SBA-Unipa SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO
Università degli studi di Palermo
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      Il testo di questo Regolamento è stato elaborato dal Comitato
per il Coordinamento del Sistema Bibliotecario ed è stato approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 luglio 2006.
     Per essere operativo sarà pertanto oggetto di  esame da parte del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua specifica competenza.
 

 

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELL' ATENEO DI PALERMO

 

Art. 1 FINALITA’ DEL SISTEMA

Il Sistema Bibliotecario dell'Ateneo di Palermo (S.B.A.) si propone di offrire gli strumenti idonei per soddisfare le esigenze informative e documentarie dei suoi utenti, assicurando lo sviluppo e il coordinamento dell'acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio librario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni mediante l'impiego di tecnologie innovative.

Il Sistema persegue i seguenti scopi:

·                    porre a disposizione degli utenti strumenti di documentazione e di conoscenza;

·                    promuovere e partecipare a progetti comuni con altre istituzioni, al fine di inserire nel contesto nazionale ed europeo le istituzioni bibliotecarie e documentarie dell’Ateneo.

Al S.B.A. sovrintende un Comitato di coordinamento, eletto dal Senato Accademico. Il Comitato è presieduto da un Delegato del Rettore ed è composto come prevede l’art. 43 dello Statuto dell’Università di Palermo.

  

Art. 2 COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Il Sistema Bibliotecario dell’Ateneo di Palermo si articola in:

·           Comitato di Coordinamento

·           Dipartimento del Sistema Bibliotecario di Ateneo

·           Biblioteche di area

·           Biblioteche

  

Art. 3 COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato definisce le linee di sviluppo ed esercita compiti di indirizzo, supervisione e coordinamento di tutte le attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

In particolare

1.- approva il piano pluriennale di sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo e lo trasmette al Senato Accademico

2.      formula proposte agli organi di governo di Ateneo in ordine a:

·                    assegnazione di risorse umane e finanziarie al Sistema bibliotecario;

·                    criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie fra le biblioteche;

·                    costituzione e accorpamenti di biblioteche;

·                    coordinamento di servizi tra biblioteche e integrazioni funzionali con fondi librari;

·                    creazione di servizi centralizzati e di centri di documentazione;

·                    tariffe dei servizi all’utenza da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

·                    regolamento quadro dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo;

·                    regolamenti dei servizi proposti da biblioteche e centri di documentazione

·                    convenzioni e proposte di collaborazione con altri Enti.

 

 Art. 4 DIPARTIMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

L’unità organizzativa e gestionale del Sistema è il Dipartimento del S.B.A. che attua le deliberazioni del Comitato di Coordinamento.

Compiti del Dipartimento sono:

·          lo sviluppo dei servizi di informazione bibliografica e di documentazione;

·          la formazione del personale del S.B.A. e la sua distribuzione in relazione alle esigenze di funzionamento

·          la misurazione e valutazione dei servizi erogati dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.

 

Il Dipartimento del S.B.A. si articola nei seguenti settori:

·        Catalogo bibliografico e trattamento del materiale

·        Editoria elettronica

·        Risorse elettroniche

·        Progetti speciali

·        Servizi, Misurazione e valutazione

 affidati a personale appartenente alla categoria delle Elevate Professionalità dell’area funzionale delle biblioteche.

 

 Art. 5 DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Il Dirigente del Dipartimento del S.B.A. sovrintende alla realizzazione dei programmi ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Direttore Amministrativo, indicati dal Comitato di coordinamento del S.B.A. Esplica una generale attività di coordinamento, programmazione e valutazione nei confronti del personale bibliotecario e risponde del buon funzionamento delle strutture del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Per l’espletamento delle sue funzioni il dirigente dispone delle risorse finanziarie attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

 

Il Dirigente ha le seguenti funzioni:

·          distribuisce le risorse di personale in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e alla realizzazione di progetti di sviluppo del S.B.A. secondo criteri di mobilità e di flessibilità organizzativa;

·          predispone il Piano strategico di sviluppo pluriennale, il Piano di formazione di base e specialistica, il Rapporto annuale sullo stato del Sistema Bibliotecario di Ateneo;

·          effettua la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei servizi bibliotecari;

·          formula agli organi competenti ogni proposta utile allo sviluppo e alla organizzazione delle attività bibliotecarie;

·          cura la partecipazione del S.B.A. a progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali concernenti le biblioteche.

 

Il Dirigente viene nominato per un triennio dal Direttore amministrativo almeno fra gli appartenenti alla categoria delle Elevate Professionalità dell’area funzionale delle biblioteche con comprovate competenze professionali e responsabilità pluriennali di strutture organizzative complesse nel settore. Il Dirigente del Dipartimento può essere riconfermato.

Il Dirigente è componente di diritto del Comitato di coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

 

 Art. 6 LE BIBLIOTECHE DI AREA

Le biblioteche di area sono strutture con finalità organizzative e gestionali per ciascuna delle seguenti aree disciplinari:

1. Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche, scienze chimiche

2. Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie

3. Scienze mediche e biomediche

4. Architettura e  ingegneria

5. Scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

6. Scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali.

 

Nello specifico garantiscono:

·           copertura catalografica e bibliografica coordinata per le discipline afferenti

·           omogeneità dei servizi all’utenza

·           coordinamento dell’acquisizione e dell’accesso alle risorse digitali

·           interventi di conservazione del patrimonio storico dell’area

Esse sono costituite dall'insieme delle biblioteche, dai nuclei bibliografici e dalle raccolte documentarie di un ambito disciplinare.

Il programma annuale di sviluppo del patrimonio bibliografico e l’indirizzo scientifico di ogni Biblioteca di Area è formulato da un Consiglio, composto:

·          dal Direttore della Biblioteca di area;

·          da un Docente per ciascuna biblioteca afferente all’Area;

·          da un Bibliotecario per ciascuna biblioteca afferente all’Area, eletto tra il personale bibliotecario della struttura;

·          da 3 a 5 studenti delle Facoltà afferenti all’Area, in rapporto al numero di iscritti.

La direzione delle Biblioteche di Area è affidata a personale appartenente alla categoria delle Elevate Professionalità dell’area funzionale delle biblioteche.

Il Senato Accademico delibera su proposta delle Facoltà, dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali, l’afferenza delle singole biblioteche ad una biblioteca di area.

I patrimoni documentari rimangono ubicati presso le relative sedi, salvo diversa deliberazione del Consiglio scientifico della Biblioteca di area, su proposta degli organi collegiali delle unità ad essa afferenti.

 

 Art. 7 LE BIBLIOTECHE

Le Biblioteche sono punti di servizio per l'utenza, con le caratteristiche dimensionali e organizzative di cui al successivo art. 11, ubicati presso le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri interdipartimentali, con la funzione primaria di :

·             fornire specifici servizi bibliografici (consultazione, prestito, informazione bibliografica) caratterizzandosi come unità specialistiche di fruizione;

·             programmare lo sviluppo del patrimonio del loro ambito disciplinare.

 

Ai fini di una razionalizzazione delle risorse e per una migliore organizzazione dei servizi due o più biblioteche possono confluire in un’unica struttura gestionale.

Ogni biblioteca può dotarsi di un Consiglio secondo modalità previste dagli organi collegiali delle strutture di appartenenza.

La direzione e/o la responsabilità delle Biblioteche è affidata a personale appartenente alla categoria D dell’area funzionale delle biblioteche.

 

 Art. 8 I NUCLEI BIBLIOGRAFICI

I nuclei bibliografici sono costituiti da patrimoni documentari di dimensioni e caratteristiche organizzative non rispondenti ai parametri indicati dall’art. 11. Ai soli fini della fruizione dei patrimoni essi, su delibera degli organi collegiali della struttura di appartenenza, sono accorpati ad una biblioteca o possono accorparsi tra di loro per adeguarsi ai parametri predetti. I nuclei bibliografici sono comunque tenuti all’inventariazione e alla partecipazione al Catalogo di Ateneo.

 

  Art. 9 LE RACCOLTE DOCUMENTARIE

Le raccolte documentarie sono costituite da materiale librario e documentale comunque acquisito

·           a disposizione di studiosi che afferiscono a unità prive di servizi bibliotecari;

·          di pertinenza di unità organizzative che non erogano servizi di biblioteca, come le articolazioni dell'Amministrazione centrale o delle Unità didattiche.

La gestione delle raccolte documentarie è affidata ai servizi di area di pertinenza. Le raccolte documentarie sono comunque tenute all’inventariazione e alla partecipazione al catalogo di Ateneo.

 

 Art. 10 UTENTI DEL SISTEMA

Gli utenti del S.B.A. si definiscono:

·          utenti interni: gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo, il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e chiunque svolga anche a titolo temporaneo attività nell'Ateneo. Appositi regolamenti predisposti dal Dipartimento indicheranno orari, modalità di apertura delle biblioteche, forme di erogazione dei servizi e l’accesso alle risorse on-line;

·          utenti esterni: il personale di istituzioni pubbliche e private ed iscritti a Ordini professionali convenzionati, gli studenti di altre università che non hanno stabilito convenzioni con l’Ateneo, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, altri studiosi singolarmente autorizzati dalla biblioteca a frequentarne i servizi.

  

Art. 11 SERVIZI DI BASE

Le biblioteche, per essere inserite nell'ambito del Sistema Bibliotecario di Ateneo, pur nell'autonomia delle unità a cui afferiscono, devono uniformarsi al presente Regolamento.

Le biblioteche devono garantire l'erogazione di servizi di base all'utenza didattica e scientifica.

Ogni biblioteca deve partecipare al sistema catalografico di Ateneo ed essere dotata di:

·          adeguata sede specifica,

·          un patrimonio non inferiore a 10.000 unità documentarie,

·          un numero di posti di lettura pari a 1 ogni 1.000 unità documentarie,

·          personale con professionalità specifica per i servizi delle biblioteche.

 

Ogni biblioteca deve inoltre fornire i seguenti servizi di base :

·          apertura agli utenti per almeno 25 ore settimanali,

·          strumenti di consultazione del servizio informativo-bibliografico,

·          servizi di lettura interna, prestito e/o riproduzione.

Le Biblioteche di Area approntano periodicamente indicatori e misure di valutazione dei servizi erogati all'utenza.

 

 Art. 12 CATALOGO DI ATENEO

Qualunque tipo di materiale bibliografico e documentario, comunque acquisito, deve essere catalogato con il sistema catalografico di Ateneo.

Il Dipartimento del S.B.A. garantisce la gestione e l'aggiornamento dell'archivio centrale dei dati catalografici.

Non sono disponibili all'utenza libri, riviste e materiale documentario su qualsiasi supporto senza registrazione inventariale e catalogazione almeno nella forma minima.

  

Art. 13 CONSULTAZIONE

Il materiale documentario deve essere sempre accessibile a tutti gli utenti delle biblioteche.

La consultazione di alcune classi di materiali può essere soggetta a particolari restrizioni.

L’accesso dell’utenza e la consultazione vanno documentate attraverso apposite procedure di registrazione.

 

 Art. 14 PRESTITO

Gli utenti del S.B.A. hanno diritto al prestito del materiale documentario dell'Ateneo - tranne per alcune classi soggette a particolari restrizioni - secondo modalità di accesso e tempi relativi, per una durata comunque non inferiore ad una settimana, secondo quanto verrà stabilito da apposito Regolamento di Ateneo tenuto conto delle garanzie e degli obblighi derivanti dal Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali.

L' Ateneo di Palermo partecipa al prestito esterno sia a livello nazionale sia internazionale secondo il principio della reciprocità.

  

Art. 15 INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE

Presso ogni Biblioteca, ciascuna per il proprio ambito di competenza, è attivato il servizio di informazione bibliografica che disporrà degli strumenti indispensabili sia per il personale in servizio presso la struttura sia per gli utenti.

Sono competenza del Dipartimento del S.B.A. iniziative centralizzate e di partecipazione a progetti consortili per l'utilizzo di repertori e formati digitali di materiale documentario ed il collegamento con database bibliografici e documentari.

Particolari misure saranno adottate per il migliore uso e la preservazione dei materiali di più frequente richiesta.

 

 Art. 16 RIPRODUZIONE DI MATERIALI

Le attività di riproduzione, secondo quanto verrà stabilito da apposito Regolamento di Ateneo, sono consentite e sono comunque regolate da precisi criteri in ordine

·           al danneggiamento dei materiali;

·           alla riservatezza di taluni materiali;

·           agli interessi degli autori e degli editori tutelati dalla legislazione vigente.

  

Art. 17 RISORSE UMANE

Il Dipartimento del S.B.A. si avvale per la gestione delle proprie unità di

·           personale dell'area funzionale delle biblioteche;

·          personale dell'area amministrativo-contabile, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e dei Servizi generali, nonché di personale a tempo determinato per le attività di supporto.

Il Dipartimento può ricorrere altresì alla fruizione di servizi da acquisire da fornitori esterni per specifiche competenze e attività.

Tale personale viene utilizzato in relazione alle competenze professionali e alle esigenze di funzionamento del Sistema.

 

 Art. 18 RISORSE FINANZIARIE

Il Consiglio di Amministrazione assegna fondi di funzionamento al Sistema Bibliotecario di Ateneo per le finalità del Dipartimento, delle Biblioteche di area e delle Biblioteche.

Le assegnazioni per il S.B.A. vanno individuate in apposite voci di bilancio.

Finanziamenti aggiuntivi potranno essere ottenuti dietro presentazione di progetti di servizi innovativi e/o cooperativi.

  

Art. 19 NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con decreto rettorale. Per quanto non esplicitamente previsto da questo regolamento si fa riferimento allo Statuto dell’Ateneo e al Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali. (D. P.R 5 luglio 1995, n.417)

 


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