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GIOVANNI GALASSO

Nullità virtuali e nullità di protezione. LA QUESTIONE 2. ... con riguardo alle c.d. nullità di protezione

  • Authors: Galasso, G
  • Publication year: 2009
  • Type: Capitolo o Saggio (Capitolo o saggio)
  • Key words: Nullità di protezione. Invalidità ed inefficacia.
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/43313

Abstract

Nell’ambito del dibattito volto ad individuare le tecniche rimediali più idonee a risolvere i conflitti nascenti sia nel momento formativo dell’accordo che nel momento esecutivo, è emersa la problematica della qualificazione delle conseguenze discendenti dalla violazione di prescrizioni poste a tutela del corretto esercizio dell’autonomia negoziale. La questione è particolarmente controversa con riguardo agli effetti dell’accertamento dello squilibrio del rapporto dovuto alla presenza di clausole vessatorie. Sul punto gli studiosi fin dall’inizio si sono divisi tra quanti affermano l’invalidità dell’atto e quanto sostengono la sua inefficacia. L’opzione tra invalidità ed inefficacia dipende dal modo in cui si intende graduare la disciplina del rapporto contrattuale in relazione all’interesse che l’ordinamento preferisce salvaguardare. Si predilige l’inefficacia quando si attribuisce rilievo preminente alla prosecuzione del rapporto; diversamente, si stabilisce la nullità quando si intende proteggere l’interesse all’osservanza dei limiti posti all’autonomia contrattuale, potenzialmente confliggente con il mantenimento in vita del vincolo viziato. Il legislatore codicistico in ambito di condizioni generali di contratto e di contratti per adesione ha optato per la soluzione dell’inefficacia. Tuttavia, in mancanza di una disciplina generale di tale figura si è discusso sulle regole da applicare, se quelle proprie dell’invalidità ovvero quelle previste per i casi in cui l’inefficacia dell’atto non derivi dalla nullità. Da un lato, si è affermato che l’art. 1341 c.c. descrive un fenomeno di tipo invalidante giustificato dalla mancanza di un requisito di fattispecie genetico, rappresentato dalla predisposizione unilaterale del contenuto negoziale, che dà vita ad un procedimento di conclusione del contratto diverso da quello ex art. 1326c.c.. Sostenendo che le condizioni generali di contratto non conosciute o non rese adeguatamente conoscibili all’altra parte rientrerebbero in un caso di nullità relativa e parziale, pur se in giurisprudenza si ritiene che la nullità derivante dalla mancata sottoscrizione della clausola vessatoria sia eccepibile da chiunque ne abbia interesse e rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. Il difetto, dovuto alla mancanza di conoscenza della clausola vessatoria, anche se diverso dal vizio che segna un contrasto tra il voluto e il dichiarato, atterrebbe, comunque, alla fase formativa del consenso (dell’aderente). Dall’altro lato, si è tenuto a precisare che si tratta di una inefficacia non derivante da invalidità, evidenziando l’esigenza di fare sopravvivere il contratto aprendo la porta ad una qualificazione in termini di inefficacia della clausola vessatoria; costruzione questa giudicata più soddisfacente, in quanto idonea a giustificare l’integrazione dello spazio lasciato vuoto dalla cancellazione del contenuto abusivo, in una misura ben più ampia di quella consentita dal comma 2 dell’art. 1419 c.c. Affiora in quest’ottica un approccio di tipo rimediale che sul piano teorico serve a spiegare le ragioni delle scelte legislative orientate verso la previsione di regole di inefficacia che si atteggiano in modo profondamente differente rispetto alla disciplina dell’invalidità. L’obiettivo diviene la tendenziale conservazione dell’accordo, o meglio la sua conformazione ad un assetto contrattuale più giusto: il regolamento e il programma negoziale (o parte di esso), una volta elisi i profili distorsivi, restano idonei a produrre gli effetti del contratto.