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ROSA GERACI

Il Syllabus antirazzista di Papa Pio XI

Abstract

L’appartenenza alla razza ebraica non veniva normativamente definita attraverso la positivizzazione del concetto di razza ma mediante un sistema di presunzioni legali assolute, quindi insuscettibili di essere superate attraverso la prova contraria. Ne conseguiva l’esplicitazione di un concetto di razza che fondeva in sé le acquisizioni dell’antropologia e delle scienze naturali, particolarmente di quelle biologiche, con le metodologie, la tecnica e lo strumentario propri del settore del diritto. Nelle intenzioni del regime la definizione normativa introdotta era destinata a fungere da presupposto per la costruzione di una dottrina giuridica della razza, imperniata sul concetto di diversità giuridica dell’ebreo e sulla dicotomia cittadino di razza ariana/cittadino di razza ebraica, introdotta con i decreti del 1938.