D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Agg. G.U. 06/06/2006
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 28 maggio 1997, n. 31;
- Ministero del tesoro: Circ. 4 gennaio 1996, n. 661; Circ. 7 gennaio 1997, n.
726;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 10 febbraio 1997, n. 91; Circ. 12
marzo 1997, n. 163; Circ. 24 gennaio 2000, n. 22;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 8 febbraio 1996, n. 176; Circ. 12 febbraio 1996, n.
1247; Circ. 13 febbraio 1996, n. 173; Circ. 22 febbraio 1996, n. 1258; Circ. 28
febbraio 1996, n. 134; Circ. 12 marzo 1996, n. 2171; Circ. 25 marzo 1996, n.
2618; Circ. 15 aprile 1996, n. 2075; Circ. 16 settembre 1996, n. 7083; Circ. 9
ottobre 1996, n. 7181; Circ. 20 novembre 1996, n. 8665; Circ. 12 dicembre 1996,
n. 9164; Circ. 17 dicembre 1997, n. 7326.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 2, L. 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle
carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28
aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente regolamento:
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Capo I - Modalità di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso -
Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione della commissione
esaminatrice - Adempimenti della commissione esaminatrice
1. Modalità di accesso.
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed
esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di
qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli
uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio
richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di
lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite
dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. È fatto salvo
quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 (2).
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la
imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove
necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare
forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29
dicembre 1988, n. 554 (3).
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(2) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4
febbraio 1997, n. 28).
(3) Riportata al n. A/LIII.
2. Requisiti generali.
1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i
soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti
appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie
generale n. 61;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati
appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il
limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni
di età (3/a). Il limite di età di 40 anni (3/a) è elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente (3/b);
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella
legge 2 aprile 1968, n. 482 (4), e successive modifiche ed integrazioni, e per
coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di
personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55
anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo
di età è di 50 anni;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a
tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario
di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (5).
Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda;
per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a
riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (6)
(6/a);
3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente.
2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria
gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori
requisiti.
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato
politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6/b).
4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione
ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle
obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità
all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7).
6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è
richiesto il solo diploma di laurea.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione.
7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di
essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo (7/a).
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(3/a) La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è
più soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle
singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, L. 15
maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(3/a) La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è
più soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle
singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, L. 15
maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(3/b) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(4) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(5) Riportata alla voce Forze armate.
(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(6/a) La lettera d) così sostituisce le originarie lettere d) ed e) per effetto
dell'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(6/b) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(7) Riportato al n. A/LXV.
(7/a) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4
febbraio 1997, n. 28).
3. Bando di concorso.
1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo
amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
(7/b).
2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione
delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle
prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie
oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la
votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti
soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i
titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti
riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli
comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate
categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della
legge 10 aprile 1991, n. 125 (8), che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7), così come modificato dall'art. 29 del
D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata
dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti (8/a).
4. Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione,
indicano, in ordine di preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se
vincitori, intendono essere assegnati. Essi possono dichiarare di concorrere
solo per posti di alcune amministrazioni.
5. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in
numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono
assegnati ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo
l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
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(7/b) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(8) Riportata alla voce Lavoro.
(7) Riportato al n. A/LXV.
(8/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
4. Presentazione delle domande di ammissione.
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente
negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione
di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della
scadenza del termine per la presentazione delle domande (8/b).
2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando
di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire.
4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
5. [La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di
esclusione, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4
gennaio 1968, n. 15] (9) (9/a).
6. [Per i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni è sufficiente il
visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari, quello
del comandante del reparto presso il quale prestano servizio] (9/b).
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(8/b) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4
febbraio 1997, n. 28).
(9) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.
(9/a) Comma abrogato dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti generali.
(9/b) Comma abrogato dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti generali.
5. Categorie riservatarie e preferenze.
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del
presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari
categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti
messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da
riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna
categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne
siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti
riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore
riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (10), e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili
professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli
appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali
dei posti messi a concorso (11);
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi
dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli
ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
hanno terminato senza demerito la ferma biennale (11).
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità
di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito
di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra (11);
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra (11);
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o
privato (11);
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non
meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma (11/a).
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età (11/b).
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(10) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(11) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(11) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(11) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(11) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(11) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(11/a) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno
1995, n. 151.
(11/b) L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art.
2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono,
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.
6. Svolgimento delle prove.
1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati
almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale
comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami (11/c).
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni
festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (12), nei giorni di
festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei
giorni di festività religiose valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
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(11/c) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(12) Riportata alla voce Enti di culto.
7. Concorso per esame.
1. I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in
almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico
ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una
lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma,
in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre
indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente;
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in
due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una
prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre
indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per
l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore
consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili
professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il
bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi
tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove
pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei
candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione
predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I
contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le
quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base
di programmi elaborati da esperti in selezione (12/a).
3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel
colloquio.
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(12/a) Comma aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4
febbraio 1997, n. 28).
8. Concorso per titoli ed esami.
1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso
per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei
criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati (12/b).
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a
10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo
agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e
7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
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(12/b) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
9. Commissioni esaminatrici.
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti
sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di
concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli
altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (12/c).
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti
nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art.
6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo
dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata
impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra
citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare,
sono così composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e
superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato
di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con
funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava
qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per
gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può
essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro
ente territoriale (12/d);
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un
dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle
materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento,
relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 (13), e successive modifiche ed integrazioni: da un
dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto
della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
appartenente alla sesta qualifica o categoria (13/a).
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami
possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano
sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un
numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500 (12/c).
4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere
scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il
servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati.
L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di
servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di
pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente
quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle
sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli
effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo
possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per
le materie speciali (13/b).
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna
sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero
da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore
all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore
alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta
qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono
scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate
esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati
residenti in altra sede.
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(12/c) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(12/d) Lettera così sostituita dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693
(Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(13) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(13/a) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(12/c) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(13/b) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
10. Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice.
1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per
qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano
dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
------------------------
11. Adempimenti della commissione.
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il
numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo
rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità
tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile.
2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami
hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più
sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati
esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal
segretario.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le
sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza
fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della
loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra
loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego
contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema
da svolgere.
5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di
effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla
data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere
giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata
relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto
all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della
funzione pubblica.
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12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.
1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le
modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse,
immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti
da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte (13/c).
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli
deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove
orali (13/c).
3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (14), con le modalità ivi
previste.
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(13/c) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(13/c) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(14) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
13. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che
con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su
carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione
esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un
componente del comitato di vigilanza (14/a).
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri
o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di
legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di
concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso
dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato,
in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza
delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti
necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che
l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
------------------------
(14/a) Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
14. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove
scritte.
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di
eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola
contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né
altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il
proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo
chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande
che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di
vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato
di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo
che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta
stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente
l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta
staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione,
le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non
oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso
numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata.
Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di
vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel
luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati
presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di
essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle
anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa
deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio
di tutti gli elaborati dei concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da
quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal
presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico
raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della
commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.
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15. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie.
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione
esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno
un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (15) o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini (15/a).
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è
approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità
competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche
amministrazioni ed è immediatamente efficace.
5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione
interessata.
6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono
pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente (15/b).
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto
mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al
concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del
comparto scuola (15/c).
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(15) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(15/a) Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(15/b) Comma aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4
febbraio 1997, n. 28).
(15/c) Vedi, anche, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
16. Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso
espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva,
preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire
dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali
risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale
documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne
siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni.
2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n.
482 (15), che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria
tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482
(15/d), risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia
al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
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(15) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(15/d) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
17. Assunzioni in servizio.
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata
convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti
in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale
risultano vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata in ragione
della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in
sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono
immediatamente esecutivi.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei candidati
vincitori assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei diciotto mesi di validità
della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.
3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei
casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per
un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo, non possono essere
nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In
ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la
sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della
qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo
consenta espressamente.
4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il
termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio,
per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti
economici decorrono dal giorno di presa di servizio (15/e).
------------------------
(15/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
18. Compensi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i
compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle
commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza.
2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni
triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita,
rilevate secondo gli indici ISTAT.
------------------------
18-bis. Norme di indirizzo per gli enti locali.
1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3,
dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17
costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo (15/f).
------------------------
(15/f) Aggiunto dall'art. 13, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4
febbraio 1997, n. 28).
Capo II - Concorsi unici
19. Concorsi unici.
1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti
locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed
enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano,
mediante ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono essere
autorizzate a svolgere direttamente i concorsi.
------------------------
20. Concorsi circoscrizionali e sedi di esami.
1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province,
sono banditi, per i posti ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per
l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria, fatta salva la
facoltà di parteciparvi per tutti i cittadini.
2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate,
qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario (15/g).
------------------------
(15/g) Vedi, anche, la Dir. Min. 26 febbraio 2002.
21. Adempimenti per il concorso unico.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, procede a selezionare un numero di vincitori pari alle esigenze
programmate, per un biennio.
2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base di
comunicazioni delle amministrazioni relative alle necessità di personale per il
biennio successivo, fissa il contingente di posti da coprire mediante i
vincitori del concorso.
3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, indice il concorso da svolgere durante
l'anno.
4. Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono utilizzare il
contingente di un concorso solo dopo l'esaurimento della graduatoria del
concorso precedente.
5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al triplo del numero
costituente il contingente, si procede alla pre-selezione dei concorrenti
mediante il ricorso a prove psico-attitudinali o anche congiunte a valutazione
del titolo di studio in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo dei
posti messi a concorso.
6. Il reclutamento del personale per determinati profili professionali,
individuati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può
avvenire, con l'ausilio di strumenti automatizzati, mediante selezione volta ad
accertare la professionalità richiesta, con riguardo alle mansioni del profilo
professionale per il quale è espletato il concorso.
------------------------
22. Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni.
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale
relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo
professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del
Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni
legislative in materia la richiedano.
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Capo III - Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai
sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (16)
23. Campo di applicazione.
1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le
qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste
di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56 (16), che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti
previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati
numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle
liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la
licenza elementare anteriormente al 1962.
3. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche di
sede diversa da quella di residenza.
4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale
militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali,
oppure, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni
interessate, e per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio
regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della
regione.
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(16) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(16) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
24. Iscrizione nelle liste.
1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a
categorie, qualifiche e profili generici e diverse graduatorie per categorie,
qualifiche e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali
l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di
qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi,
anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base degli
elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati
uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi
indicati.
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:
a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici
periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e
pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide
con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti
nella graduatoria della selezione stessa;
b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito
territoriale è compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa
provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di
tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate;
c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le
sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento
autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle
sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di
qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio
nazionale.
3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione
di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (17), il possesso dei
requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle
ipotesi di esclusione. È comunque riservato all'amministrazione o ente che
procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei
modi di legge.
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge
31 maggio 1975, n. 191 (18), come sostituito dall'art. 19 della legge 24
dicembre 1986, n. 958 (18), debbono produrre alle sezioni circoscrizionali per
l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari
competenti. La sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco
dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste
di collocamento.
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove
selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori
iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la
copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari
dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (18), eventualmente dagli
stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure
previste dal presente decreto.
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato,
i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria
disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non
risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al
relativo tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano,
con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate
graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti
rapporti.
6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione
circoscrizionale per l'impiego (18/a).
7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle
graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.
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(17) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di
firme.
(18) Riportata alla voce Forze armate.
(18) Riportata alla voce Forze armate.
(18) Riportata alla voce Forze armate.
(18/a) Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4
febbraio 1997, n. 28).
25. Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico.
1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche
periferica, compresa in quella di competenza di una sola sezione
circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio
dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica
di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione
circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della
richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a
selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria
degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche
periferica, compresa in quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali per
l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di un numero di
lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere
trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia,
ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in
cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino,
sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate,
apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni
medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria
unica è resa pubblica mediante affissione all'albo degli uffici e delle sezioni
interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato
impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l'ordine
della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da
ricoprire. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già
avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre
amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta (18/b).
3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva
prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella
richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi
diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (19),
come modificato dall'art. 19, legge 24 dicembre 1986, n. 958 (19).
------------------------
(18/b) Periodo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff.
4 febbraio 1997, n. 28).
(19) Riportata alla voce Forze armate.
(19) Riportata alla voce Forze armate.
26. Assunzioni nelle sedi centrali.
1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a
carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse
categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1° febbraio di ogni anno,
segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e
profilo professionale.
3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità
e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo
professionale e per amministrazione, nonché l'aliquota di posti riservati.
5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni
caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della
sezione circoscrizionale per l'impiego d'iscrizione, attestante l'iscrizione
nelle liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la
posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione può essere
apposta anche in calce alla domanda.
6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di
lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio
attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono
evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.
7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando
di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori
possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da
errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni
successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di
precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I
lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.
8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere
tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare
amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le
medesime modalità indicate nel presente articolo.
------------------------
27. Selezione.
1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle
prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di
graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero
in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a
quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e
profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle
singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità
stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di
professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve
procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 (20).
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del
lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione
comparativa.
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o
non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano
più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei
posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa
graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da
parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono
precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o
dell'ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla
completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di
avviamento o nel bando di offerta di lavoro.
------------------------
(20) Riportata alla voce Lavoro.
28. Assunzioni in servizio.
1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad
immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o
per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria
integrata.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i
lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di
offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.
------------------------
Capo IV - Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti
e modalità (21)
29. Campo di applicazione.
1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei
soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (22), come
integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (23), avvengono
secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.
------------------------
(21) Titolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 (Gazz.
Uff. 30 luglio 1997, n. 176).
(22) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(23) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
30. Modalità di iscrizione e requisiti.
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di
iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La
domanda deve essere munita della necessaria documentazione, concernente la
sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed
attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in
relazione all'occupazione cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per
coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di mutilazione o di
invalidità, non è di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro
o alla sicurezza degli impianti.
2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione
negli appositi elenchi formati dall'ufficio provinciale del lavoro devono
dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (24), il possesso dei
requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla
normativa vigente.
3. È comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione
la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di
legge.
4. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili
professionali o qualifica o categoria nelle quali è prevista l'assunzione.
5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi
previo accertamento del grado di invalidità.
------------------------
(24) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di
firme.
31. Graduatorie.
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie
sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del
lavoro (24/a) secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.
2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni
provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno
e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della
pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al
presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire
dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per
il collocamento obbligatorio, stabilisce criteri generali che prevedano la
cancellazione o eventuali penalizzazioni del punteggio di graduatoria nei
confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, rinunciano
all'avviamento a selezione (25).
------------------------
(24/a) L'art. 5, comma 2, D.M. 22 agosto 2000 ha disposto che, per effetto
dell'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, il "Servizio delle politiche del
lavoro" della direzione provinciale del lavoro assume la denominazione di
"Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro".
(25) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 30
luglio 1997, n. 176).
32. Modalità di assunzione.
1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici,
anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione
provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede
presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono
essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile,
avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente
ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria
di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente
interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed
il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro
entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere
avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di
cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad
accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene
l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione
provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia
a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la
direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a
selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello
corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui
all'articolo 9, comma 1, (25/a) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere
richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima
di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi,
qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario
deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro
- servizio politiche del lavoro (25/b) a cura dell'ente che ha richiesto
l'accertamento (26).
------------------------
(25/a) Si tenga presente che l'art. 9, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, qui
richiamato, è stato abrogato dall'art. 22, L. 12 marzo 1999, n. 68.
(25/b) L'art. 5, comma 2, D.M. 22 agosto 2000 ha disposto che, per effetto
dell'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, il "Servizio delle politiche del
lavoro" della direzione provinciale del lavoro assume la denominazione di
"Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro".
(26) Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 30
luglio 1997, n. 176).
Tabella (27)
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.
a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e
determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare.
Le persone a carico da considerare sono:
1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
2) figlio minorenne convivente e a carico;
3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se
studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a
carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanentemente inabile al
lavoro;
4) fratello o sorella minorenne convivente e a carico.
b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la
condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare
dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.
c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di
iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
d) Grado di invalidità.
B) Valutazione degli elementi.
A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +1000 riferito alla
data convenzionale del mese di aprile 1988; su tale punteggio base sono da
operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire
per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si
fa riferimento, senza considerare le frazioni:
I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti -1;
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data
convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base
per ogni mese: punti +1;
III) per ogni persona a carico: punti -12;
IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al
lavoratore:
fino a L. 1.000.000 punti 0;
da L. 1.000.001 fino a L. 2.000.000 punti + 1;
da L. 2.000.001 fino a L. 3.000.000 punti + 2;
da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000 punti + 3;
da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000 punti + 6;
da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000 punti + 12;
da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000 punti + 18;
da L. 7.000.001 fino a L. 8.000.000 punti + 24;
da L. 8.000.001 fino a L. 9.000.000 punti + 36;
da L. 9.000.001 fino a L. 10.000.000 punti + 48;
per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.
V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi:
+-------------+-----------+----------------------+-----------+
| Percentuale | Punteggio | Invalidi di guerra | Punteggio |
| invalidante | | e servizio categorie | |
+-------------+-----------+----------------------+-----------+
| 91-100% | - 28 | 1ª cat. | - 28 |
| 81- 90% | - 24 | 2ª cat. | - 24,5 |
| 71- 80% | - 20 | 3ª cat. | - 21 |
| 61- 70% | - 16 | 4ª cat. | - 17,5 |
| 51- 60% | - 11,5 | 5ª cat. | - 14 |
| 41- 50% | - 7,5 | 6ª cat. | - 10,5 |
| 33- 40% | - 3,5 | 7ª cat. | - 7 |
| | | 8ª cat. | - 3,5 |
Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31
dicembre di ciascun anno.
Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori
disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in
graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non
computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con
punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria
secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in
ordine decrescente di data di nascita.
------------------------
(27) Così sostituita dalla tabella allegata al D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246
(Gazz. Uff. 30 luglio 1997, n. 176).
fp06-gr06