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Registro dei "Beni Durevoli" (art. 42 bis del regolamento vigente)

14-nov-2011

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Per poter rispondere alle esigenze previste dall art. 42 bis c.3 del nuovo regolamento vigente, è stato adeguato il software, utilizzato per la registrazione informatizzata dei beni.
Pertanto, anche i beni durevoli (art. 42 bis
), non appartenenti a una universalità di mobili - che a differenza saranno inventariati, secondo le modalità descritte dall'art.42 quater, dovranno essere registrati informaticamente nel libro "PR5".


Gli utenti dovranno:
A) utilizzare il numeratore inventariale "NOINV";
B) utilizzare l'apposito libro inventariale "PR5";
 

 

 

 

Precisazioni:

-         I beni inscritti nel registro dei beni durevoli, non dovranno essere inseriti nei Buoni di Carico;

-         I beni inscritti nel registro dei beni durevoli, non dovranno avere alcuna identificazione inventariale, come indicato dall'art. 41 quinquies c.1 punto 2 del regolamento;

-         I beni bibliografici (art. 43 bis), qualunque sia il loro valore, non sono assimilabili ai beni durevoli e dovranno essere sempre inventariati nell'apposito registro (PR2), come indicato dall'art. 41 quinquies c.1 punto 4 del regolamento.