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Legge 3 agosto 1985, n. 429

18-apr-2017

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La Camera  dei  deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

  1. I contributi richiesti agli studenti dalle universita' e dagli istituti  superiori  ai  sensi  dell'articolo 11, ultimo comma, della legge   18  dicembre  1951,  n.  1551,  sono  utilizzati  secondo  le disposizioni della presente legge.

  2.Presso   ciascuna   universita'  e'  costituita  una  apposita commissione   del   consiglio   di   amministrazione,   composta  dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione stesso e  da  pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei  fondi  destinati  alle  iniziative  e alle attivita' culturali e sociali   attinenti   alla   realta'   universitaria   proposte  alla commissione  stessa  da  associazioni  studentesche rappresentate nei consigli  di  facolta'  o da altre associazioni o gruppi di almeno 50 studenti, in corso o fuori corso da non piu' di un anno.

  3.  Una  quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, e'  destinata  ad  iniziative  ed  attivita' sportive universitarie.

L'utilizzazione  di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al  potenziamento  e  alla  costruzione  di  impianti  sportivi  e  a manifestazioni  sportive  universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, e' affidata dal consiglio di amministrazione, sentito il  comitato  di  cui  alla  legge  28  giugno  1977, n. 394, ad enti legalmente  riconosciuti,  che perseguono come finalita' la pratica e la   diffusione  dello  sport  universitario  e  l'organizzazione  di manifestazioni   sportive  universitarie  a  carattere  nazionale  ed internazionale.

  4.  I  fondi  precedentemente accantonati dalle universita' e dagli istituti  superiori  sono  utilizzati per le finalita' della presente legge  in  base  a  piani  pluriennali  approvati  dal  consiglio  di amministrazione, con facolta' del consiglio di amministrazione stesso di  determinare  la  quota  da  riservare  alle  finalita'  di cui al precedente  comma, in misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.

  5.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione emana, entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.

  6.  Nelle  libere  universita'  nelle  quali  non  e'  prevista  la partecipazione  degli  studenti  al  consiglio  di amministrazione la componente  studentesca  nella commissione di cui al secondo comma e' costituita   dai  rappresentanti  degli  studenti  nel  consiglio  di amministrazione della opera universitaria.

La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

  Data a Roma, addi' 3 agosto 1985

 

                                         COSSIGA

              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

                                                                                                          Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 NOTA

 Nota all'articolo unico, comma 1:

Il testo  dell'art.  11,  ultimo  comma,  della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e' il seguente: "E' consentito alle universita' e agli istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1.000 per ciascun  studente  in corso e fuori corso, per le attivita' assistenziali e sportive   delle    organizzazioni rappresentative studentesche"