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ALESSANDRA PERA

CORTI ISLAMICHE NEL REGNO UNITO. FORME DI ADR E PROVE DI DIALOGO

Abstract

Le versioni liberali del multiculturalismo suggeriscono la necessità di adottare soluzioni giuridiche atte al riconoscimento e al sostegno dei gruppi minoritari, dunque al riconoscimento dei diritti culturali o collettivi, che però devono incontrare alcuni limiti e cautele a protezione della libertà degli individui all’interno dei gruppi. Sul piano giudiziale, questo può comportare che il giudice nell’applicare il diritto, prenda in considerazione sia norme straniere, sia principi e regole del proprio ordinamento per assemblare una norma concreta terza, nuova rispetto alle norme e ai principi degli ordinamenti considerati. In questo studio i temi sin qui tratteggiati verranno affrontati analizzando, in breve, il modello British di integrazione delle minoranze, in particolare di quella islamica (par. 2), e il ruolo e l’influenza delle Shari’a Courts e dei MATs nel processo di circolazione dei modelli giuridici-religiosi nel sistema di riferimento (parr. 3-4-5). Occorre tenere presente che queste Corti, nell’esercizio delle competenze loro riconosciute dall’ordinamento giuridico del Regno Unito, rispondono a quesiti generali e decidono casi concreti negli ambiti più diversi. Si occupano di divorzi, rapporti genitori-figli, eredità, dei doveri della moglie e del marito; ma anche di torti e riparazioni, mutui e contratti. I giudici, solo maschi (tranne qualche eccezione di cui si dirà infra par. 6), interpretano le fonti sacre e la dottrina secondo le varie scuole di pensiero in cui si divide la scienza giuridica musulmana24. Applicando la Sharia, il diritto islamico, essi perpetuano la Rivelazione, coniugandola secondo le necessità del tempo. Gli immigrati che arrivano in Europa, infatti, dopo un’iniziale fase di isolamento finalizzata alla ricerca del lavoro, tendono a unirsi alle proprie comunità di appartenenza, facendo in modo che l’immigrazione tenda a trasformarsi “da individuale” a “familiare e comunitaria”. Questa stabilizzazione degli immigrati, con la conseguente costituzione di famiglie e comunità, alimenta la tendenza a riprodurre in terra straniera le istituzioni della comunità di provenienza, ad applicare le norme e le pratiche tradizionali, rendendo così la comunità straniera portatrice di modelli giuridici nuovi e/o tradizionali. Il quadro normativo in cui si muovono gli extracomunitari presenti in Europa si costituisce, dunque, su un doppio binario: quello formato dalle regole e dalle norme del Paese ospitante e quello formato dalle regole e dalle norme del Paese di origine, dunque tra un official law e un unofficial law. Attraverso l’attività delle Shari’a Courts e dei Muslim Arbitration Tribunals (MATs), le soluzioni giuridiche adottate trovano piena cittadinanza all’interno dell’ordinamento giuridico statuale, seppure con alcuni limiti e nel rispetto di alcune condizioni formali e/o sostanziali (parr. 4-5). Queste istituzioni, infatti, hanno avuto riconoscimento all’interno del sistema quali organismi di risoluzione alternativa delle controversie sotto l’ombrello legislativo dell’Arbitration Act, 1996, così come verrà illustrato nel par. 3.