PREMESSA
Con l'approvazione degli ultimi provvedimenti normativi si è
completata la complessa e articolata procedura di rinnovamento dell'istruzione
universitaria. La riforma era stata prevista dalla legge 127/97 con
la quale venne delegata al Ministro dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica la disciplina della nuova organizzazione degli
studi e dei titoli, acquisiti i pareri degli organi consultivi e delle
commissioni parlamentari competenti. Le singole università hanno
adottato i regolamenti didattici d'ateneo (che contengono tutti gli
ordinamenti dei corsi di studio e che sono stati approvati dal Murst),
e le Facoltà si sono occupate dell'organizzazione pratica dei
nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica, in modo da garantire
scelte chiare e sicure agli studenti che si sono iscritti all'università
nell' anno accademico 2001-2002. È, questo, un momento storico
per l'università italiana, che ha ora l'opportunità di
mettersi al passo con l'Europa e con una società che negli ultimi
decenni è radicalmente cambiata.
Vediamo in sintesi, articolata per punti, come si presenta la nuova
architettura del sistema.
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LA CARTA FONDAMENTALE DEL NUOVO ORDINAMENTO
La disciplina fondante del nuovo ordinamento di studi universitari è
contenuta nel Dm 509/99, il c.d. "Decreto madre" dell'autonomia
didattica degli atenei. In esso vengono tra l'altro disciplinati: la tipologia
dei titoli; la disciplina generale delle classi di laurea e della definizione
dei singoli corsi; la disciplina generale dei crediti (CFU); la disciplina
generale dell'accesso ai corsi di studio; i ruoli degli organi interni
agli atenei. Motivo conduttore di questo decreto è il "modello
europeo" delineato al vertice dei ministri europei di Bologna (18-19
giugno 1999), che faceva seguito alla Dichiarazione della Sorbona (25
maggio 1998), confermato anche al vertice di Praga svoltosi il 18 e 19
maggio 2001.
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I NUOVI TITOLI ACCADEMICI: LA LAUREA (L)
La nuova laurea (L) si consegue al termine di un corso di studi di durata
normale di tre anni e ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di specifiche
conoscenze professionali finalizzate a una immediata "spendibilità"
del titolo nel mercato del lavoro. Per essere ammessi a un corso di laurea
occorre aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e possedere
un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici d'ateneo definiscono
le competenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario,
le modalità di verifica anche a conclusione di attività
formative propedeutiche. Per conseguire la laurea lo studente deve aver
acquisito 180 crediti.
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LA LAUREA SPECIALISTICA
Si consegue al termine di un corso di durata normale di due anni cui si
accede con la laurea. La LS ha l'obiettivo di fornire allo studente una
formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata
qualificazione in ambiti specifici. Per i corsi di studio regolamentati
da normative dell'Unione Europea (medicina e chirurgia, medicina veterinaria,
odontoiatria e protesi dentaria, farmacia) sono istituite lauree specialistiche
cui si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. Per conseguire
la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito complessivamente
300 crediti, compresi quelli già acquisiti con la laurea e riconosciuti
validi per il relativo corso di laurea specialistica.
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IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
Si consegue al termine di un corso di specializzazione e ha l'obiettivo
di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste
nell'esercizio di particolari attività professionali e può
essere istituito esclusivamente in applicazione a specifiche norme di
legge o di direttive dell'Unione Europea (specialità mediche, formazione
degli insegnanti, professioni legali).
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IL DOTTORATO DI RICERCA
Ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, nelle
università, negli enti pubblici e privati, attività di ricerca
di alta qualificazione. Vi si accede con la laurea specialistica oppure
con altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo. Il
riconoscimento dell'idoneità è deliberato dall'università
interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
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IL MASTER UNIVERSITARIO
Le università possono attivare corsi di perfezionamento scientifico
e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento
della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali
sono rilasciati master di primo e secondo livello. Il conseguimento del
master universitario richiede l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi
universitari, oltre a quelli acquisiti per la laurea o la laurea specialistica
che vi danno accesso.
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ORIENTAMENTO
La nuova normativa dà grande rilievo all'orientamento degli studenti,
che diventa attività obbligatoria per le università. L'attivazione
di iniziative di orientamento, ritenute tra l'altro criterio di priorità
nell'assegnazione dei fondi alle università e nell'incentivazione
dei docenti, è stata promossa da alcuni fondamentali interventi
normativi, in particolare dal Dm 29 dicembre 2000 "Obiettivi della
programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 e relativa
assegnazione di risorse finanziarie.
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I CREDITI FORMATIVI
La principale innovazione nell'impianto didattico dei corsi, in coerenza
con la scelta adottata in sede europea, è il credito formativo
universitario (CFU). Si tratta di uno strumento convenzionale di misurazione
del carico di lavoro di uno studente per l'apprendimento, grazie al quale
sarà tra l'altro possibile passare da un corso di studio all'altro
vedendo riconosciuti i livelli di formazione e di istruzione acquisiti.
Ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, comprensivo
di lezioni, seminari, esercitazioni e studio individuale. La quantità
media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato
a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti, che corrispondono
a 1.500 ore. La frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo
studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale
non può essere inferiore alla metà, salvo nel caso in cui
siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale
o pratico.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti
dallo studente con il superamento del tradizionale esame o di altra forma
di verifica del profitto. I regolamenti didattici di ateneo possono autonomamente
prevedere forme di verifica periodica dei crediti e predeterminare i tempi
di acquisizione dei crediti da parte degli studenti. I CFU introducono,
per la prima volta, criteri comuni di programmazione didattica, in quanto
fissano, per ciascuno degli insegnamenti cui si riferiscono, la misura
dell'impegno associata a quella determinata attività formativa.
Questo anche per evitare, come spesso si è verificato in passato,
l'abnorme "appesantimento" dell'impegno richiesto allo studente
in alcune materie.
Il concetto di debito formativo é stato introdotto con l'obiettivo
di contenere l'abbandono precoce degli studi universitari, spesso dovuto
ad un impatto "violento" con materie e relativi settori di studio
con i quali lo studente ha avuto poche occasioni di misurarsi nel corso
della sua carriera scolastica. Con il diploma di maturità infatti
lo studente si può iscrivere a qualunque corso di laurea triennale,
a prescindere dall'avere mai studiato prima le materie che lo caratterizzano.
All'Università toccherà verificare il curriculum di studi
dello studente in relazione ai requisiti che vengono ritenuti necessari
per accedere al corso scelto. Tali requisiti vengono pubblicizzati tramite
il regolamento del corso di studi.
Questa verifica può evidenziare delle lacune (che saranno i debiti
formativi) che dovranno essere recuperate nelle forme che ciascun corso
di studio deciderà. Ci si può ritrovare ad avere dei debiti
formativi anche nel caso in cui, dopo la Laurea triennale, si sceglie
una Laurea Specialistica di tipo differente (per esempio per chi si laurea
in Fisica, ma vuole specializzarsi in Matematica). Anche in questo caso
le lacune verranno espresse in debiti formativi da recuperare.
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LA VERIFICA DELLA PREPARAZIONE DELLE MATRICOLE
Per iscriversi all'università è necessario essere in possesso,
oltre che del diploma quinquennale di scuola superiore, di un'adeguata
preparazione iniziale, coerente con il corso di laurea scelto. I regolamenti
didattici di ateneo definiscono le conoscenze richieste e determinano
le modalità di verifica della preparazione degli studenti. Lo prevede
il già citato Dm 509/99, che all'articolo 6 stabilisce, tra l'altro,
che se "la verifica non è positiva vengono indicati specifici
obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi
di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con
una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima". L'università
si assume l'onere di integrare, attraverso specifiche iniziative, le eventuali
carenze riscontrate nella preparazione dello studente. Va sottolineato
che la verifica non coincide con il "numero chiuso": all'esito
negativo della prova iniziale infatti corrisponde non già l'esclusione
dai corsi, ma l'indicazione vincolante della necessità di colmare
specifiche lacune ( il c.d. debito formativo). Non tutte le Facoltà,
comunque, hanno ancora previsto modalità di verifica della preparazione
degli studenti. La Facoltà di Giurisprudenza ha deciso, per quest'anno,
di non effettuare i test iniziali finalizzati, per l'appunto, alla quantificazione
del debito formativo.
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IL VALORE DELLE VECCHIE LAUREE
Gli studenti che conseguono o conseguiranno gli attuali titoli (lauree
di quattro-cinque-sei anni) conservano tutte le prerogative e tutti i
diritti previsti dalla normativa vigente. Ancor più nei nuovi regolamenti
per l'accesso agli Ordini professionali attraverso l'apposito Esame di
Stato le attuali lauree sono equiparate alle nuove lauree specialistiche.
Lo stesso vale, per un periodo transitorio quantificabile in un decennio,
per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca. E' ovvio comunque che
a partire dall'anno accademico 2001-2002 gli attuali corsi di laurea e
di diploma universitario (DU) dovranno essere gradualmente disattivati,
consentendo in ogni caso agli studenti già iscritti il diritto
di scegliere se concludere gli studi con il vecchio ordinamento oppure
optare per i nuovi corsi. In questo caso le università riformulano
in termini di crediti il curriculum degli studenti già iscritti.
Sono valutati in crediti anche gli studi compiuti per il conseguimento
del vecchio diploma universitario e dei diplomi delle Scuole dirette a
fini speciali.
La facoltà di Giurisprudenza ha istituito, con riferimento alla
laurea di primo livello, i seguenti corsi di laurea:
- Scienze giuridiche (classe XXXI) con sede in Palermo e Trapani;
- Operatore giudiziario (classe II, Scienze dei servizi giuridici) con
sede in Enna;
- Operatore della Pubblica Amministrazione (classe II, Scienze dei servizi
giuridici) con sede in Agrigento
- Operatore in Relazioni industriali (classe II, Scienze dei servizi giuridici)
con sede in Trapani.
Pertanto, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002, saranno gradualmente
disattivati i corsi di laurea di durata quadriennale (sedi di Palermo
e Trapani) e i corsi di diploma (Relazioni industriali con sede a Trapani,
Operatore giudiziario con sede ad Enna, Operatore della Pubblica amministrazione
con sede ad Agrigento). I corsi già avviati nei precedenti anni
accademici, comunque, proseguiranno in forza del vecchio ordinamento.
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PASSAGGIO AI NUOVI ORDINAMENTI
Ai sensi dell'art.13, comma 2° del D.M. 509/1999 "Le università
assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi
titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già
iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici
e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare
per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione
le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti
didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti".
In conformità a questa disposizione il Consiglio di Facoltà
ha stabilito che i corsi di laurea afferenti alla classe II (Scienze dei
servizi giuridici), che si risolvono in una trasformazione dei diplomi
già esistenti, siano attivati per l'intero triennio a partire dall'anno
accademico 2001-2002.
Per quanto riguarda, invece, i due corsi di laurea afferenti alla classe
XXXI (Scienze giuridiche) con sede in Palermo e Trapani, il Consiglio
di Facoltà ha stabilito che nell'anno accademico 2001-2002 venga
attivato il primo anno, mentre l'attivazione - sempre nel medesimo anno
accademico - del secondo e terzo anno, a favore degli studenti iscritti
al corso quadriennale (ordinamento pre-riforma) che vorranno optare per
il corso triennale, è subordinata alla richiesta di passaggio di
almeno 50 (cinquanta) studenti per il secondo anno e di almeno 100 (cento)
per il terzo anno.
Soglia minima, questa, che è stata pienamente raggiunta (essendo,
attualmente più di trecento gli studenti che hanno chiesto il passaggio).
Gli studenti iscritti al corso di laurea quadriennale che vorranno avvalersi
della facoltà di opzione di cui al citato art. 13, comma 2°
del D.M. 509/1999 dovranno inoltrare formale richiesta presso la segreteria
della Facoltà di Giurisprudenza entro il 31 ottobre 2001.
Si tratta, comunque, di una richiesta di passaggio con riserva, ciò
significa che successivamente, quando verranno resi noti i risultati della
conversione, in termini di crediti, delle materie già sostenute
nel vecchio ordinamento da chi ha richiesto il passaggio, lo studente
può sciogliere la riserva e decidere di rimanere al vecchio corso
di laurea quadriennale.
E, per dovere di informazione, va chiarito che l'accesso alle professioni
legali (magistratura, avvocatura, notariato) è previsto soltanto
per coloro che abbiano conseguito, oltre alla laurea di primo livello,
la laurea specialistica. E a tal proposito può essere utile ricordare
che per il conseguimento della laurea specialistica si dovranno conseguire
altri 120 (centoventi) crediti distribuiti in altre dodici materie con
relativi esami.
La facoltà di opzione di cui all'art.13 comma 2° del D.M. 509/99
potrà essere esercitata anche negli anni successivi.
Gli studenti che intendano optare per i nuovi corsi di studio potranno
ottenere, a domanda (da presentare entro il 31 ottobre 2001), il riconoscimento
dei crediti acquisiti con gli esami superati in altri corsi di studio.
In caso di passaggio, dai vecchi corsi di laurea o di diploma ai nuovi
corsi di laurea triennali, agli esami già sostenuti dagli studenti
si attribuirà lo stesso numero di crediti previsti nei nuovi corso
di laurea, sempreché la disciplina del precedente piano di studi
coincida con la denominazione e/o il contenuto del nuovo piano. In caso
di mancata coincidenza, la materia sarà computata come corso a
scelta dello studente con la conseguente attribuzione di 9 crediti. Alle
ulteriori materie non coincidenti potrà essere attribuito un massimo
di 6 crediti come attività formativa di contesto, purché
le discipline risultino compatibili con gli obiettivi formativi dello
specifico nuovo corso di laurea.
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