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IGNAZIO TARDIA

Responsabilità civile per volo internazionale "cancellato" e giurisdizione italiana

Abstract

Il regime della responsabilità civile del vettore aereo è stato, ed è tuttora, oggetto di grande attenzione, specie in quell’ottica di favor per il passeggero/contraente debole che permea l’intera disciplina del settore dei trasporti, non solo aerei. Due questioni di grande rilevanza pratica, oltre che teorica, sono quelle concernenti l’indennità compensativa ed il risarcimento dei danni per la soppressione del volo e la correlativa problematica dell’àmbito della giurisdizione, con particolare riferimento al luogo della conclusione del contratto, ove vengono in rilievo i rapporti tra il Regolamento Bruxelles I bis (Reg. UE n. 1215/2012), sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e la Convenzione di Montreal. Si tratta, in sostanza, di bilanciare l’esigenza di tutela del contraente debole con quella della prevedibilità del foro internazionale: e, in effetti, nel caso di acquisto di biglietti aerei on line, tale bilanciamento pare ragionevole nella misura in cui i criteri indicati nell’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal, vengono re-interpretati alla luce di un mercato sempre piú dematerializzato e, quindi, sempre meno condizionato dalla localizzazione geografica del vettore. La contrattazione telematica produce, quindi, uno “spostamento di prospettiva” rispetto alle tradizionali modalità d’individuazione degli elementi delle fattispecie contrattuali sulle quali ancorare la competenza giurisdizionale, inducendo condivisibilmente gli interpreti a ricercare un criterio di localizzazione che sia il piú possibile coerente con l’effettività del rapporto contrattuale, specie quando questo sia caratterizzato da un’evidente asimmetria.