Skip to main content
Passa alla visualizzazione normale.

FRANCESCO PARISI

Nota a Cass. 19 marzo 2019, n.19660, in materia di pubblicazione annunci pubblicitari e favoreggiamento della prostituzione.

Abstract

Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3, 1° comma, n. 8, l. n. 75 del 1958, la condotta di chi cura la pubblicazione di annunci che promuovono l'attività di prostituzione, qualora il soggetto agente non si limiti alla mera pubblicazione ma ponga in essere «servizi aggiuntivi», tali da rendere più allettante l'offerta di prostituzione e da facilitare il contatto con un numero maggiore di clienti (nella specie, la segretaria di un'azienda pubblicitaria forniva assistenza attiva alla formazione dell'annuncio promozionale, suggerendo quali fotografie inserire e offrendo altresì consigli circa i luoghi ove darne diffusione; il procacciatore d'affari della medesima azienda, oltre a curare l'annuncio, assumeva egli stesso l'iniziativa di contattare direttamente persone dedite alla prostituzione proponendo loro l'inserzione pubblicitaria sul sito e sulla rivista «chiamami»). (1)