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MARIO SERIO

La responsabilità civile e la stagione dei doveri

Abstract

Circola, ad opera di specialisti della civil liability inglese, una formula definitoria dell’attuale posizione di questo settore del diritto privato, e cioè che esso si trovi “at the crossroads” e, quindi, ad un punto critico della sua esistenza. Questa ricerca mira a rinvenire le ragioni della crisi della civil liability avvertita da una nutrita schiera di giuristi inglesi e, allo stesso tempo, si propone di mettere in luce il fatto che non meno delicata appare la situazione che riguarda l’ordinamento italiano. Innanzitutto è possibile individuare nel diritto inglese dello scorso secolo una tendenza a passare con disinvoltura dall’uno all’altro sistema di responsabilità civile (e cioè dal tort al contract e viceversa). In particolare, si sono registrate fattispecie in cui l’intercambiabilità delle regole di responsabilità era dovuto alla difficoltà di mettere in opera la scultorea opinione di Winfield, secondo cui la responsabilità civile non può che essere generata dalla violazione di un’obbligazione o di un dovere preesistente: è nel binomio verbale obligation, riferito al contract, duty, riferito al tort, che si deve cogliere la linea di demarcazione tra le due forme di responsabilità civile. La casistica giurisprudenziale, soprattutto nel passato, anche in assenza di un rapporto contrattuale tra danneggiato e danneggiante ha utilizzato in via incrementale lo strumento della responsabilità contrattuale, ricorrendo alternativamente alla teoria degli implied terms o a quella dei collateral contracts, obbligando per questa via il convenuto ad assicurare standard di comportamento diligente nella conduzione di determinate attività (come è dimostrato dal caso De La Bere v. Pearson Ltd del 1908). Tuttavia, più spesso, la giurisprudenza inglese ha imboccato la strada inversa, che l’ha portata a rifugiarsi nel tort e nella relativa responsabilità allorché si è trovata di fronte a situazioni dannose reputate meritevoli di tutela, non precedute da un’obbligazione contrattuale diretta o collaterale, trasformando il law of torts in un talismano, così supponendo che ogni fatto generatore di un pregiudizio suscettibile di valutazione economica dovesse, comunque, indurre l’ordinamento ad apprestare misure di ristoro, a prescindere dalla natura di esso e dalla coerenza con le tradizionali figure di danni inflitti alla vita, all’integrità fisica, ai beni singoli del danneggiato. Questa tendenza ha trovato conferma nella risarcibilità, prima negata, del danno puramente economico in due fondamentali precedenti della House of Lords del 1964 e del 1995, rispettivamente i casi Hedley Byrne e White v. Jones. La Corte ha cercato di interpretare determinate relazioni umane, non definibili come contrattuali -data l’assenza di elementi essenziali del contract -, come se esse fossero equivalenti al contratto, con la conseguenza che, pur in assenza di un accordo contrattuale, la violazione del duty of care è stata ritenuta capace di generare gli stessi effetti dell’inadempimento contrattuale e, dunque, - in ultima analisi - di rendere risarcibili le perdite puramente economiche. Il fatto di aver calamitato in ambito tortious casi che reclamavano protezione risarcitoria e, quindi, di aver determinato l’incremento dello spettro dei torts e la rinuncia alla valorizzazione nelle fattispecie decise degli aspetti possibilmente evocativi di una responsabilità contrattuale, ha contribuito alla crisi della civil liability ed alla sua collocazione “at the crossroads”. Allo stesso modo, il diritto italiano ci offre una vicenda analoga: è possibile, infatti, riscontrare numerosi e ricorrenti tentativi di dare ristoro a nuove figure di danno attraverso il ricorso alla responsabilità aquiliana. Ancora una volta esemplare è il caso dei danni all’integrità del patrimonio. La tensione tra la volontà del legislatore - riluttante ad un riconoscimento generalizzato della p