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CATERINA SCACCIANOCE

Prova tecnica e appello penale

Abstract

Affinché il giudice d’appello eserciti un controllo effettivo sulla razionalità delle argomentazioni scientifiche riportate in sentenza è indispensabile che s’instauri un contraddittorio tecnico efficace. A tal fine, come hanno statuito le Sezioni unite, la rinnovazione obbligatoria della prova dichiarativa (art. 603, comma 3° bis, c.p.p.) va estesa anche all’esame degli esperti. Tuttavia, il grande consesso ha lasciato fuori dai confini operativi del congegno talune ipotesi in cui, invece, parrebbe sufficiente il solo contraddittorio cartolare, facendo salvo il potere discrezionale del giudice di rinnovare l’istruzione, attorno al quale, come noto, si annidano incertezze interpretative di non secondaria portata.