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FRANCESCO PARISI

Principio di non incriminazione della vittima di tratta autore di reato e obblighi di tutela ai sensi dell'art. 4 Cedu. Primi chiarimenti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

Abstract

Per la prima volta, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) è chiamata a decidere se, ed entro quali limiti, un ordinamento che non rispetta il principio di non-incriminazione della vittima di tratta (VDT) per i reati da questa commessi violi o meno il divieto di schiavitù e di lavoro forzato stabilito dall’art. 4 della Convezione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Che il principio di non incriminazione abbia trovato tutela convenzionale soltanto sotto un profilo procedimentale, e non anche sostanziale, può a prima vista deludere le aspettative di chi ne auspica ormai da tempo un’ampia attuazione. Non può però escludersi che sia proprio sul piano della tutela procedimentale, della formazione degli operatori di giustizia e della cooperazione che possono trovarsi adeguati strumenti di “riconoscimento” e di tutela delle vittime del traffico di esseri umani. Forse ancor più che con riforme di natura sostanziale.