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MARCO RAGUSA

PNRR, sistemi portuali e sistema portuale nazionale. La nostalgia del legislatore per le “infrastrutture strategiche” (e il sostanziale placet della Corte costituzionale)

Abstract

Con la sentenza n. 6 del 26 gennaio 2023, la Corte costituzionale ha accolto quattro delle ventiquattro questioni di legittimità promosse dalle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, aventi a oggetto le modifiche apportate alla disciplina della pianificazione portuale (art. 5 l. n. 84/1994 ) dall’art. 4, commi 1 septies, 1 octies e 1 nonies, del d.l. n. 121/2021 . Con quest’ultima normativa, il legislatore ha inteso dare dato attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui Missione 3 - componente M3C2 (“Infrastrutture per una mobilità sostenibile” - “Intermodalità e logistica integrata”) affida l’obiettivo 1 (“Sviluppo del sistema portuale”) a tre proposte di riforma, la prima delle quali (1.1.) è, appunto, la “Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica” . In realtà, sulla scorta delle scarne indicazioni fornite dal PNRR, il decreto infrastrutture 2021 non si è affatto limitato a intervenire sul versante della semplificazione, ma ha profondamente mutato l’approccio alla materia della pianificazione portuale, dando luogo a un radicale ripensamento degli obiettivi che – nel corso di ventisette anni, pur intervenendo a più battute a modificare il testo dell’art. 5 della legge porti – il legislatore aveva lasciato sostanzialmente immutati. All'analisi di questo radicale ripensamento è dedicato il contributo.