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Indirizzi normativi nazionali

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Quali sono gli obblighi sull'OA da rispettare per i finanziamenti nazionali ed europei? Quali gli indirizzi in materia di scienza aperta?

Il Parlamento italiano, con la legge 7 ottobre 2013, n. 112 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 236 del 8-10-2013) che ha convertito con modificazioni il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, ha per la prima volta stabilito disposizioni normative in materia di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. In particolare i commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 112, emanati dal Governo italiano in applicazione della Raccomandazione della Commissione europea del 17 luglio 2012 , sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE), dispongono che:

[art. 4 comma 2] “I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L’accesso aperto si realizza:

a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

[art. 4 comma 2 bis] Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

[art. 4 comma 3] Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottano strategie coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica

[art. 4 comma 4] Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Decreto n. 9 del 25 Settembre 2020 BANDO Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019), introduce un articolo dedicato all’Open Access (art. 8). L’articolo era già presente nella prima versione del bando, pubblicato con Decreto n. 1 del 3 gennaio 2020. Per la prima volta l’esercizio di valutazione nazionale pone l’accento alla gestione dell’open access, ponendo una particolare attenzione agli articoli scientifici che abbiano fruito di finanziamenti pubblici per una quota almeno pari al 50%. Vengono messe in evidenza sia le modalità attraverso cui tali prodotti dovranno essere resi disponibili e le relative versioni degli articoli ammessi:

Articolo 8

Accesso Aperto (Open Access)

1. In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 1 comma 3 delle Linee Guida MIUR e tenuto conto di quanto

previsto dall’art. 4, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla Legge 7

ottobre 2013, n. 112, i prodotti sottoposti a valutazione dovranno essere resi disponibili secondo quanto di

seguito indicato:

a) nel caso di articoli scientifici relativi a risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al

50% con fondi pubblici e pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite

annue, attraverso accesso aperto tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in almeno una delle modalità

e dei formati di cui al comma 4, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le aree disciplinari scientificotecnico-mediche e entro 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali e, comunque, non oltre il 15 luglio 2022; sono esclusi da tale previsione i prodotti relativi a risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione che godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo

10 febbraio 2005, n. 30;

b) nel caso di articoli scientifici relativi a risultati di una ricerca finanziata per una quota inferiore al 50%

con fondi pubblici, ovvero con periodi di embargo superiori a quelli indicati alla lettera a), almeno

attraverso una delle seguenti modalità:

i. come previsto alla precedente lettera a) nel caso di accordo con la rivista che consenta la

ripubblicazione senza fini di lucro in accesso aperto;

ii. almeno con l’indicazione del metadato dell’articolo se non è possibile procedere come previsto al

punto i);

c) nel caso di monografie e degli altri prodotti della ricerca, almeno attraverso l’indicazione del metadato del

prodotto.

2. Al termine della VQR e comunque entro il 30 luglio 2022, l’ANVUR metterà a disposizione sul proprio sito

l’elenco di tutti i prodotti valutati e per ciascuno di essi riporterà i metadati previsti nella scheda di

accompagnamento per le singole tipologie.

3. Al fine di riportare l’URL corretto sarà cura di ogni Istituzione procedere, entro il 3 giugno 2022, a inserire le informazioni necessarie per consentire il collegamento ai prodotti della ricerca consultabili in accesso aperto indicando il collegamento corretto a uno degli archivi di cui al comma 4.

4. I prodotti di cui al comma 1, lettera a) e, laddove possibile in base agli accordi sottoscritti con gli editori, quelli

di cui alle lettere b) e c) dovranno essere resi disponibili in accesso aperto in almeno una delle seguenti

modalità:

a) Pubblicazione ad accesso aperto in Rivista o Volume;

b) Archivio di Ateneo ad accesso aperto;

c) Archivio disciplinare ad accesso aperto (es. PubMed, ArXiv, etc);

d) Documenti di Lavoro (serie);

e) Siti Web personali dei ricercatori.

e in almeno una delle seguenti versioni:

a) versione finale pubblicata (Version of Record, VoR);

b) versione manoscritta accettata per la pubblicazione (Author’s Accepted Manuscript, AAM);

c) versione inviata alla rivista per la pubblicazione (Submitted Version). 2019)


La Delibera 15 dicembre 2020, n. 74, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di approvazione del “Programma nazionale per la ricerca 2021-2027”, individua tra i nuovi approcci della ricerca la «Scienza aperta, innovazione aperta e società» (cfr. paragrafo 3.5.1), inoltre in più punti fa riferimento ai principi della scienza aperta e prevede una sezione dedicata al «Piano nazionale per la scienza aperta» (cfr. paragrafo 6.2). Da ciò scaturisce il D.R. Decreto Ministeriale n. 268 del 28-02-2022 che prevede l’adozione di un Programma Nazionale per la Scienza Aperta (PNSA) 2021-2027, pubblicato nell’estate del 2022. 

Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1082 del 10 settembre 2021, con il quale è stato adottato il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l’orientamento strategico per le politiche legate al tema delle Infrastrutture di Ricerca e definisce ed aggiorna le priorità nazionali. Il decreto prevede di ”Sfruttare il potenziale delle IR come principali promotori di Open Science, fornendo dati FAIR e Open certificati di qualità, sostenendo il loro contributo al successo e all'impatto dello European Open Science Cloud, rafforzando così la capacità delle IR di servire i loro utenti.” e fa un diretto riferimento all alla natura intrinseca di una Infrastruttura di ricerca, le sue politiche di accesso, che, per definizione, devono essere “open access”, ovvero la IR deve dare la possibilità, tramite procedure valutative, di svolgere attività di ricerca a chi ne fa richiesta, imputando, al massimo, costi strettamente connessi ai costi vivi di utilizzo, nel caso non avesse appositi fondi per un accesso “free”. Inoltre, questo criterio deve tener conto anche della FAIRNESS dei dati prodotti, della compliance con lo European Open Science Cloud.”

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Documento nel quale è possibile in più punti rintracciare come l’importanza della scienza aperta e della condivisione di dati, articoli, standard, procedure, strumenti ecc. sia una priorità di base anche nel programma nazionale delle infrastrutture di ricerca (IR). In più punti del programma si fa diretto riferimento all’open science e ai dati FAIR.  

Cfr. Paragrafo 3.2 “L’accesso”, pag. 9 “Con l’accesso aperto ai risultati (dati, articoli, standard, procedure, strumenti ecc.) e alle facility, dove svolgere e perfezionare la ricerca, le IR si impegnano a svolgere un ruolo rilevante nell'attuazione della Strategia sulla Scienza Aperta promossa dalla Commissione europea per migliorare la circolazione delle conoscenze e l'innovazione.” Paragrafo 3.4 “Il ruolo delle IR nell’innovazione e le Infrastrutture Tecnologiche”, pag. 13 “Un grande impatto sull'innovazione è atteso dall'apertura dei dati frutto della ricerca di eccellenza ben documentati e supportati da servizi affidabili ed efficaci, processo già avviato nei sistemi open science promossi in ambito EOSC.” Paragrafo 3.5 “Le IR nell’alta formazione” pag. 18 “Oltre che sede di formazione per Università, Enti di ricerca ed Industria, le IR sono anche sede di sviluppo di nuove competenze caratterizzate dalla multidisciplinarietà necessaria al funzionamento delle IR stesse. Questa varietà di competenze origina figure professionali correlate sia al mondo della ricerca (tipicamente ricercatore) che a quello dei servizi e della gestione (tecnologo o manager). Allo stato attuale, tali figure non sono previste dal sistema di ricerca nazionale. In tal senso, un buon esempio è rappresentato dall’Avviso per il finanziamento di progetti di rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca (D.D. n. 2595 del 24 dicembre 2019), nell’ambito del Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017, con riferimento al precedente PNIR ed in sinergia con gli interventi già operati nell’ambito dell’avviso di Potenziamento Infrastrutturale del PON RI 2014-2020 (D.D. n. 424 del 28 febbraio 2018). Tale Avviso, infatti, ha finanziato assegni e borse di ricerca, prevedendo attività inerenti alla gestione ed allo sviluppo della governance della IR, ma anche di promozione di reti di collaborazione, con una particolare attenzione all’addestramento in tema di open access e open data.” Paragrafo 4.1 “La prospettiva Europea”, 4.1.3 “Il White Paper dell’ESFRI (Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (European Strategy Forum on Research Infrastructures) ” pag. 16-17 “Il rinnovamento dell’ERA (Spazio Europeo della Ricerca (European Research Area) è fondamentale per la missione che l’Unione si trova ad affrontare e l'ESFRI ha fornito il suo contributo sulle modalità di promozione dell'ulteriore sviluppo di un sistema europeo di IR, ribadendo, nel White Paper, come le IR Europee siano decisive per la nostra capacità di compiere progressi scientifici e promuovere  l'innovazione e indirizzando, al contempo, una serie di messaggi chiave ai paesi membri, alla CE e alle IR circa le sfide da affrontare, tra le quali: § Rafforzare la posizione delle IR come pilastro dell’ERA, formando un ecosistema di IR robusto, sostenibile e integrato che punti all'eccellenza scientifica, fornisca servizi transnazionali, sostenga l'istruzione e lo sviluppo delle competenze. § Valorizzare il ruolo delle IR come un investimento veramente strategico, oltre i confini delle singole discipline, contribuendo alle agende strategiche europee e consentendo alla ricerca e all'innovazione europee di affrontare sfide sociali urgenti e complesse. § Sviluppare e sfruttare il potenziale delle IR europee come poli di conoscenza e innovazione, integrato nelle comunità locali, costituendo la base della competitività europea, con impatto regionale e raggio di azione globale. § Rafforzare ulteriormente la coerenza tra priorità e politiche europee, nazionali e regionali per lo sviluppo e il finanziamento delle IR § Sfruttare il potenziale delle IR come principali promotori di Open Science, fornendo dati FAIR e Open certificati di qualità, sostenendo il loro contributo al successo e all'impatto dello European Open Science Cloud, rafforzando così la capacità delle IR di servire i loro utenti. § Utilizzare meglio il potenziale dell'ESFRI per contribuire allo sviluppo di politiche e investimenti coerenti in Europa, in materia di IR, assicurando l'adeguata capacità a tal fine.” 5. “L’aggiornamento delle priorità nazionali” 5.1 “Definizione dei criteri” pag. 24-25 “Completezza delle politiche di accesso Tale aspetto è connesso alla natura intrinseca di una Infrastruttura di ricerca, le sue politiche di accesso, che, per definizione, devono essere “open access”, ovvero la IR deve dare la possibilità, tramite procedure valutative, di svolgere attività di ricerca a chi ne fa richiesta, imputando, al massimo, costi strettamente connessi ai costi vivi di utilizzo, nel caso non avesse appositi fondi per un accesso “free”. Inoltre, questo criterio deve tener conto anche della FAIRNESS dei dati prodotti, della compliance con lo European Open Science Cloud, attualmente nella fase di definizione dei criteri, nonché del numero di ricercatori italiani o stranieri che ne hanno avuto accesso.” 

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 200in attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione). Il Decreto fa un riferimento preciso anche ai dati della ricerca, includendoli tra quelli per cui è previsto oltre che necessario prevedere l’apertura ed il riutilizzo.

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«Art. 2 -bis. Il presente decreto si applica ai dati della ricerca conformemente alle condizioni di cui all’articolo 9 -bis .

c-septies) dati della  ricerca:  documenti  informatici,  diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel  processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunita' di  ricerca  come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca; 

«Art. 9 -bis (Dati della ricerca) 1. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, degli interessi commerciali, nonché della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dei diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici, anche attraverso l’archiviazione in una banca dati pubblica, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica. 3. I dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.». 


LINEE GUIDA AGIDLe Linee Guida sono previste dall’art. 12 del decreto legislativo n. 36/2006 come modificato dal decreto legislativo n. 200/2021, atto di recepimento della Direttiva 2019/1024 (cosiddetta Direttiva Open Data). Le Linee Guida hanno l’obiettivo di supportare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati nel processo di apertura dei dati e di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, attraverso indicazioni volte ad implementare le disposizioni e le modalità disciplinate dal Decreto citato. (Il testo non è ancora disponibile nella versione definitiva, dal 16 giugno al 17 luglio 2022 è stato sottoposto alla consultazione pubblica, i primi risultati sono stati presentati nel corso di un webinar in data 26 luglio 2022).

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Si riporta di seguito il paragrafo dedicato ai dati della ricerca:

 

4.4 Dati della ricerca 

I dati della ricerca sono definiti dal Decreto come “documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca”. 

Esempi di tale tipologia di dati sono forniti nella Direttiva: statistiche, risultati di esperimenti, misurazioni, osservazioni risultanti dall’indagine sul campo, risultati di indagini, immagini e registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. La Direttiva precisa anche che i dati della ricerca, come da definizione, sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. 

SI DEVE 

REQUISITO[1] 9: dlgs36-2006/opendata/req/research/free 

I dati della ricerca DEVONO essere resi disponibili gratuitamente per il riutilizzo per fini commerciali o non commerciali. 

I dati da considerare sono quelli che rappresentano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e resi pubblici, anche attraverso l’archiviazione in una banca dati pubblica gestita a livello istituzionale o su base tematica, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca. 

Nel processo di identificazione dei dati della ricerca da rendere disponibili per il riutilizzo è necessario tenere conto della protezione dei dati personali, degli interessi commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti di proprietà industriale. 

Il Decreto dispone che i dati della ricerca DEVONOrispettare i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità che rappresentano i 4 principi del framework FAIR (Findable - Accessible - Interoperable - Reusable). Di seguito le indicazioni per adempiere a tale disposizione. 

 

Findable (Reperibile) - Il primo requisito da rispettare per garantire il riutilizzo dei dati è di rendere i dati reperibili da macchine ed essere umani. Per fare questo, dovrebbero essere resi disponibili i metadati attraverso una risorsa consultabile online e dovrebbe essere assegnato un identificatore persistente a dati e metadati. 

SI DEVE 

REQUISITO 10: dlgs36-2006/opendata/req/research/findable 

Per rendere i dati reperibili è necessario: 

  • documentare i dati con metadati dettagliati secondo il Requisito 15 e il Requisito 16; 
  • assegnare a dati e metadati un identificatore univoco e persistente (per es. DOI); 
  • rendere disponibili online i metadati attraverso una risorsa consultabile, come per esempio un catalogo o un repository, seguendo il Requisito 29 e il Requisito 30; 
  • specificare l’identificatore del dato nei metadati seguendo le indicazioni presenti nei documenti di cui al Requisito 15 e al Requisito 16. 

 

Accessible (Accessibile) - Deve essere possibile per essere umani e macchine accedere ai dati attraverso protocolli standard e aperti. 

SI DEVE 

REQUISITO 11: dlgs36-2006/opendata/req/research/accessible 

Per rendere i dati accessibili è necessario: 

  • consentire l’accesso a dati e metadati a partire dall’identificatore univoco e persistente assegnato; 
  • utilizzare protocolli standardizzati e aperti (per es. https); 
  • rendere sempre disponibili i metadati anche quando i dati non sono accessibili (o perché sono applicati meccanismi di autenticazione e autorizzazione all’accesso o perché non più disponibili). 

 

Interoperable (Interoperabile) - Dati e metadati devono poter essere combinati con altri dati e/o strumenti. Per questo, devono essere conformi a formati e standard riconosciuti. 

SI DEVE 

REQUISITO 12: dlgs36-2006/opendata/req/research/interoperable 

Per rendere i dati interoperabili è necessario: 

  • fornire i dati in formato aperto secondo i requisiti definiti nelle presenti Linee Guida; 
  • utilizzare gli standard pertinenti per i metadati coerentemente con il Requisito 15 e il Requisito 16; 
  • utilizzare, ove possibile, vocabolari controllati, parole chiave, thesauri e ontologie; 
  • inserire riferimenti qualificati ad altri dati o metadati. 

 

Reusable (Riutilizzabile) - I dati devono essere ben documentati in modo che possano essere interpretati correttamente, replicati e/o combinati anche in contesti diversi. Ai dati, inoltre, bisogna assegnare una licenza chiara e accessibile in modo che si possa capire che tipo di riutilizzo è consentito. 

SI DEVE 

REQUISITO 13: dlgs36-2006/opendata/req/research/reusable 

Per rendere i dati riusabili è necessario: 

  • rendere disponibili dati accurati e ben descritti con molti attributi pertinenti; 
  • assegnare ai dati una licenza d’uso chiara e accessibile secondo il Requisito 20 e il Requisito 21; 
  • rendere chiaro come, perché, quando e da chi i dati sono stati creati e processati; 
  • seguire i pertinenti standard di dominio per dati e metadati (v., per questi ultimi, Requisito 15 e Requisito 16). 

La necessità che i dati della ricerca seguano e siano conformi ai principi FAIR è ribadita anche dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, che considera tale conformità come uno degli “strumenti” per l’attuazione della scienza aperta. Si legge: “I dati come tutti i risultati della ricerca devono innanzitutto essere conformi ai criteri FAIR e cioè essere reperibili tempestivamente, accessibili su richiesta, interoperabili e comunque riusabili con le opportune regole, strumenti e risorse. I criteri FAIR sono la base per la fruizione e il riutilizzo di dati di diversa provenienza tematica e metodologica. Fare in modo che la produzione di dati FAIR diventi lo standard di riferimento per i risultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche comporta un’innovazione sostanziale nella prassi scientifica sia a livello di produzione dei dati sia a livello della fruizione dei medesimi per elaborare nuove conoscenze. Si tratta di evoluzione delle prassi della ricerca (utilizzo di informazioni esistenti, sviluppo della multidisciplinarietà e della interdisciplinarità, collaborazione formale e informale) validazione e valutazione dei risultati. Essa apre anche nuove prospettive di innovazione tecnologica (acquisizione automatica di dati FAIR ove possibile e sviluppo di servizi digitali per la cura, l’archiviazione, l’accesso, l’analisi e la fruizione di risorse di calcolo)”. 

In tema di politiche di accesso aperto, il PNR include il “Piano nazionale per la scienza aperta” (non ancora adottato) che ha tra i suoi obiettivi, tra l’altro, l’accesso aperto, appunto, agli strumenti di produzione della ricerca, ai dati generati e alle pubblicazioni scientifiche nonché il sostegno all’accesso ai dati FAIR. 

Un ruolo essenziale nell’attuazione della strategia sulla scienza aperta e delle politiche di accesso aperto è svolto dalle infrastrutture di ricerca, oggetto del “Piano nazionale per le Infrastrutture di Ricerca” (parte integrante, anch’esso, del PNR), a cui si rimanda per tutti gli aspetti che possono avere un impatto sull’applicazione del Decreto con riferimento alle banche dati pubbliche, gestite a livello istituzionale o su base tematica, necessarie per l’archiviazione dei dati della ricerca da rendere disponibili per il riutilizzo. 

SI DOVREBBE 

Raccomandazione 3: dlgs36-2006/opendata/req/research/fair 

Ove possibile, i principi FAIR dovrebbero essere seguiti e applicati per tutte le tipologie di dati, non solo per quelli della ricerca. 


Focus sulla valutazione della ricerca in Italia

Dal sito ANVUR:

L’ANVUR in data 6 ottobre 2022 ha sottoscritto l’Agreement on reforming research assessment, che costituisce il documento programmatico iniziale per una discussione sulla ridefinizione delle strategie e metodologie per la valutazione delle attività di ricerca, da condurre attraverso un percorso comune e condiviso a livello internazionale. In questo senso la partecipazione dell’Agenzia alla Coalition internazionale che si sta definendo è un ulteriore elemento che testimonia la forte volontà dell’Agenzia di partecipare attivamente alle iniziative di respiro internazionale su un tema centrale della sua attività. La decisione, assunta dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR nella seduta del 3 ottobre 2022, rappresenta un punto di partenza per le attività che l’Agenzia dovrà sviluppare per la definizione di regole comuni a livello internazionale a partire da questo documento programmatico. La firma giunge al termine di un percorso di partecipazione attiva e di confronto intrapreso attraverso la partecipazione del prof. Menico Rizzi, componente del Consiglio Direttivo con delega alla ricerca sulla valutazione e rappresentante dell’Agenzia in seno alla Coalition internazionale.