Art. 19. Provisional, including protective, measures
- Autori: FARINA, PASQUALINA
- Anno di pubblicazione: 2016
- Tipologia: Capitolo o Saggio
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/664808
Abstract
A presidio dell’effettività della tutela giurisdizionale, l’art. 19 reg. succ. attribuisce ai giudici di ogni Stato membro il potere di pronunciare, in materia successoria, i provvedimenti provvisori e cautelari previsti dalla rispettiva legge nazionale anche quando il giudizio di merito è devoluto ad organi giurisdizionali di altro Stato membro.