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