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FRANCESCO PARISI

Il principio di «non respingimento» e la nozione di sbarco in «luogo sicuro» in sede penale. I casi Rackete e Vos Thalassa a confronto

Abstract

Nel corso del 2020, la giurisprudenza penale si è misurata, direttamente o indirettamente, con nozioni e principi derivanti dal diritto internazionale del mare e dal diritto dei rifugiati. Segnatamente, ci riferiamo alla nozione di sbarco in «luogo sicuro» e al principio di «non respingimento». Ci soffermeremo su due casi. Il primo è la nota e mediaticamente rilevante vicenda Rackete, su cui è intervenuta, nel gennaio del 2020, la corte di cassazione. Il secondo è il caso Vos Thalassa, deciso dalla Corte d’Appello di Palermo nel giugno del 20202. Entrambe le vicende traggono origine da episodi di immigrazione via mare, avvenuti secondo le consuete e spesso tragiche modalità: partenza dalle coste libiche su mezzi di fortuna; naufragio; soccorso in mare ad opera di terzi; richiesta di sbarco nei porti italiani. Le modalità operative dei due casi, come meglio vedremo nelle loro peculiarità, inducono le autorità giudiziarie italiane a contestare talune fattispecie di reato a carico dei soccorritori (nel primo caso) e degli stessi migranti soccorsi (nel secondo). Il modo di intendere la nozione di «luogo sicuro» dello sbarco e la portata del principio di «non respingimento» assumono rilievo al fine di decidere sull’applicabilità o meno di talune esimenti della responsabilità penale: ovverossia, la causa di giustificazione dell’adempimento del dovere in favore del comandante dell’imbarcazione Carola Rackete; quella della legittima difesa nei confronti degli stessi migranti, nel caso Vos Thalassa.