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FEDERICO RUSSO

Tra AGCM e ABF il Collegio Coordinamento sceglie il non liquet

Abstract

L’autore analizza la figura dell’arbitro bancario finanziario, il quale pur non essendo né un giudice né un arbitro, è chiamato in una certa misura a comportarsi “come se fosse tale”, ossia a decidere, secondo diritto, sulla domanda proposta dal cliente. Si sofferma, pertanto, sul principio espresso dal Collegio di Coordinamento dell’ABF con la pronuncia n.2460/2023 in materia di rapporti tra provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, in materie diverse dagli illeciti “anti-trust”, disciplinati dal d.lgs. 3/2017. Conclude che, qualora l’accertamento dell’AGCM non sia ancora definitivo, l’arbitro bancario finanziario, come a fortiori il giudice, resta libero di accertare autonomamente la condotta, mentre il provvedimento sanzionatorio potrà essere utilizzato come semplice prova o, in subordine, come indizio.