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VALERIO BRIZZOLARI

La trascrizione del verbale di conciliazione relativo all’accertamento dell’acquisto per usucapione

Abstract

Il decreto del Tribunale di Lecce che si annota costituisce una delle poche pronunce, successive alla modifica dell’art. 2643 c.c., aventi ad oggetto il nuovo n. 12 bis, ossia la trascrivibilità dell’accordo di mediazione accertativo dell’usucapione. Se la questione circa l’ammissibilità di un negozio d’accertamento in tal senso sembra assorbita - almeno implicitamente - dalla previsione della sua trascrivibilità, ancora aperti rimangono i problemi legati alla natura dell’atto e alla pubblicità (dichiarativa) che il legislatore ha previsto in questi casi. Il Tribunale, dopo aver ripercorso le posizioni della dottrina e della giurisprudenza, chiarisce la portata della novella, affermando che il verbale è senz’altro trascrivibile, fuorché nei casi di manifesto intento fraudolento verso i terzi, ma con la precisazione che non sarà opponibile a colui il quale vanti pretese nei confronti del soggetto usucapito, ovvero sui beni oggetto di accertamento.