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FEDERICO RUSSO

Il regime processuale delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva e di difetto di titolarità del rapporto. La parola alle Sezioni Unite (Cass. ord. 13 febbraio 2015, n. 2977)

Abstract

Il contributo, muovendo dall'esame all'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite Cass. 13 febbraio 2015 n. 2977, si propone di riesaminare la vexata quaestio della distinzione tra (difetto di) legittimazione attiva e passiva e (difetto di) titolarità delle posizioni giuridiche, attive e passive, dedotte. Si affronta, in particolare, il problema dell'identità o della diversità delle due fattispecie e, sopratutto, si analizza il loro regime processuale nel sistema delle eccezioni. In particolare si conclude che nessuna delle due potenziali difese del convenuto - difetto di legittimazione e della titolarità della posizione giuridica dedotta - costituisce un'eccezione in senso stretto, bensì: a) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva o passiva costituisce una mera contestazione del diritto, sempre rilevabile d'ufficio, giusta il principio iura novit curia; b) l'eccezione di difetto di titolarità della posizione giuridica costituisce una mera contestazione del fatto (se essa non presuppone l'allegazione di alcun fatto nuovo), ovvero una eccezione-deduzione di un fatto nuovo impeditivo, modificativo del diritto. Nell'uno e nell'altro caso essa sfuggirà al regime delle eccezioni in senso proprio, e sarà rilevabile ex officio, sempre che il fatto posto a fondamento sia stato dedotto tempestivamente da una qualunque delle parti o sia stato comunque provato all'esito dell'istruttoria.