ORARI E PROGRAMMI DELLE LEZIONI - A.A. 1998/99
Facoltà di economia
Istituto di diritto del lavoro e della navigazione

Con Decreto Rettorale del 5 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253, Serie generale, parte prima, del 29 ottobre 1997, è stata istituita la

Scuola di specializzazione in diritto ed economia dei trasporti
Statuto

Art. 1 - Annessa alla facoltà di economia, è istituita la Scuola di specializzazione in diritto ed economia dei trasporti.

Art. 2 - La Scuola ha lo scopo di specializzare personale per la dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese del settore della navigazione e dei trasporti e della mobilità in genere, oltre che nelle relative libere professioni. La Scuola contribuisce anche alla formazione di studiosi della materia nel ramo dell'economia e del diritto dei trasporti.

Art. 3 - La Scuola ha durata biennale. Non sono consentite in ogni caso riduzioni di durata. La frequenza è obbligatoria. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più scuole di specializzazione.

Art. 4 - Alla Scuola sono ammessi i laureati, presso Università italiane, in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio o con diplomi di laurea equiparati. Sono ammessi, altresì, gli studenti italiani o stranieri muniti di titolo equipollente rilasciato all'estero e riconosciuto dall'ordinamento italiano.

Art. 5 - Il numero degli iscritti non può superare le cinquanta unità per ogni anno di corso, oltre ad un numero massimo di dieci uditori, da ammettere alle condizioni stabilite dal Consiglio della Scuola.

Art. 6 - Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli : a) tesi nelle discipline attinenti alla specializzazione; b) voto di laurea; c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (in G.U. n. 275 del 6-10-1982). Sono ammessi alla Scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Rimane in ogni caso requisito d'ammissione il superamento della prova scritta e del colloquio con un punteggio minimo di 6/10 (o rapporto numerico equivalente) in entrambe le prove. Entro il termine utile per consentire un periodo minimo di frequenza rapportato alle attività didattiche, è consentito surrogare eventuali rinunciatari con gli idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 7 - In conformità all'art. 8 della legge 30 novembre 1989 n. 398 ed in mancanza di uteriori norme ostative, agli iscritti alle Scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca, si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dal presente Statuto.

Art. 8 - Le materie di insegnamento sono le seguenti, così ripartite nei due anni di corso:

I Anno:
Istituzioni di diritto della navigazione e dei trasporti;
Economia e politica dei trasporti;
Economia e gestione delle imprese di trasporto;
Statistica applicata ai trasporti;
Elementi generali di economia aziendale e tecniche di logistica aziendale;
Geografia dei trasporti (semestrale);
Merceologia e scienze ambientali (semestrale);
Diritto dell'ambiente e delle risorse marine;
Economia del turismo;
Legislazione del turismo e della nautica da diporto;
Ricerca operativa (semestrale).

II Anno:
Marketing ed analisi del mercato dei trasporti (semestrale);
Economia dei trasporti marittimi ed aerei;
Economia e logistica dei trasporti terrestri;
Economia regionale e dei trasporti urbani (semestrale);
Analisi finanziaria e degli investimenti nelle aziende e nelle infrastrutture di trasporto (semestrale);
Diritto dei trasporti marittimi;
Diritto dei trasporti aerei;
Diritto dei trasporti stradali, ferroviari ed intermodali;
Diritto e tecnica delle assicurazioni nel settore dei trasporti.

Art. 9 - I docenti sono scelti tra i professori universitari, gli studiosi e gli esperti delle discipline insegnate nella Scuola. Alla nomina dei docenti provvede il Rettore, salvo quanto di competenza del Consiglio di diploma di specializzazione e del Consiglio di facoltà. Il Presidente del Consiglio di diploma ha però facoltà di conferire, su conforme, vincolante parere del Consiglio stesso, l'incarico di tenere seminari, esercitazioni e conferenze

Art. 10 - Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il Presidente del Consiglio di diploma ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, con una presenza in ogni caso non inferiore a cinque, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline ed eventualmente nelle relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami finali del corso coloro i quali non abbiano una frequenza minima di due terzi delle lezioni o esercitazioni.

Art. 11 - I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari e conferenze. Tutti i corsi d'insegnamento sono distinti dai corsi della facoltà di economia e delle altre facoltà.

Art. 12 - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta, a carattere originale, su di un tema prescelto dal candidato ed approvato dal docente o dai docenti di materie cui il tema pertiene. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione.

Art. 13 - L'importo delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti alla Scuola è stabilito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 14 - Per la Scuola di specializzazione è costituito un Consiglio di diploma di specializzazione, presieduto da un Presidente eletto dal consiglio medesimo. Per la composizione ed il funzionamento del Consiglio si applicano le disposizioni previste dallo Statuto dell'Università di Palermo.



Per informazioni:
Istituto di diritto del lavoro e della navigazione
Facoltà di economia
viale delle Scienze
90128 Palermo
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