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MARIO FERRANTE

A proposito di un’interpretazione giurisprudenziale della Rota romana sul “valore di prova piena” da attribuire alla confessione e alle dichiarazioni giudiziarie delle parti ex can. 1678 § 1.

Abstract

La sentenza rotale in esame costituisce una delle prime e, al contempo, più recenti interpretazioni applicative del nuovo testo del can. 1678 § 1 in materia ci "prova piena” da attribuire alle dichiarazioni rese dalle parti. La sentenza si è trovata a dovere risolvere un problema assai frequente nella prassi forense, specie nelle cause in cui vi sia una forte contrapposizione tra le parti: quello di stabilire quale di esse debba essere considerata più credibile.