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PASQUALINA FARINA

Art. 19. Provisional, including protective, measures

Abstract

A presidio dell’effettività della tutela giurisdizionale, l’art. 19 reg. succ. attribuisce ai giudici di ogni Stato membro il potere di pronunciare, in materia successoria, i provvedimenti provvisori e cautelari previsti dalla rispettiva legge nazionale anche quando il giudizio di merito è devoluto ad organi giurisdizionali di altro Stato membro.