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RENATO MANGANO

Lettera di patronage forte ed inapplicabilità dell'art. 1938 c.c

Abstract

Il lavoro, traendo spunto da una vicenda giudiziaria, ha ad oggetto la proposta di estendere anche alle lettere di patronage forti l''applicabilità dell''art. 1938 c.c. e l''obbligo, ivi, previsto di indicare in materia di fideiusione generale la misura dell''importo massimo garantito. Il lavoro, dopo avere esposto le difficoltà a far coincidere la giustizia sostanziale con quella formale, propone una distinzione fra fideiussione generale e lettera di patronage di carattere comportamentale e, sulla base di quest''ultima, arriva a negare che l''art. 1938 del Codice civile possa applicarsi alle lettere di patronage, ancorché forti.