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MARIA CONCETTA PARLATO

Le definizioni legislative nel sistema penale tributario

  • Authors: Parlato, M
  • Publication year: 2012
  • Type: Monografia
  • Key words: reati tributari; definizioni; teoria generale del diritto
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/67620

Abstract

Il lavoro si occupa delle definizioni normative, cui il legislatore penale tributario ha dedicato un’intera rubrica, all’art. 1, D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Vengono effettuati, dopo una premessa che inquadra l’oggetto della ricerca, alcuni riferimenti di teoria generale, indispensabili per un approccio alla tematica delle definizioni in campo giuridico, nel cui ambito vengono enucleati i problemi essenziali e generalissimi inerenti alla logica dell’attività definitoria. Viene poi esaminata la rilevanza delle definizioni legislative in materia penale, con particolare riguardo alle funzioni e ai limiti delle stesse; l’indagine viene approfondita anche attraverso cenni comparatistici, riferiti alla Germania e all’Austria, alla Spagna e al Portogallo, alla Francia. Nel terzo capitolo, con specifico riguardo alla disciplina penale tributaria, sono oggetto di esame le definizioni contenute nel D. lgs. n. 74/2000, in considerazione dell’impatto delle stesse sull’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Gli enunciati definitori, concernendo elementi costitutivi essenziali del fatto punibile che sono presenti in più fattispecie incriminatrici, perseguono come prima ed evidente funzione quella di definire in via generale concetti destinati a svolgere un ruolo di elementi tipici ricorrenti. Gli enunciati contenuti nella disciplina penal-tributaria, all’art. 1, D.lgs. n. 74/2000, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f) e lett. g), vengono esaminati dedicando specifica attenzione alle singole fattispecie di reato. Tra i vari problemi interpretativi si possono ricordare, ad esempio, quelli che si ricollegano alla definizione sub lett. a), in riferimento alla nozione di “operazione inesistente”, e alle possibili accezioni implicate da questa espressione; l’enunciato sub lett. b), riguardante gli “elementi attivi e passivi”, determina pure peculiari questioni interpretative, attinenti al concetto di “fittizietà” in senso materiale o in senso giuridico (per gli elementi passivi), e a ciò che debba intendersi per “ammontare inferiore a quello effettivo” (per gli elementi attivi); ancora, la definizione sub lett. f), riguardante l’“imposta evasa”, intesa come la differenza tra l’imposta “effettivamente dovuta” e quella indicata nella dichiarazione (ovvero come l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione), lascia irrisolta la questione di come vada determinata la richiamata imposta “effettivamente dovuta”. Sia in dottrina che in giurisprudenza non sono mancate le posizioni controverse e degne di interesse e di studio, sotto lo specifico profilo dell’analisi delle definizioni legislative e della sufficienza ed idoneità delle stesse a raggiungere lo scopo.