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GAETANO ARMAO

Nota a Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana. TAR Sicilia - CT - sez. II - sent.8-7-1992, n. 668

Abstract

La prorogatio di una Commissione provinciale di controllo può ammettersi ai limitati fini di consentire all'Assemblea regionale siciliana di procedere tempestivamente alla rinnovazione dello stesso organo non potendo il soggetto competente ad effettuarla opporre la indefettibilità della fun­zione tutoria quale pretesto per utilizzare la prorogatio di fatto a tempo indeterminato degli organi regionali di controllo ormai scaduti. Sono annullabili per vizio d'incompetenza relativa per difetto di legittimazione gli etti emessi dall'organo tutorio in virtù del protrarsi sine die della prorogatio di esso per un periodo di tempo ben maggiore a quello stabilito dall'art. 311 secondo comma,dell'OREL. Il procedimento di nomina o rinnovazione dei componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali non sfugge alle regole della nor­mativa regionale sul procedimento amministrativo (l.r.n.1Odel1991)in base alla quale,in mancanza di espressa determinazione regolamen­tare che dia al predetto procedimento un termine certo si applicherà quello generale di trenta giorni