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ELISA CAVASINO

Il perimetro variabile dell’insindacabilità dei Consiglieri regionali: la vis politica delle decisioni “strategiche” per l’economia regionale. Nota a Corte costituzionale n. 90 del 2022

Abstract

La sentenza n. 90 del 2022 della Corte costituzionale risolve un conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione Valle d’Aosta originato dalla sentenza della sezione giurisdizionale III centrale della Corte dei conti (la nr. 350 del 2021) di condanna per responsabilità da danno erariale nei confronti di diversi Consiglieri della Regione per aver deliberato un atto amministrativo concernente un’operazione di rifinanziamento del Casinò di Saint-Vincent. A differenza dei criteri precedentemente seguiti per definire l’ambito di applicazione dell’insindacabilità dei Consiglieri regionali nell’ipotesi di deliberazioni consiliari relative ad atti non legislativi (cfr. spec. Corte cost. nn. 69 e 70 del 1985 e Corte cost. n. 337 del 2009), qui si valorizza un approccio sostanzialistico basato sul criterio della rilevanza strategica sul piano politico-economico dell’atto non legislativo e, sul versante del fondamento del potere consiliare, ci si allontana da un approccio per cui l’area dell’insindacabilità copre soltanto quegli atti consiliari fondati sull’esercizio di poteri definiti da norme costituzionali o da leggi dello Stato. Inoltre, non appaiono essere utilizzate in modo rigoroso categorie concettuali quali quella d’indirizzo politico ed il suo rilievo per la ricostruzione della nozione di atto politico nell’ordinamento costituzionale italiano. Il commento affronta in chiave critica l’iter motivazionale della pronuncia, ribadendo la necessità di una stretta interpretazione della prerogativa e l’esclusione dall’ambito di operatività della stessa per atti per i quali non sia possibile rintracciare un sicuro fondamento del potere esercitato o nella Costituzione o in leggi dello Stato, in ragione dei principi costituzionali di uguaglianza e di legalità in materia penale; del diritto di difesa; della riserva di competenza legislativa statale esclusiva di cui all’art. 117 c. 2° lett. l) Cost. e della necessità di ricostruire l’ambito di applicazione della prerogativa alla luce della struttura della forma di governo e delle dinamiche di formazione dell’indirizzo politico fra Giunta e Consiglio che la caratterizzano.