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Art. 1 FINALITA’
DEL SISTEMA
Il Sistema
Bibliotecario dell'Ateneo di Palermo (S.B.A.) si propone di
offrire gli strumenti idonei per soddisfare le esigenze
informative e documentarie dei suoi utenti, assicurando lo
sviluppo e il coordinamento dell'acquisizione, conservazione e
fruizione del patrimonio librario e documentario, nonché il
trattamento e la diffusione delle informazioni mediante
l'impiego di tecnologie innovative.
Il Sistema persegue
i seguenti scopi:
·
porre a
disposizione degli utenti strumenti di documentazione e di
conoscenza;
·
promuovere e
partecipare a progetti comuni con altre istituzioni, al fine di
inserire nel contesto nazionale ed europeo le istituzioni
bibliotecarie e documentarie dell’Ateneo.
Al S.B.A.
sovrintende un Comitato di coordinamento, eletto dal Senato
Accademico. Il Comitato è presieduto da un Delegato del Rettore
ed è composto come prevede l’art. 43 dello Statuto
dell’Università di Palermo.
Art. 2
COMPOSIZIONE DEL SISTEMA
Il Sistema
Bibliotecario dell’Ateneo di Palermo si articola in:
·
Comitato di
Coordinamento
·
Dipartimento
del Sistema Bibliotecario di Ateneo
·
Biblioteche
di area
·
Biblioteche
Art. 3 COMITATO
DI COORDINAMENTO
Il Comitato definisce le linee di
sviluppo ed esercita compiti di indirizzo, supervisione e
coordinamento di tutte le attività del Sistema Bibliotecario di
Ateneo.
In particolare
1.- approva il piano pluriennale di
sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo e lo trasmette al
Senato Accademico
2.
formula proposte agli organi di governo di Ateneo in
ordine a:
·
assegnazione di
risorse umane e finanziarie al Sistema bibliotecario;
·
criteri per la
ripartizione delle risorse finanziarie fra le biblioteche;
·
costituzione e
accorpamenti di biblioteche;
·
coordinamento di
servizi tra biblioteche e integrazioni funzionali con fondi
librari;
·
creazione di
servizi centralizzati e di centri di documentazione;
·
tariffe dei
servizi all’utenza da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione;
·
regolamento
quadro dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
·
regolamenti dei
servizi proposti da biblioteche e centri di documentazione
·
convenzioni e
proposte di collaborazione con altri Enti.
Art.
4 DIPARTIMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO
L’unità organizzativa e gestionale del
Sistema è il Dipartimento del S.B.A. che attua le deliberazioni
del Comitato di Coordinamento.
Compiti del Dipartimento sono:
·
lo sviluppo
dei servizi di informazione bibliografica e di documentazione;
·
la
formazione del personale del S.B.A. e la sua distribuzione in
relazione alle esigenze di funzionamento
·
la misurazione e
valutazione dei servizi erogati dal Sistema Bibliotecario di
Ateneo.
Il Dipartimento del
S.B.A. si articola nei seguenti settori:
·
Catalogo bibliografico e trattamento del materiale
·
Editoria elettronica
·
Risorse elettroniche
·
Progetti speciali
·
Servizi, Misurazione e valutazione
affidati
a
personale appartenente alla categoria delle Elevate
Professionalità dell’area funzionale delle biblioteche.
Art.
5 DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Il Dirigente del Dipartimento del
S.B.A. sovrintende alla realizzazione dei programmi ed al
raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Direttore
Amministrativo, indicati dal Comitato di coordinamento del
S.B.A. Esplica una generale attività di coordinamento,
programmazione e valutazione nei confronti del personale
bibliotecario e risponde del buon funzionamento delle strutture
del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Per l’espletamento delle
sue funzioni il dirigente dispone delle risorse finanziarie
attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
Il Dirigente ha le seguenti funzioni:
·
distribuisce le
risorse di personale in relazione alle esigenze di funzionamento
delle singole biblioteche e alla realizzazione di progetti di
sviluppo del S.B.A. secondo criteri di mobilità e di
flessibilità organizzativa;
·
predispone il
Piano strategico di sviluppo pluriennale, il Piano di formazione
di base e specialistica, il Rapporto annuale sullo stato del
Sistema Bibliotecario di Ateneo;
·
effettua la
verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività
dei servizi bibliotecari;
·
formula agli
organi competenti ogni proposta utile allo sviluppo e alla
organizzazione delle attività bibliotecarie;
·
cura la
partecipazione del S.B.A. a progetti regionali, nazionali,
comunitari e internazionali concernenti le biblioteche.
Il Dirigente viene nominato per un
triennio dal Direttore amministrativo almeno fra gli
appartenenti alla categoria delle Elevate Professionalità
dell’area funzionale delle biblioteche con comprovate competenze
professionali e responsabilità pluriennali di strutture
organizzative complesse nel settore. Il Dirigente del
Dipartimento può essere riconfermato.
Il Dirigente è
componente di diritto del Comitato di coordinamento del Sistema
Bibliotecario di Ateneo.
Art.
6 LE BIBLIOTECHE DI AREA
Le biblioteche di
area sono strutture con finalità organizzative e gestionali per
ciascuna delle seguenti aree disciplinari:
1. Scienze
matematiche e informatiche, scienze fisiche, scienze chimiche
2. Scienze
biologiche, scienze della terra, scienze agrarie
3. Scienze mediche e
biomediche
4. Architettura e
ingegneria
5. Scienze
dell'antichità, filologico-letterarie, storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche
6. Scienze
giuridiche, economiche, politiche e sociali.
Nello specifico
garantiscono:
·
copertura
catalografica e bibliografica coordinata per le discipline
afferenti
·
omogeneità
dei servizi all’utenza
·
coordinamento dell’acquisizione e dell’accesso alle risorse
digitali
·
interventi
di conservazione del patrimonio storico dell’area
Esse sono costituite
dall'insieme delle biblioteche, dai nuclei bibliografici e dalle
raccolte documentarie di un ambito disciplinare.
Il programma annuale
di sviluppo del patrimonio bibliografico e l’indirizzo
scientifico di ogni Biblioteca di Area è formulato da un
Consiglio, composto:
·
dal
Direttore della Biblioteca di area;
·
da un
Docente per ciascuna biblioteca afferente all’Area;
·
da un
Bibliotecario per ciascuna biblioteca afferente all’Area, eletto
tra il personale bibliotecario della struttura;
·
da 3 a 5
studenti delle Facoltà afferenti all’Area, in rapporto al numero
di iscritti.
La direzione delle
Biblioteche di Area è affidata a personale appartenente alla
categoria delle Elevate Professionalità dell’area funzionale
delle biblioteche.
Il Senato Accademico
delibera su proposta delle Facoltà, dei Dipartimenti e dei
Centri interdipartimentali, l’afferenza delle singole
biblioteche ad una biblioteca di area.
I patrimoni
documentari rimangono ubicati presso le relative sedi, salvo
diversa deliberazione del Consiglio scientifico della Biblioteca
di area, su proposta degli organi collegiali delle unità ad essa
afferenti.
Art.
7 LE BIBLIOTECHE
Le Biblioteche sono
punti di servizio per l'utenza, con le caratteristiche
dimensionali e organizzative di cui al successivo art. 11,
ubicati presso le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri
interdipartimentali, con la funzione primaria di :
·
fornire
specifici servizi bibliografici (consultazione, prestito,
informazione bibliografica) caratterizzandosi come unità
specialistiche di fruizione;
·
programmare
lo sviluppo del patrimonio del loro ambito disciplinare.
Ai fini di una
razionalizzazione delle risorse e per una migliore
organizzazione dei servizi due o più biblioteche possono
confluire in un’unica struttura gestionale.
Ogni biblioteca può
dotarsi di un Consiglio secondo modalità previste dagli organi
collegiali delle strutture di appartenenza.
La direzione e/o la
responsabilità delle Biblioteche è affidata a personale
appartenente alla categoria D dell’area funzionale delle
biblioteche.
Art.
8 I NUCLEI BIBLIOGRAFICI
I nuclei
bibliografici sono costituiti da patrimoni documentari di
dimensioni e caratteristiche organizzative non rispondenti ai
parametri indicati dall’art. 11. Ai soli fini della fruizione
dei patrimoni essi, su delibera degli organi collegiali della
struttura di appartenenza, sono accorpati ad una biblioteca o
possono accorparsi tra di loro per adeguarsi ai parametri
predetti. I nuclei bibliografici sono comunque tenuti all’inventariazione
e alla partecipazione al Catalogo di Ateneo.
Art.
9 LE RACCOLTE DOCUMENTARIE
Le raccolte
documentarie sono costituite da materiale librario e documentale
comunque acquisito
·
a
disposizione di studiosi che afferiscono a unità prive di
servizi bibliotecari;
·
di
pertinenza di unità organizzative che non erogano servizi di
biblioteca, come le articolazioni dell'Amministrazione centrale
o delle Unità didattiche.
La gestione delle
raccolte documentarie è affidata ai servizi di area di
pertinenza. Le raccolte documentarie sono comunque tenute all’inventariazione
e alla partecipazione al catalogo di Ateneo.
Art.
10 UTENTI DEL SISTEMA
Gli utenti del
S.B.A. si definiscono:
·
utenti
interni:
gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo, il
personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e
chiunque svolga anche a titolo temporaneo attività nell'Ateneo.
Appositi regolamenti predisposti dal Dipartimento indicheranno
orari, modalità di apertura delle biblioteche, forme di
erogazione dei servizi e l’accesso alle risorse on-line;
·
utenti
esterni:
il personale di istituzioni pubbliche e private ed iscritti a
Ordini professionali convenzionati, gli studenti di altre
università che non hanno stabilito convenzioni con l’Ateneo, i
docenti delle scuole di ogni ordine e grado, altri studiosi
singolarmente autorizzati dalla biblioteca a frequentarne i
servizi.
Art. 11 SERVIZI
DI BASE
Le biblioteche, per
essere inserite nell'ambito del Sistema Bibliotecario di Ateneo,
pur nell'autonomia delle unità a cui afferiscono, devono
uniformarsi al presente Regolamento.
Le biblioteche
devono garantire l'erogazione di servizi di base all'utenza
didattica e scientifica.
Ogni biblioteca deve
partecipare al sistema catalografico di Ateneo ed essere dotata
di:
·
adeguata
sede specifica,
·
un
patrimonio non inferiore a 10.000 unità documentarie,
·
un numero di
posti di lettura pari a 1 ogni 1.000 unità documentarie,
·
personale
con professionalità specifica per i servizi delle biblioteche.
Ogni biblioteca deve
inoltre fornire i seguenti servizi di base :
·
apertura
agli utenti per almeno 25 ore settimanali,
·
strumenti di
consultazione del servizio informativo-bibliografico,
·
servizi di
lettura interna, prestito e/o riproduzione.
Le Biblioteche di
Area approntano periodicamente indicatori e misure di
valutazione dei servizi erogati all'utenza.
Art. 12 CATALOGO
DI ATENEO
Qualunque tipo di
materiale bibliografico e documentario, comunque acquisito, deve
essere catalogato con il sistema catalografico di Ateneo.
Il Dipartimento del
S.B.A. garantisce la gestione e l'aggiornamento dell'archivio
centrale dei dati catalografici.
Non sono disponibili
all'utenza libri, riviste e materiale documentario su qualsiasi
supporto senza registrazione inventariale e catalogazione almeno
nella forma minima.
Art. 13
CONSULTAZIONE
Il materiale
documentario deve essere sempre accessibile a tutti gli utenti
delle biblioteche.
La consultazione di
alcune classi di materiali può essere soggetta a particolari
restrizioni.
L’accesso
dell’utenza e la consultazione vanno documentate attraverso
apposite procedure di registrazione.
Art.
14 PRESTITO
Gli utenti del
S.B.A. hanno diritto al prestito del materiale documentario
dell'Ateneo - tranne per alcune classi soggette a particolari
restrizioni - secondo modalità di accesso e tempi relativi, per
una durata comunque non inferiore ad una settimana, secondo
quanto verrà stabilito da apposito Regolamento di Ateneo tenuto
conto delle garanzie e degli obblighi derivanti dal Regolamento
recante norme sulle biblioteche pubbliche statali.
L' Ateneo di Palermo
partecipa al prestito esterno sia a livello nazionale sia
internazionale secondo il principio della reciprocità.
Art. 15
INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE
Presso ogni
Biblioteca, ciascuna per il proprio ambito di competenza, è
attivato il servizio di informazione bibliografica che disporrà
degli strumenti indispensabili sia per il personale in servizio
presso la struttura sia per gli utenti.
Sono competenza del
Dipartimento del S.B.A. iniziative centralizzate e di
partecipazione a progetti consortili per l'utilizzo di repertori
e formati digitali di materiale documentario ed il collegamento
con database bibliografici e documentari.
Particolari misure
saranno adottate per il migliore uso e la preservazione dei
materiali di più frequente richiesta.
Art.
16 RIPRODUZIONE DI MATERIALI
Le attività di
riproduzione, secondo quanto verrà stabilito da apposito
Regolamento di Ateneo, sono consentite e sono comunque regolate
da precisi criteri in ordine
·
al
danneggiamento dei materiali;
·
alla
riservatezza di taluni materiali;
·
agli
interessi degli autori e degli editori tutelati dalla
legislazione vigente.
Art. 17 RISORSE
UMANE
Il Dipartimento del
S.B.A. si avvale per la gestione delle proprie unità di
·
personale
dell'area funzionale delle biblioteche;
· personale
dell'area amministrativo-contabile, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati e dei Servizi generali, nonché di personale a
tempo determinato per le attività di supporto.
Il Dipartimento può
ricorrere altresì alla fruizione di servizi da acquisire da
fornitori esterni per specifiche competenze e attività.
Tale personale viene
utilizzato in relazione alle competenze professionali e alle
esigenze di funzionamento del Sistema.
Art.
18 RISORSE FINANZIARIE
Il Consiglio di
Amministrazione assegna fondi di funzionamento al Sistema
Bibliotecario di Ateneo per le finalità del Dipartimento, delle
Biblioteche di area e delle Biblioteche.
Le assegnazioni per
il S.B.A. vanno individuate in apposite voci di bilancio.
Finanziamenti
aggiuntivi potranno essere ottenuti dietro presentazione di
progetti di servizi innovativi e/o cooperativi.
Art. 19 NORME
FINALI
Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua emanazione con decreto rettorale. Per quanto non
esplicitamente previsto da questo regolamento si fa riferimento
allo Statuto dell’Ateneo e al Regolamento recante norme sulle
biblioteche pubbliche statali. (D. P.R 5 luglio 1995, n.417) |