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VERONICA VIRGA

L'«incidenza significativa» presupposto dell’impugnabilità delle ordinanze di diniego all’accesso dei programmi di GR per i reati procedibili a querela soggetta a remissione

Abstract

Superando il precedente indirizzo nomofilattico che negava la possibilità di contestare i provvedimenti emessi a norma dell'art. 129-bis c.p.p., la Cassazione ha ammesso l’impugnazione differita del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso ai programmi riparativi sulla base del presupposto che esso, per i soli reati perseguibili su querela soggetta a remissione della persona offesa, possa produrre un «risultato giuridicamente rilevante sull’esito del processo». Una soluzione che, nel segnare una piccola apertura al paradigma riparativo, offre tuttavia una lettura ancora modesta dell’incidenza della RJ sul processo penale e rischia di far dipendere l’impugnazione di un atto tipico del procedimento dalla fattispecie sostanziale che l’ordinanza endoprocessuale sottende, sminuendo la valenza giuridica dell’esito riparativo e contribuendo a relegare fuori dai margini del sistema penale un modello di giustizia che, dopo la riforma organica, vanta oramai a pieno titolo diritto di cittadinanza.