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FEDERICO RUSSO

La scarsa comunicazione tra legislatore e avvocatura nello start up della mediazione civile: l'assistenza legale obbligatoria e la procura alle liti

  • Autori: Russo, F
  • Anno di pubblicazione: 2011
  • Tipologia: Capitolo o Saggio (Capitolo o saggio)
  • Parole Chiave: mediazione, procura liti, d.lgs. 28/2010, patrocinio, negoziazione, assistenza, difesa
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/67946

Abstract

2) La scarsa comunicazione tra legislatore e avvocatura nello start up della mediazione civile: l’assistenza legale obbligatoria e la procura alle liti L’indagine esamina, nel primo paragrafo, la posizione dell’avvocatura italiana sulla mediazione e le sue - in parte infondate - preoccupazioni e riserve. Essenzialmente si registra una mancanza di dialogo tra legislatore e ceto forense, incomunicabilità che ha dato vita da un lato ad una legge apertamente sospettosa verso gli avvocati (esemplare la norma che impone l’informativa scritta al cliente sulla possibilità di ricorrere alla conciliazione), dall’altro ad una chiusura forse eccessivamente pregiudiziale e globale, come se il problema fosse l’idea stessa di mediazione e non la sua pessima (ma comunque contingente e concreta) realizzazione normativa. Nel secondo capitolo si esaminano alcuni aspetti problematici (o presunti tali) correlati alla mancata previsione del patrocinio legale obbligatorio, almeno nelle fattispecie in cui la mediazione è prevista a pena di improcedibilità. La questione va, probabilmente, risolta tenendo presente che la mediazione non è (o, almeno, non dovrebbe essere) un procedimento anche solo latamente giurisdizionale, ma una attività Pag. 1 negoziale, che si conclude con la stipula di un contratto (essenzialmente una rinunzia, una transazione o un negozio di accertamento). Nel terzo capitolo si affronta la questione della procura alle liti e della sua autentica da parte del difensore. Anche in questo caso si tratta di un falso problema, insolubile solamente finché ci si muove dalla premessa (errata) che la mediazione sia un procedimento giurisdizionale, e non un’attività negoziale.