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MARIA CARMELA VENUTI

Il diritto all’autodeterminazione sanitaria dei soggetti in stato vegetativo permanente: la Corte di cassazione sul caso di E.E., nota a Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Familia, 1/2008, Il Sole 24 Ore, pp. 115-131.

Abstract

Il commento alla decisione della Corte di Cassazione sul caso “Englaro” (Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748) si incentra sul potere del rappresentante legale della persona, incapace di autode-terminarsi in ordine alla propria salute, di formulare la scelta sanitaria in vece di quest’ultima e, in particolare, sul significato da attribuire alla clausola generale della cura della persona incapace, di cui all’art. 357 c.c., laddove si tratti di incidere su interessi fondamentali, strategico-esistenziali, dell’individuo. Avanzati alcuni rilievi critici su certuni passaggi del percorso argomentativo seguito dal S.C., viene suggerito un diverso approccio ermeneutico alla questione che, escludendo la secca alternativa, prefigurata dai giudici di legittimità, tra agire “con” l’incapace (e non al suo posto o per lui) manifestando la “presunta” volontà di quest’ultimo, e il mantenimento delle cure salva-vita ove non sia possibile risalire a tale volontà, dia adeguato spazio alla valutazione del miglior interesse e del diretto beneficio della persona incapace.