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FRANCESCO PARISI

Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: la Corte costituzionale dichiara illegittima l’aggravante per chi agevola l’immigrazione utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti falsi (Osservazioni a Corte cost. 10 marzo 2022, n. 63).

Abstract

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della fattispecie aggravata di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare tipizzata dall'art. 12, 3° comma, lett. d), d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. immigrazione), limitatamente alle parole «utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti», per contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di proporzionalità della sanzione penale (art. 3, 27, 3° comma, Cost.). Eventuali altri interventi della Corte che dovessero muovere nella direzione di un'ulteriore valorizzazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza richiederebbero analitiche e forse più audaci ricostruzioni interpretative. Non può però escludersi, alla luce della progressiva estensione del sindacato di legittimità costituzionale sulla misura delle pene e delle prospettive recentissimamente aperte dalla Corte di giustizia circa un «controllo diffuso» di proporzionalità, che attraverso questa via possano ancora aprirsi talune brecce nel rigoroso impianto normativo di contrasto all'immigrazione irregolare.