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DALILA MARA SCHIRO'

L'interesse del minorenne ad un rapporto quanto più possibile "normale" con il genitore: alcune considerazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2018

Abstract

Con la sentenza n. 174 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21 della medesima legge, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis, commi 1, 1 ter e 1 quater, della legge sopra citata, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore ai dieci anni oppure lo subordina alla previa espiazione di una porzione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 58 ter della stessa legge. Muovendo da tale pronuncia, il presente contributo si sofferma sulla rilevanza assunta dall’interesse del minorenne - quale interesse “terzo”, “esterno” - ad un rapporto quanto più possibile “normale” con il genitore, approfondendo i percorsi seguiti dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale.