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PAOLA MAGGIO

Termini, forma e ammissibilità delle impugnazioni. I riflessi strutturali sull'appello

Abstract

Con la sostituzione dell’art. 581 c.p.p., l’art. 1 comma 55 della l. 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato e arricchito gli elementi che l’atto di impugnazione deve contenere a pena d’inammissibilità. Le modifiche vengono colte entro il quadro generale della riforma che ha operato vari ritocchi sul sistema delle impugnazioni correggendo la struttura della motivazione della sentenza, reintroducendo il c.d.concordato sui motivi di appello, lungo un asse nel quale devono collocarsi anche le innovazioni apportate, più di recente, dal legislatore delegato in tema di legittimazione e di limiti all’appellabilità. La riforma è incentrata sulla prevalente esigenza di contrastare prassi lassiste e inefficienti attraverso filtri severi per le impugnazioni generiche o manifestamente infondate , cui si accompagnano ritocchi sulla sospensione del corso della prescrizione fino alla definizione del giudizio di secondo grado , nonchè l’aggravamento sanzionatorio dell’inammissibilità con oneri pecuniari elevati a favore della cassa delle ammende. All’interno del disegno normativo assume una rilevanza centrale la «presunzione di strumentalità dell’iniziativa impugnatoria della parte» ipertrofica, inconsistente e mirata a procrastinare l’iter giudiziario che, tuttavia, rischia di fare smarrire la caratteristica connotazione garantistica dei rimedi contro i vizi della sentenza . Le impugnazioi finiscono per apparire come veri e e propri “abusi del processo” , collocabili «nella fascia grigia dei modi in cui si adoperano i diritti di difesa e le prerogative garantite dalla legge» . Lette in quest’ottica, le esigenze astratte di efficienza e funzionalità poste alla base del disegno legislativo lasciano trasparire un immediato risvolto pedagogico- rieducativo delle disfunzioni della prassi . All'analisi dei primi orientamenti alternativi si accompagna un'altermativa esegetica ispirata al favor impugnationis