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FRANCESCO CALLARI

L’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei relativi fatti nel decreto che dispone il giudizio: la pericolosa ambivalenza del pharmakon

Abstract

L’art. 429 comma 1 c.p.p., tra i requisiti del decreto dispositivo del giudizio, prevede l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti a cui esse si riferiscono (lett. d). Secondo la communis opinio, si tratta di una previsione che assolve principalmente ad una esigenza di garanzia per l’imputato, mettendolo in condizione di percepire in modo esauriente e puntuale l’accusa che gli viene contestata. Di fronte, però, alla prassi di taluni g.u.p. di dare ampia ragione del provvedimento di rinvio a giudizio, predisponendo un’attenta valutazione degli elementi raccolti nella fase delle indagini e dell’udienza preliminare in funzione del giudizio di fondatezza dell’accusa, ora da intendersi come ragionevole previsione di condanna, si pone una questione assai rilevante e ormai ineludibile: individuare le conseguenze di tale “anomalia” e, in particolare, saggiare i possibili rimedi affinché la delineata garanzia difensiva non si risolva in un “pre-giudizio” sulla colpevolezza dell’imputato agli occhi del giudice del dibattimento, soprattutto nel tempo presente e nel futuro, in considerazione della recente modifica della regola di giudizio per l’udienza preliminare.