CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DEL COMPARTO UNIVERSITA’ QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
E 1° BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 e
Norme, Leggi e Decreti di Riferimento.
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI
Premessa
art. 1 - campo di
applicazione, durata, decorrenza del contratto
TITOLO I – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CCNL 9.8.2000
art. 2 - composizione delle
delegazioni
art. 3 - tempi e procedure
per la stipula o il rinnovo del Contratto Collettivo
Integrativo
art. 4 - consultazione
art. 5 - periodo di prova
art. 6 - assunzioni a tempo
determinato
art. 7 - orario di lavoro
art. 8 - lavoro notturno
art. 9 - permessi retribuiti
art. 10 - congedi per motivi
di servizio all’estero del coniuge
art. 11 - sistema di
valutazione dei dipendenti in distacco o aspettativa
sindacale
art. 12 - orario di lavoro e
conto ore individuale
art. 13 - modifica della
tabella E e dell’art.57
art. 14 - progressione
verticale nel sistema di classificazione
art. 15 - mense e servizi
sociali
art. 16 - utilizzo fondo
progressioni economiche e per la produttività collettiva
e individuale
art. 17 - valutazione
dell’anzianità di servizio
art. 18 - arbitrato e
conciliazione
art. 19 - trasferimenti
TITOLO II – ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE
art. 20 - comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
art. 21 - rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
art. 22 - osservatorio
nazionale paritetico della sicurezza
art. 23 - congedi per motivi
di famiglia e di studio
art. 24 - ente bilaterale
per la formazione
art. 25 - diritto di
assemblea
art. 26 - trattenute per
scioperi brevi
art. 27 - reperibilità
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
art. 28 - personale che
opera presso le A.O.U.
art. 29 - progressioni
orizzontali verticali
art. 30 - aziende
ospedaliere integrate con l’università
art. 31 - docenti incaricati
esterni
art. 32 - collaboratori
esperti linguistici
TITOLO IV – PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEG. EP
art. 33 - categoria EP
art. 34 - orario di lavoro
art. 35 - formazione e
aggiornamento
art. 36 - attività di
ricerca e di studio
art. 37 - conferimento e
revoca di incarichi
art. 38 - retribuzione di
posizione e di risultato
TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO
art. 39 - incrementi
tabellari ed effetti dei nuovi stipendi
art. 40 - incremento
dell’indennità di ateneo
art. 41 - finanziamento per
il trattamento accessorio
art. 42 - finanziamento
delle progressioni verticali
TITOLO VI – NORME DISCIPLINARI
art. 43 - obblighi del
dipendente
art. 44 - sanzioni e
procedure disciplinari
art. 45 - codice
disciplinare
art. 46 - rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale
art. 47 - sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
art. 48 -sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare
art. 49 - codice di condotta
relativo alle molestie sessuali
TITOLO VII – NORME FINALI
art. 50 - normativa vigente
e disapplicazioni
art. 51 - previdenza
complementare
TABELLA A - Incrementi
mensili della retribuzione tabellare
TABELLA B - nuova
retribuzione tabellare
TABELLA C -indennità di
ateneo
ALLEGATO 1 -Schema di codice
di condotta da adottare nella lotta contro le molestie
sessuali sui luoghi di lavoro
ALLEGATO 2 - codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
DICHIARAZIONI A VERBALE

Norme, Leggi e Decreti di
Riferimento del CCNL Università
2002-2005.
dal CCNL UNIVERSITA' 8.9.2000 - Quadriennio
Normativo 1998-2001 (dall'art. 5 all' art. 68)
Art. 5- Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
Art. 8 - Consultazione
Art. 9 - Composizione delle
delegazioni
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 19 - Assunzioni a tempo determinato
Art.25 - comma 3 - Orario di lavoro
Art.25 -comma 7 - Orario di lavoro
Art. 26 - Lavoro notturno
Art.27 - Conto ore individuale
Art. 30 - Permessi retribuiti
Art. 32 - Congedi per motivi di famiglia e di
studio
Art. 46 - Trasferimenti
Art. 49 - Mense e servizi sociali
Art. 51 - Norme per il personale che opera
presso le aziende policlinico universitario e le
strutture sanitarie convenzionate.
Tab.E 1 Classificazione Università Valori
tabellari al 1.11. 1998
Tab.E 2 Classificazione Università Valori
tabellari al 1.7. 1999
Art. 57 - Progressione verticale nel sistema
di classificazione
Art.64 - Incrementi tabellari ed effetti dei
nuovi stipendi
Art. 67 - Fondo per le progressioni
economiche e per la produttività collettiva ed
individuale
Art. 68 - Utilizzo del fondo per le
progressioni economiche e per la produttività
collettiva ed individuale

Decreto Legislativo n. 517 del 21.12. 1999
Legge n. 53 dell' 8 marzo 2000
Decreto Legislativo n. 532 del 26.11.1999
Dalla legge n. 241/90 - Capo V - Art. 24
Dalla legge n. 104 del 05/02/1992 - Art. 33
Legge n. 1204 del 30.12.1971
Dal Decreto Legislativo n. 165/2001 - Art. 40 - Art 40 bis
- Art. 47 - Art. 48 - Art. 53 - Art. 61 comma1 - Art. 66
-Art 69 comma2
Decreto Legislativo n. 368 del 06.09.2001
Dal Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 - Art 4
Decreto Legislativo n. 213 del 19.07.2004
Decreto Legislativo n. 66 del 08.04.2003
Circolare del Ministero del Tesoro: disciplina e modalità
di erogazione indennità art. 31
Decreto n. 275 del 19.05.2004
Dal DPR n. 319/1990 - Art.20
Dal DPR n. 567/1987 - Art.22
Dalla Legge n.336/1979 - Art.1 - Art.2
Dal DPR n. 395/1988 - Art 3 -Art.7
Dal DPR n. 3/1957 - Art. 17
Dal DPR n. 761/1979 - Art 31
Dal DM n. 363 del 05.08.1998 - Art.7
DM n. 739 del 14.09.1994
Legge n. 251 del 10.08.2000
Dalla legge n.300/1970
del CCNQ 07.08.1998- distacchi , aspettative, permessi
CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ del 07.08.1998
CCNQ del 03.08.2004
Interpretazione autentica Art. 74 del CCNL 98/2001 comma 4
Dal CCNL Universita del 13.05.2003 - Biennio Economico
2000/2001 Art4 - Art.5 - Art.6 - ART.13 - Art.17 - Art.18
- Art.22 - Art. 59
Dal Codice Civile - Art. 2122

PREMESSA
Il presente CCNL contiene l’accordo per il quadriennio
normativo 2002-2005 e le disposizioni di carattere
economico per il biennio 2002-2003. Si intendono
confermate tutte le disposizioni contrattuali fin qui
sottoscritte non espressamente modificate o sostituite
dalla normativa contrattuale che segue, attualizzata, per
quanto concerne l’eventuale indicazione di date, alla
sottoscrizione del presente CCNL.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui
sottoscritto dalle parti.
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE,
DURATA E DECORRENZA DEL PRESENTE CCNL.
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con
rapporto a tempo sia indeterminato sia determinato,
esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle
Università e delle altre istituzioni, compreso il
personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di
seguito tutte definite “Amministrazioni” nel testo del
presente CCNL, di cui all’articolo 13 del CCNQ per la
definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto
il 18.12.2002.
2. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 2002 e avrà
scadenza il 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed il
31 dicembre 2003 per la parte economica. In caso di
mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata
almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta
le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
3. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa
indicazione contenuta nelle singole norme, dalla data di
stipulazione del presente CCNL, che si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione definitiva da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui agli articoli 47 e 48 del D.lgs. n.
165/2001.
4. Le Amministrazioni attuano gli istituti a contenuto
economico e normativo di cui al presente CCNL, che non
siano demandati alla contrattazione integrativa, entro 30
giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma
precedente.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono
presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del CCNL, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né intraprendono azioni
conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
successivi alla data di scadenza della parte economica del
presente contratto, al personale del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo
le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei
redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta
indennità si procederà ai sensi degli artt. 47 e 48 del
D.lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale della parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata
e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma
precedente.
8. In deroga al comma 2, il presente CCNL scade, per la
parte economica, il 31 dicembre 2003, senza necessità di
disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno
presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL.
TITOLO I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CCNL 9.8.2000
ART. 2 – COMPOSIZIONE DELLE
DELEGAZIONI
All’art. 9 del CCNL 9.8. 2000 è aggiunto il seguente comma
4:
4. Nelle Aziende di cui all’art. 13 del CCNQ 18.12.2002 la
delegazione di parte pubblica è costituita dal titolare
del potere di rappresentanza dell’Azienda o da un suo
delegato e dal Rettore o da un suo delegato.
ART. 3 – TEMPI E PROCEDURE PER
LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
L’art. 5 del ccnl 9.8.2000 è sostituito come segue:
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore del
CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL
che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o
verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4,
comma 2, lettere a), b) e d).
2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data
di stipulazione del presente CCNL ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 9 per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni
previste dagli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs.165/2001. La
verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si
attua ai sensi dell’art.48, comma 6, del D.Lgs.165/2001. A
tal fine l’ipotesi di contratto collettivo integrativo
definito dalla delegazione trattante è inviata al collegio
dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia
previsto, ai nuclei di valutazione o ai servizi di
controllo interno entro 5 gg., corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trasorsi 15
gg. senza rilevi, l’organo di governo dell’Amministrazione
autorizza il presidente della ldelegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso
di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro 15
giorni.
4. I contratti collettivi integrativi conterranno apposite
clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione. I contratti collettivi integrativi
in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed
economica fino alla stipulazione dei successivi contratti
collettivi integrativi. Nelle more della stipula, le
Amministrazioni debbono garantire che il salario
accessorio, impegnato o erogato con la precedente
trattativa integrativa, continui ad essere erogato con le
modalità e gli importi ivi previsti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N.,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale con la specificazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
ART. 4 – CONSULTAZIONE
All’art. 8 del ccnl 9.8.2000 è aggiunto il seguente comma:
4. I soggetti sindacali di cui all’art. 9 vengono
informati sullo stato dell’occupazione negli Atenei. A tal
fine le amministrazioni predispongono, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del presente CCNL, un atto
ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle
collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili
comunque denominate in corso nelle strutture in cui le
amministrazioni si articolano, anche se dotate di
autonomia. Delle varie forme di occupazione viene rilevato
e comunicato il temine eventualmente previsto, l’area e la
categoria cui sono riconducibili i compiti affidati,
nonché le risorse complessivamente e analiticamente
impegnate, che sono oggetto di consultazione con i
soggetti di cui all’art. 9. L’atto ricognitivo viene
aggiornato con cadenza annuale.
ART. 5 – PERIODO DI PROVA
Il primo comma dell’art. 17 del CCNL 9.8.2000 è modificato
come segue:
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto
ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale
periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga
inquadrato nella categoria immediatamente superiore a
seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art.
57 e nel caso di assunzione quale vincitore di concorso
pubblico di personale già dipendente a tempo determinato
da almeno due anni.
ART. 6 -ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO
L’art. 19 del CCNL 9.8.2000 è modificato come segue:
1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo
determinato, in applicazione del D.Lgs. n.368/2001, in
particolare per le seguenti esigenze :
a) per la sostituzione di personale assente, quando
l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi ; il
lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la
durata dell’assenza e nei limiti del restante periodo di
conservazione del posto del dipendente assente ;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza
e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e
facoltativa previste dal D.Lgs n. 151/2001 ;
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di
attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo
di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far
fronte con il personale in servizio. Per gli operai
agricoli e florovivaisti è consentita l’assunzione a tempo
parziale per un numero di giornate effettive nell’anno
fino a 179 e non inferiore a 51.
Nei casi di cui alle lettera a) e b) del precedente comma
1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito. 3. Al personale
assunto ai sensi del precedente comma 1 con contratto di
durata inferiore all’anno si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per
il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine, con
le seguenti precisazioni :
a) le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all’art.28,
comma 6, maturano in proporzione alla durata del servizio
prestato;
b) in caso di assenza per malattia, si applicano le
disposizioni degli articoli 34 e 36 in quanto compatibili.
I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti
in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma
8 dell’art. 34, salvo che si tratti di periodo di assenza
inferiore ai due mesi. Il trattamento economico non può
comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto
di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari
alla durata del contratto e non può in ogni caso superare
il termine massimo fissato dall'art. 34;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per
motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni
complessivi in ragione d’anno, proporzionalmente al
servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso di
matrimonio ai sensi dell’art.30, comma 3, e in caso di
lutto o di grave infermità ai sensi dell’art.30, comma 1.
Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve
automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza
del termine indicato nel contratto individuale e,
comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a) e
b), con il rientro in servizio del titolare.
5. Le amministrazioni, oltre alla assunzioni di cui al
comma 1, possono effettuare assunzioni di personale per lo
svolgimento di attività nell’ambito di programmi di
ricerca, per l’attivazione di infrastrutture tecniche
complesse o per la realizzazione di specifici progetti di
miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto
a tempo determinato non dovrà essere inferiore a un anno
né superiore a cinque anni.
6. L’assunzione del personale di cui ai commi 1 e 5 ha
luogo, ove possibile, mediante utilizzo della graduatorie
dei concorsi pubblici per i rapporti a tempo
indeterminato. In tal caso il dipendente conserva l’utile
collocazione in graduatoria. E’ fatta salva l’applicazione
di norme speciali a tutela della categorie protette.
7. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6
devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del
personale in servizio a tempo indeterminato; in tale
percentuale massima devono essere comprese le assunzioni
con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a
tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti
di ricerca di interesse nazionale finanziati dal MIUR e
dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Non sono
compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo
determinato attivati per lo svolgimento di progetti di
ricerca finanziati da Aziende, Enti o Istituzioni
nazionali o non nazionali.
8. Il contratto di cui al comma 5 non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza con la stessa persona
per un periodo superiore a cinque anni complessivi.
9. Nelle ipotesi di cui all’art.5, commi 3 e 4, del D.Lgs.
n.368/2001 la nuova assunzione a termine è nulla ed il
rapporto di lavoro resta estinto, fermo il disposto di cui
al comma 1 dello stesso art. 5.
10.I regolamenti di Ateneo possono prevedere, attraverso
il riconoscimento di specifici punteggi, la valutazione
del servizio prestato ai sensi del presente articolo ai
fini dell’accesso ad altro rapporto di lavoro nel
comparto.
ART. 7 – ORARIO DI LAVORO
Il comma 7 dell’art. 25 del CCNL 9.8.2000 è sostituito
come segue e viene aggiunto il comma 8:
7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite
di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo
per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite
dai contratti collettivi integrativi, ai fini del recupero
delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione
del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e
ripetitivo.
8. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in difetto di
disciplina collettiva integrativa che preveda un
intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore
deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro,
tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di
lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del
processo lavorativo, come previsto dal d. lgs. 8.4.2003,
n. 66.
ART. 8 - LAVORO NOTTURNO
L’art. 26 del CCNL 9.8.2000 è sostituito come segue:
Si intende per lavoro notturno l’attività svolta nel corso
di un periodo di almeno sette ore consecutive ricomprese
nell’intervallo fra le ventiquattro e le cinque del
mattino successivo.
E’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
che svolga lavoro notturno in via non eccezionale per
almeno tre ore nell’intervallo di tempo sopra indicato e
per un minimo di sessanta giorni lavorativi all’anno.
I lavoratori notturni devono essere sottoposti : a cura e
a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva
allo scopo di constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro notturno cui sono adibiti;
· ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per
controllare il loro stato di salute;
ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno.
4. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle
ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a
tre anni o alternativamente dal padre convivente con la
stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico
genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i
dipendenti che ne facciano richiesta nell’ambito delle
esigenze organizzative aziendali.
La contrattazione collettiva integrativa stabilisce la
riduzione dell’orario di lavoro normale settimanale e
mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la
relativa maggiorazione retributiva.
7. Il datore di lavoro, preventivamente, informa i
lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza
sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro
notturno, ove presenti.
8. Il datore di lavoro garantisce l’informazione sui
servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, ovvero delle organizzazione sindacali
rappresentative, per le lavorazioni che comportano rischi
particolari.
9. Nelle Aziende di cui agli artt. 28 e 30,
l’articolazione dell’orario notturno, in relazione alla
specificità del settore, potrà essere diversamente
regolamentato attraverso la contrattazione integrativa.
ART. 9 – PERMESSI RETRIBUITI
Il comma 3 dell’art. 30 del CCNL 9.8. 2000 è così
modificato:
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15
giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile
entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso.
Il comma 1 dell’art. 6 del CCNL 13.5.2003, è modificato
come segue:
1. L’art. 30, comma 2, del CCNL 9.8.2000 è modificato come
segue: “A domanda del dipendente possono essere inoltre
concessi, nell’anno, tre giorni di permesso complessivo
anche frazionabili in ore, per nascita di figli o per
gravi motivi personali o familiari documentati mediante
autocertificazione.”
ART. 10 – CONGEDI PER MOTIVI DI
SERVIZIO ALL’ESTERO DEL CONIUGE.
All’art. 32 del CCNL 9.8.2000 sono aggiunti i seguenti
commi:
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti
servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza
assegni, qualora l’Amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui
si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non
sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
località in questione anche presso Amministrazione di
altro comparto.
2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma precedente
può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in
cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può
essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno
15 giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero
del dipendente in aspettativa.
ART. 11 - SISTEMA DI
VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI IN DISTACCO O ASPETTATIVA PER
MOTIVI SINDACALI.
L’art. 17 del CCNL 13.05.2003 è così modificato al
comma 3 e integrato dal comma 4:
3. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è
considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini
delle progressioni di cui agli artt. 57 e 59 del CCNL
9-8-2000. A tal fine le Amministrazioni sono tenute a
garantire l’informazione sui corsi, sia al dipendente che
alla organizzazione sindacale di appartenenza, e la
frequenza ai corsi stessi.
4. Il personale comandato o distaccato presso enti,
amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle
selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le
progressioni verticali previste per il restante personale
dell'Aministrazione di effettiva appartenenza. A tal fine
l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire
dall'ente di utilizzazione le informazione e le eventuali
valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
ART. 12 – ORARIO DI LAVORO E
CONTO ORE INDIVIDUALE
Al comma 3 dell’art. 25 del ccnl 9.8.2000, è aggiunta
la seguente lettera f).
f) il personale addetto alla guida degli autoveicoli,
ove per ragioni di servizio venga applicato alla guida per
un periodo superiore all’ordinario orario di servizio, ha
diritto al pagamento delle ore di straordinario eccedenti,
in misura conforme a quanto riportato sull’apposito
libretto di servizio.
All’art. 27 del ccnl 9.8. 2000 è aggiunto il seguente
comma 4:
4. E’ ammesso il recupero con le modalità di cui al
comma 1 dei periodi di permanenza in servizio dovuti a
cause impreviste indipendenti dalla volontà del personale
e che derivino da causa stimata di forza maggiore
dall’Amministrazione.
ART. 13 – TABELLA E DI CUI
ALL’ALL’ART. 56 DEL CCNL 9.8.2000 e ART 57 DEL CCNL
9.8.2000
La tabella E allegata al CCNL 9.8.2000 è modificata con
l’aggiunta delle posizioni economiche orizzontali B5,
B6,C6,C7, D6,D7,EP6,EP7 (Tabella B).
All’art. 57, comma 6, del ccnl 9.8.2000 è aggiunto il
seguente periodo:
“Qualora venga data precedenza ai concorsi interni, la
riserva contestualmente determinata per i pubblici
concorsi resta indisponibile fino alla copertura mediante
i predetti pubblici concorsi.”
ART. 14 - PROGRESSIONE
VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE.
Al comma 2 dell’art. 57 del CCNL 9.8.2000 è aggiunto il
seguente periodo:
“- Un ulteriore passaggio alla categoria superiore è
consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di
studio richiesto per l’accesso alla categoria di
appartenenza.”
ART. 15 – MENSE E SERVIZI
SOCIALI
Al comma 1 dell’art. 49 del CCNL 9.8.2000 è aggiunto il
seguente periodo:
“E’ dovuto il contributo di 1/3 da parte del personale
per l’erogazione del buono pasto nell’ipotesi che il costo
del pasto medesimo ecceda l’importo del pasto-tipo. E’
confermato a carico del dipendente il contributo di 1/3
per quanto concerne il servizio di mensa.”
All’art. 49 del CCNL 9.8.2000 sono aggiunti i seguenti
commi 5 e 6:
5. Le Amministrazioni, nell’ambito delle proprie
disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei
lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da
definirsi in sede di contrattazione integrativa, come
convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria,
istituzioni di asilo nido e sussidi economici.
6. I dipendenti possono rilasciare delega a favore di
associazioni a carattere sociale, culturale e ricreativo
soltanto qualora nelle delega stessa sia espressamente
prevista la clausola di revocabilità immediata.
ART. 16 – UTILIZZO DEL FONDO
DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA’
COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
Il comma 2, lettera d dell’art. 68 del CCNL 9.8.2000 è
modificato come segue:
d) erogare compensi diretti ad incentivare la
produttività e il miglioramento dei servizi.
ART. 17 - VALUTAZIONE DELL’ANZIANITA’
DI SERVIZIO
All’art. 18 del CCNL 13.05.2003 è aggiunto il seguente
comma 3:
3. L’anzianità del personale ex ISEF transitato nelle
Università è valutata per intero ai fini delle
progressioni economiche previste dagli articoli 56 e 57
del CCNL 9.8.2000.
ART. 18 - ARBITRATO E
CONCILIAZIONE
L’art. 13 del CCNL 13.05.2003 è sostituito come segue:
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali di lavoro previsto dall’art. 65,
comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, si svolge nelle
forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e
arbitrato del 23 gennaio 2001 e dal successivo CCNQ del
24/7/2003.
ART. 19 - TRASFERIMENTI
L’art. 46 del CCNL 2000 è sostituito come segue:
1.Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti
del personale del comparto, ciascuna Amministrazione
comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno alle altre
Amministrazioni del comparto stesso l’elenco dei posti che
intende coprire nel corso dell’anno, elenco che le
Amministrazioni riceventi portano a conoscenza del
personale con idonei mezzi di pubblicità.
2.Ottenuto l’assenso al trasferimento
dall’Amministrazione di destinazione, la relativa
procedura di trasferimento deve concludersi entro 90
giorni dall’assenso medesimo.
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni
con l’Amministrazione di destinazione e al dipendente è
garantita la posizione retributiva maturata
nell’Amministrazione di provenienza e la continuità della
posizione pensionistica e previdenziale.
TITOLO II – ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE
ART. 20 – COMITATO
PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale
o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato
dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di
altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di
atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel
tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare
un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute
e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul
luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo
stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20
settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare
l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto
istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente contratto, uno specifico comitato paritetico
presso ciascuna Amministrazione con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo
e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di
condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali
che possano determinare l'insorgere di situazioni
persecutorie o di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione delle situazioni che possano favorire
l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei
codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate
alle Amministrazioni per i connessi provvedimenti, tra i
quali rientrano, in particolare, la costituzione e il
funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle
strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione
dei codici di condotta, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare,
nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei
interventi formativi e di aggiornamento del personale, che
possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una
maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle
sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il
recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero
di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del
comitato viene alternativamente designato tra i
rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente
dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente. Ferma
rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi
fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo
scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
6. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei
comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano
con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a
redigere una relazione annuale sull'attività svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in
carica per la durata di un quadriennio e comunque fino
alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati
possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.
ART. 21 – IL RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in
tutte istituzioni del comparto, è individuato con le
modalità di cui all’art. 7 del D.M. 5.8.98, n. 363.
Qualora successivi Accordi quadro modificassero in
tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta,
questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le
OO.SS del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è
contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti
attribuiscono particolare rilievo alle seguenti
indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei
limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente
al presidente le visite che intende effettuare negli
ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi
congiuntamente con il responsabile del servizio di
prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo da parte
del Rettore di consultare il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il
Rettore consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti
quegli eventi per i quali la disciplina legislativa
prevede un intervento consultivo del rappresentante
medesimo; in occasione della consultazione questi ha
facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione. La consultazione deve essere
verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono
essere riportate le osservazioni e le proposte del
rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla
designazione del responsabile e degli addetti del servizio
di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell’istituzione. E’ altresì consultato in merito
all’organizzazione della formazione di cui all’art.22,
comma 5 del D.lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di
prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la
certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli
infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il Rettore su istanza del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le
informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di
farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto alla formazione specifica prevista all’art.19,
comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale formazione
deve prevedere un programma base almeno 32 ore, come
previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del
Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico
possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in
considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del
D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai
permessi già previsti per le rappresentanze sindacali,
utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40
ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento e
gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed
l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e
l’attività sono considerati tempo di lavoro
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa
esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al
D.M.292/96,al D.M. 363/98, al D.M.382/98, al CCNQ del 7
maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e
sicurezza.
ART. 22 – OSSERVATORIO
NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in
materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad
attivare, presso la CRUI e senza oneri aggiuntivi di
spesa, un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito
di monitorare lo stato di applicazione della normativa e
di avanzare proposte agli organi competenti, nonché
esplicare attività di raccordo con i soggetti
istituzionali a livello nazionale operanti in materia di
salute e sicurezza.
ART. 23 – CONGEDI PER MOTIVI
DI FAMIGLIA E DI STUDIO
1.Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi
motivi familiari o per documentati motivi di studio, un
periodo di congedo continuativo o frazionato, non
superiore a due anni, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2.I periodi di congedo di cui al comma 1 non si
cumulano con le assenze per malattia previste dalle
vigenti disposizioni contrattuali.
3. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.53/2000, ai
lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque
anni presso la stessa Amministrazione, possono essere
concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella
misura percentuale annua complessiva del 10 % del
personale in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun
anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
arrotondamento all’unità superiore.
4. I lavoratori, che intendono usufruire dei congedi di
cui al comma 3 e in possesso della prescritta anzianità,
devono presentare all’Amministrazione di appartenenza una
specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e
della durata prevista della stessa. Tale domanda deve
essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima
dell’inizio delle attività formative. La contrattazione
integrativa stabilirà le procedure di accoglimento delle
domande.
5. L’Amministrazione può differire la fruizione del
congedo fino ad un massimo di sei mesi al fine di
contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
l’interesse formativo del lavoratore, qualora la
concessione del congedo stesso possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma
4.
6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il
congedo formativo per malattia può rinnovare la domanda
per un successivo ciclo formativo, con diritto di
priorità.
7.Il diritto alla formazione previsto e disciplinato
dal presente articolo compete anche al lavoratore che
abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi
dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.
ART. 24 - ENTE BILATERALE
PER LA FORMAZIONE
1. Le parti convengono che possa essere istituito un
Ente bilaterale, tra la C.R.U.I. medesima, espressione del
Comitato di settore del comparto, e le OO.SS. firmatarie
del CCNL, che persegua l’obiettivo di programmare e
realizzare qualificate e certificate iniziative di
formazione nazionale per il personale del comparto.
2. A tal fine, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
definitiva del presente CCNL, le parti si impegnano ad
attivare presso la C.R.U.I. una commissione paritetica di
studio che definisca modalità di costituzione, ordinamento
e strumenti dell’Ente di cui sopra.
ART. 25 – DIRITTO DI
ASSEMBLEA
1. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei
locali concordati con l'Amministrazione, per n. 12 ore
annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con
specifico ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai
sensi dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998
sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi componenti.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente
articolo resta ferma la disciplina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
ART. 26 – TRATTENUTE PER
SCIOPERI BREVI
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata
lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono
limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro
e, comunque, in misura non inferiore a un'ora rispetto
alle 36 normali di servizio.
ART. 27 – REPERIBILITA’
1. Le Amministrazioni che richiedessero la reperibilità
o la pronta disponibilità regoleranno tale istituto in
contrattazione integrativa con le risorse di cui agli
articoli 67 e 68 del CCNL 9-8-2000, garantendo comunque il
rispetto dei seguenti principi.
2. L’istituto della reperibilità è previsto
esclusivamente per i settori di attività per i quali è
necessario assicurare la continuità dei servizi. Esso si
espleta durante le ore o le giornate eccedenti l’orario
ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed
indifferibili necessità di servizio che non possono essere
coperte attraverso l’adozione di altre forme di
articolazione dell’orario. La durata massima del periodo
di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo
di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere
superiore a sei ore.
4. Ciascun dipendente, di norma, non può essere
collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese
e per non più di due volte in giorni festivi nell’arco di
un mese.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 28 – PERSONALE CHE
OPERA PRESSO LE A.O.U.
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNL
il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all’art. 13
del CCNQ per la definizione dei comparti di
contrattazione, sottoscritto il 18.12.2002, e il personale
dipendente dalle Università così come definito dall’art.
51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è collocato nelle
specifiche fasce di cui alla colonna A della successiva
tabella.
2. Le Aziende ospedaliere universitarie integrate con
il SSN provvedono, dopo l’applicazione del successivo
comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di
cui al precedente comma, con riferimento al trattamento
economico in godimento.
* Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a
profili esemplificativi
3. Il trattamento economico fondamentale e l’indennità
di ateneo delle fasce di cui alla colonna A resta a carico
dell’Università per l’importo relativo alla categoria di
provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il
salario accessorio, viene finanziato con l’indennità
perequativa prevista dall’art. 31 del DPR n.761/79.
4.La posizione conseguita come nei precedenti commi
spetta esclusivamente al personale di cui al presente
articolo. La stessa non comporta effetti di trascinamento
economico e di conservazione della retribuzione nelle
ipotesi di mobilità compartimentale o intercompartimentale
del personale stesso verso strutture diverse dalle Aziende
ospedaliere universitarie integrate con il SSN, salvo che
presso il SSN medesimo.
5. Le ipotesi di mobilità di cui al comma precedente si
realizzano comunque con l’assenso dell’interessato, salvo
che per le fattispecie che danno luogo a sanzioni
disciplinari o per processi concordati di ristrutturazione
aziendale.
Nelle Aziende di cui al successivo art. 30 sono
comunque fatte salve le posizioni economiche orizzontali
in caso di mobilità non volontaria.
6. Sono fatte salve, con il conseguente inserimento
nella colonna A della precedente tabella, le posizioni
giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del
personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di
entrata in vigore del presente CCNL. Per il personale che,
anch’esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di
entrata in vigore del presente CCNL, non trova
collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi
comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite
per effetto delle corrispondenze con le figure del
personale del SSN.
7.I benefici economici derivanti dall’applicazione
dell’art. 51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 9.8.2000
e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.2003, sono conservati “ad
personam”, salvo eventuale successivo riassorbimento.
8. Al personale di cui al presente articolo e del
successivo art. 30 si applica, per quanto concerne i
diritti e gli obblighi di formazione professionale, la
normativa in vigore nei CCNL Sanità.
9. Per quanto non disciplinato diversamente nel
presente capo, al personale universitario collocato nelle
fasce come da colonna A della tabella di cui al comma 2,
si applicano le norme del presente CCNL.
ART. 29 – PROGRESSIONI
ORIZZONTALI E VERTICALI
1. La progressione economica orizzontale del personale
collocato nelle fasce di cui alla colonna A della
precedente tabella si realizza con le modalità, con i
valori economici e alle condizioni previste dal CCNL della
Sanità.
2. Sono fatti salvi gli accordi fin qui intervenuti in
materia di progressioni orizzontali e verticali.
3. Le progressioni verticali si realizzano attraversano
il regolamento aziendale da definirsi con le modalità di
cui all’art. 57 del CCNL 9.8.2000.
ART. 30 – AZIENDE
OSPEDALIERE INTEGRATE CON L’UNIVERSITA’
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
anche al personale del comparto Università in servizio
presso le Aziende ospedaliere integrate con l’Università
(art. 2, lett. b, del d.lgs. 21.12.99, n.517) nonché al
personale del comparto in servizio presso le strutture
convenzionate di ricovero e cura a carattere scientifico.
2. Nelle Aziende predette la composizione della
delegazione sindacale, per il personale del comparto
Università, è quella di cui all’art. 9 del CCNL 9.8.2000.
In sede di contrattazione integrativa potranno essere
previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo
per quanto attiene la composizione di parte pubblica e
sindacale.
ART. 31 – DOCENTI INCARICATI
ESTERNI
1. A decorrere dal 1/1/2003 la retribuzione dei docenti
incaricati esterni di cui all’art. 15 del DPR 3 agosto
1990, n. 319 è fissata in euro 24.463,89 annui lordi.
2. La retribuzione definita ai sensi del comma 1
include ed assorbe l’intero importo dell’indennità
integrativa speciale in godimento. Ai fini della
definizione del trattamento economico spettante ai docenti
incaricati interni continua a non essere considerato
l’importo corrispondente all’indennità integrativa
speciale conglobata.
3. Ai docenti di cui al comma 1 viene altresì erogata,
a valere sulle disponibilità contrattuali dell’anno 2002,
una somma “una tantum” di euro 8.000 a titolo di recupero
degli incrementi non percepiti sino al 31.12.2001.
ART. 32 – COLLABORATORI
ESPERTI LINGUISTICI
1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui
all’art. 22, comma 2 del CCNL 13/5/03 è rideterminato a
decorrere dal 1/1/2002 in € 13.806,15.
TITOLO IV
PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEGORIA EP
ART. 33 – CATEGORIA EP
1. Il personale inquadrato nella categoria EP (Elevate
Professionalità), destinatario della presente sezione,
costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento
degli obiettivi delle amministrazioni. Pertanto esso
rappresenta un’area di particolare interesse sotto il
profilo contrattuale.
2. Nel caso in cui le amministrazioni conferiscano al
personale inquadrato nella categoria EP incarichi
comportanti funzioni professionali che richiedono
l’iscrizione a ordini professionali, tale personale
svolgerà la propria attività in conformità alle normative
che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone
a norma di legge, e secondo i singoli ordinamenti
professionali, con l’assunzione delle conseguenti
responsabilità.
ART. 34 – ORARIO DI LAVORO
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo delle
Amministrazioni, il personale inquadrato nella categoria
EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il
proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile
alle esigenze della struttura, all’espletamento
dell’incarico affidatogli e ai programmi da realizzare.
2. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie
nell’arco di un trimestre. Eventuali assenze riferibili
alla fruizione di permessi retribuiti vengono conteggiate
in misura di sei ore giornaliere in caso di orario
articolato su sei giorni, in misura di sette ore e 12
minuti in caso di orario articolato su cinque giorni
settimanali.
3. Qualora lo svolgimento dell’attività istituzionale
debba realizzarsi al di fuori della sede di servizio, tale
circostanza sarà autocertificata dall’interessato con
cadenza mensile.
ART. 35 – FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
1. La formazione e l’aggiornamento professionale del
personale della categoria EP sono assunti dalle
Amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare
il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del
contesto culturale, tecnologico e organizzativo di
riferimento; conseguentemente, la partecipazione alle
iniziative di formazione inserite in appositi percorsi
anche individuali, su proposta degli interessati o
comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i
dirigenti, viene considerata servizio utile a tutti gli
effetti e i relativi oneri sono a carico della
Amministrazione.
2. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da
utilizzare in periodi compatibili con le esigenze di
servizio, al personale di cui al presente articolo può
essere consentita la partecipazione a qualificate
iniziative di aggiornamento professionale e formazione.
L’Amministrazione deve formalizzare un eventuale, motivato
diniego entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione fatta dall’interessato. Qualora
l’Amministrazione riconosca l’effettiva connessione di
tali iniziative con l’attività di servizio, può,
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio,
contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e
debitamente documentata.
ART. 36 – ATTIVITA’ DI
RICERCA E DI STUDIO
1. Le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del
personale di categoria EP ai progetti di ricerca
finanziati da committenti pubblici o privati, all’interno
delle strategie e dei piani delle Amministrazioni stesse.
2.Il personale della categoria EP ha diritto ad essere
riconosciuto autore o coautore delle ricerche a cui
lavora. Salvo che l’Amministrazione non ritenga di
pubblicare i risultati della ricerca nell’ambito dei
propri programmi editoriali, l’autore ha diritto alla
pubblicazione in proprio, fatto salvo l’eventuale vincolo
di segretezza.
3. Le Amministrazioni considerano di particolare
interesse ai fini dell’arricchimento professionale lo
svolgimento da parte del personale della categoria EP,
delle attività elencate all’art. 53, comma 6, lettere da
a) a f), del D. Lgs. n. 165/2001, senza utilizzare le
strutture dell’Amministrazione stessa e fuori dell’orario
di lavoro.
ART. 37 - CONFERIMENTO E
REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA CATEGORIA EP
1. Le Amministrazioni conferiscono al personale della
categoria EP incarichi comportanti particolari
responsabilità gestionali ovvero funzioni professionali
richiedenti l’iscrizione ad ordini professionali o,
comunque, alta qualificazione e specializzazione.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli
conferiti al personale di cui all’art. 28, secondo gli
appositi atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore
amministrativo o da altro organo individuato secondo gli
ordinamenti delle Amministrazioni - previa determinazione
da parte delle Amministrazioni medesime di criteri
generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto
scritto e motivato e possono essere rinnovati con le
medesime formalità. Tali criteri generali saranno oggetto
di informazione e, a richiesta, di concertazione con i
soggetti sindacali di cui all’art. 9 del ccnl 9.8.2000.
3. Per il conferimento degli incarichi le
Amministrazioni tengono conto – rispetto alle funzioni ed
alle attività da svolgere – della natura e caratteristiche
dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e
professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità
professionali e dell’esperienza acquisite dal personale
della categoria EP.
4. Gli incarichi possono essere revocati prima della
scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di
specifico accertamento di risultati negativi.
5. I risultati dell’attività svolta dai dipendenti cui
siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente
articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a
criteri e procedure predeterminati dall’Amministrazione,
di cui deve essere data informazione ai soggetti sindacali
di cui all’art. 9 del ccnl 9.8.2000. La valutazione
positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione
di risultato di cui al successivo articolo. Le
Amministrazioni, prima di procedere alla definitiva
formalizzazione di una valutazione non positiva,
acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del
dipendente interessato anche assistito dalla
organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato
o da persone di sua fiducia; la stessa procedura di
contraddittorio vale anche per la revoca anticipata
dell’incarico di cui al comma 4.
6. La revoca o la cessazione dell’incarico comporta la
perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo
restando il diritto del dipendente di essere adibito a
mansioni previste dalla categoria di appartenenza, nonché
il diritto alla retribuzione di posizione nella misura
minima.
ART. 38 - RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. Il trattamento economico del personale della
categoria EP è composto dall'indennità di ateneo, dalla
retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre
fasce, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione
di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze
accessorie e le indennità, compreso il compenso per il
lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di
ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni, e dei
compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione di prestazioni o risultati del
personale. L'importo della retribuzione di posizione varia
da un minimo di euro 3.099 ad un massimo di euro 12.912
annui lordi per tredici mensilità e spetta anche al
personale con incarichi di studio e/o di ricerca, previa
opportuna ricognizione degli incarichi da parte del
responsabile di settore al fine di pervenire ad
un’omogenea graduazione delle posizioni stesse.
2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 è
attribuito a tutto il personale appartenente alla
categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione
sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di
incarichi correlati a particolari responsabilità
gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti
l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta
qualificazione o specializzazione. Ciascuna
Amministrazione stabilisce la graduazione della
retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia
di incarico previamente individuata.
3.Salvo i casi di revoca dell’incarico per motivi
disciplinari, oppure su richiesta del dipendente, il
mutamento dell’incarico ne comporta l’attribuzione di un
altro equivalente in termini economici, con ciò
intendendosi l’attribuzione di un’indennità di posizione
variabile in meno, di norma, non oltre il 10%.
4. La retribuzione di risultato è finalizzata a
remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in
termini di efficienza/produttività a seguito della
valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art.
37, comma 5. L'importo della retribuzione di risultato
eventualmente spettante è compreso tra il 10 % e il 30%
della retribuzione di posizione attribuita.
5. Alla contrattazione integrativa è demandata la
definizione dei criteri generali per le modalità di
determinazione dei valori retributivi collegati ai
risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e
alla realizzazione di specifici progetti, nonché la
verifica della sussistenza delle condizioni per
l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare
all’ulteriore potenziamento dei fondi..
6. Al finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato è destinato in ciascuna
Amministrazione un apposito fondo, costituito come
previsto dall'art. 62 del CCNL 9.8.2000.
TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 39 - INCREMENTI
TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo
conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due
anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero
dello scarto tra inflazione reale e programmata del
biennio precedente nonché di una anticipazione del
differenziale tra inflazione reale e programmata
determinatosi nell’anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come
stabiliti dall’art. 2, comma 1 del CCNL del 13/5/2003,
sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella tabella A con le decorrenze ivi
previste.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità
integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell’art. 64
del CCNL del 9/8/2000 cessa di essere corrisposta come
singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare. Detto conglobamento non modifica le
modalità di determinazione della base di calcolo del
trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art.
2, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Gli importi annui tabellari come rideterminati ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e le
relative decorrenze sono riportati nell’allegata tabella
B.
5. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi
comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale
prevista dall’art. 1 del presente CCNL.
6. Gli incrementi di cui al presente articolo hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per
lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza,
sull’equo indennizzo.
7. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio,
dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella
prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
del rapporto.
8. Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale
di cui al comma 3 del presente articolo non ha effetti
diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo
fruito dal personale in servizio all’estero in base alle
vigenti disposizioni.
Nota a verbale:
Con riferimento al comma 8 del presente articolo si
precisa che al personale in servizio all’estero
destinatario del presente contratto, cui non spetta l’IIS,
verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano
corrispondente alla misura dell’indennità integrativa
speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad
essere considerata per il calcolo delle trattenute
previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma,
altresì, che per il suddetto personale il conglobamento
dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio
tabellare è utile ai fini dell’indennità di buonuscita.
ART. 40 - INCREMENTO DELL'INDENNITÀ
DI ATENEO
1. A decorrere dal 1/1/2002 gli importi individuali di
indennità di ateneo previsti dall'articolo 5 del CCNL
13.05.2003 sono rideterminati nelle misure indicate nella
tabella C.
2. Per il personale che non trova collocazione nella
tabella di cui all’art.28 l’incremento dell’indennità di
cui al presente articolo –rispetto ai corrispondenti
valori da ultimo stabiliti dall’art. 5 del CCNL
13.05.2003- non viene considerato ai fini del trattamento
economico di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79, salvo
eventuale riassorbimento.
ART. 41 – FINANZIAMENTO PER
IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste
dagli artt. 67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideterminate
dall’art. 4 del CCNL del 13/5/2003, sono ulteriormente
incrementate, in proporzione alla loro rispettiva
consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,51
% del monte salari 2001 riferito al personale del
comparto.
2. Le risorse del Fondo per le progressioni economiche
e per la produttività collettiva ed individuale di cui
all’art. 67 del CCNL 9/8/2000 sono altresì incrementate
degli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione
individuale di anzianità (comprese le eventuali
maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in
godimento del personale comunque cessato dal servizio, a
decorrere dall'1.1.2002. Per l'anno in cui avviene la
cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun
dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue
della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai
ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese
superiori a quindici giorni. L’importo accantonato
confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza
dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in
misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.
3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1 una
quota-parte, non superiore allo 0,3% del monte salari 2001
riferito al personale del comparto, è destinata al
finanziamento del sistema di progressioni economiche
orizzontali. Le procedure selettive sono espletate secondo
quanto previsto dall'art. 59, comma 7 del CCNL 13/5/2003.
4. Nell’ambito della contrattazione integrativa ed a
valere sulle risorse del Fondo per le progressioni
economiche e per la produttività collettiva ed individuale
di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle
previste dal comma 1 lett. f, gli Atenei istituiranno
un’indennità accessoria mensile, erogabile per dodici
mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le
eventuali indennità già corrisposte con carattere di
generalità.
ART. 42 - FINANZIAMENTO
DELLE PROGRESSIONI VERTICALI.
1. Al fine di incentivare il sistema delle progressioni
verticali ed a carico delle disponibilità per rinnovo del
presente CCNL, sono appositamente dedicate risorse
complessivamente pari allo 0,2% del monte salari 2001 di
Amministrazione riferito al personale del comparto,
calcolate su base annua.
TITOLO VI – NORME DISCIPLINARI
ART. 43 - OBBLIGHI DEL
DIPENDENTE
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,
anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico
agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente
adegua altresì il proprio comportamento ai principi
riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di
condotta allegato al presente CCNL.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione
tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto
dell'esigenza di garantire la migliore qualità del
servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del
presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione,
anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi
previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi
dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui
disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le
informazioni cui questo abbia diritto, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso
all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'amministrazione, nonché osservare le
disposizioni del D.lgs. 28.12.2000, n.443 e del DPR
28.12.2000, n.445 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle
formalità previste per la rilevazione delle presenze e non
assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione;
f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti una condotta adeguata a
principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e
ad attività che ritardino il recupero psico- fisico in
periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle
proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai
superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi
l'ha impartito, illustrandone le ragioni. Se l'ordine è
rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione.
Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando
questo comporta la violazione della legge penale;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari,
attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di
servizio;
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione con la
prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte
del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee
all'Amministrazione stessa in locali non aperti al
pubblico;
o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza
e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni
successivo mutamento delle stesse;
p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni
o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi finanziari o non finanziari
propri, o di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi.
ART. 44 - SANZIONI E
PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli
obblighi disciplinati nel precedente articolo danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile da una ad un massimo di
quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L’Amministrazione non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente
senza previa contestazione scritta dell'addebito e senza
aver sentito il dipendente a sua difesa, con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
La contestazione di cui sopra deve effettuarsi
tempestivamente e comunque non oltre i 20 giorni da quando
l'ufficio competente, individuato dalle Amministrazioni in
conformità ai propri ordinamenti, è venuto a conoscenza
del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima di cinque giorni lavorativi dalla
contestazione del fatto. Il dipendente può, adducendo
adeguate motivazioni, chiedere che venga dilazionata, ma
comunque non oltre il quindicesimo giorno dall’originaria
convocazione, la data della propria audizione a discolpa.
La sanzione verrà eventualmente irrogata entro il termine
di 15 giorni dalla data fissata per l’audizione, anche se
l’interessato dovesse non presentarsi
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 55, comma 4,
del D.lgs. n. 165/2001, la sanzione da comminare non sia
di sua competenza, il responsabile della struttura in cui
il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro
venti giorni da quando ne ha avuto conoscenza all'ufficio
competente, ai sensi del citato art. 55, comma 4, i fatti
da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento.
5. Al dipendente o su sua espressa delega al difensore,
è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro
120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data,
il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e
delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la
sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1.
Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il
lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere
nelle quali egli sia incorso.
ART. 45 - CODICE
DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art.
55 del D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati anche in relazione:
Ø alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza
della violazione di norme o disposizioni;
Ø al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto
conto anche della prevedibilità dell'evento;
Ø all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti;
Ø alle responsabilità derivanti dalla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
Ø al concorso nella mancanza di più lavoratori in
accordo tra loro;
Ø al comportamento complessivo del lavoratore, con
particolare riguardo ai precedenti disciplinari,
nell'ambito del biennio precedente;
Ø al comportamento verso gli utenti.
b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute
in un'unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal
servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini
dell’anzianità di servizio.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero
verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche
in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di
lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza
verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle
sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui
non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli
interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte
a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n.
300;
f) insufficiente rendimento rispetto ai carichi di
lavoro e comunque nell’assolvimento dei compiti assegnati;
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal
bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività
sociali per i dipendenti.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa oppure quando le
mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di
particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni
o arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi
l'entità della sanzione è determinata in relazione alla
durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni
causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a
raggiungere la sede assegnata dall'Amministrazione;
d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo
stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa
o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di
fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, tenuto conto del rispetto della
libertà di pensiero e di espressione, ai sensi dell’art. 1
della legge n. 300/70:
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno
grave all'Amministrazione o a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni
fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel
comma precedente quando sia stata comminata la sanzione
massima oppure quando le mancanze previste al comma 3
presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni
e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di
spettanza o di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa
affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita,
il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di
controllo;
d) insufficiente, persistente e scarso rendimento
dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un
danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della
dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente
comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al
decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene
corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della
retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente
CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove
spettanti.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una
delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di
diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza
che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima
di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze
di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in
relazione alla tipologia di mobilità attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato
dall'Amministrazione quando l'assenza arbitraria ed
ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
quindici giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il
perdurare di una situazione di insufficiente scarso
rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per
qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona
diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
collega al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie
gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la
sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi
- di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo
illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. di cui all’art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267,
nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p.-;
2. quando alla condanna consegua comunque
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della
legge 27 marzo 2001 n. 97.
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da
2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al
comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione
dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di
cui all’art. 2 del presente CCNL, quanto al tipo e alla
misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo
deve essere data la massima pubblicità mediante affissione
in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può
essere sostituita con altre.
ART. 46 - RAPPORTO TRA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti di rilevanza penale, l’Amministrazione inizia il
procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale.
Il procedimento disciplinare rimane, tuttavia, sospeso
fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è
disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia
penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente,
quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza
di un procedimento penale a carico del dipendente per i
medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e
4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente
articolo è riattivato entro 180 giorni da quando
l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della
legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da
quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva e deve concludersi entro i successivi 120
giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 45,
come conseguenza delle condanne penali citate nel comma 6,
lett. b) ed e), non ha carattere automatico, essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare,
salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n.
97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.. Qualora nel procedimento
disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto
del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni, il procedimento
medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente
al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 45, comma
6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo, ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio
nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza
dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui
è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova
classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto
a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento,
escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 47 - SOSPENSIONE
CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il personale che sia colpito da misura restrittiva
della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio
con privazione della retribuzione per la durata dello
stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
2. L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale,
può prolungare il periodo di sospensione del personale,
fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del
successivo comma 3.
3. Il personale, può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 45,
commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal
servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1,
della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla
sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i
medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1,
della citata legge 97 del 2001.
1. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica
quanto previsto dall'art. 46 in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale.
2. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5
sono corrisposti un'indennità pari al 50% della
retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente
CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove
spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell’art. 45, commi 6 e 7,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a
titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto
al lavoratore se fosse rimasto in servizio, fatta
eccezione per i compensi per lavoro straordinario e per
quelli collegati all’effettivo svolgimento della
prestazione. Ove il giudizio disciplinare riprenda per
altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 45, comma 6,
secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle
sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale,
ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e
per quelli collegati all’effettivo svolgimento della
prestazione, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e
quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio
disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e
il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a
termine secondo le procedure vigenti alla data del loro
inizio.
ART. 48 - SOSPENSIONE
CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a
titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può
disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo
di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione
della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con
la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato
nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo,
escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
ART. 49 - CODICE DI CONDOTTA
RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. L’Amministrazione dà applicazione, con proprio atto,
al codice di condotta relativo ai provvedimenti da
assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei
luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione
della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE,
allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente
contratto per fornire linee guida uniformi in materia.
Dell’atto così adottato l’Amministrazione dà informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
TITOLO VII – NORME FINALI
ART. 50 - NORMATIVA VIGENTE
E DISAPPLICAZIONI
1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001,
tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate
divengono non applicabili con la firma definitiva del
presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di
quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece,
continuano a trovare applicazione nel comparto università:
a) Indennità di rischio: art. 20 del D.P.R. n.319/90;
b) Lavoro straordinario: art. 22 del DPR 28.09.1987, n.567;
c) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e
successive modificazioni e integrazioni.
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale,
sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per
servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per
servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di
guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
e) tutta la materia relativa al collocamento a riposo
resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dell’art. 69,
comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
f) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale,
sin qui applicata, in materia di missioni;
g) la normativa richiamata nel presente CCNL;
h) la seguente normativa:
-Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo
studio)
- Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il
superiore)
- Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si
dovessero verificare nell'ambito della disciplina del
rapporto di lavoro per effetto della generale
disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1,
saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o
di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
3. Le parti convengono che la materia di cui al
presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso
di apposita sequenza contrattuale finalizzata, comunque,
alla predisposizione del testo unico sulle norme
contrattuali e non vigenti per il comparto.
ART. 51 – PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione
di un Fondo nazionale pensione complementare per i
lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993,
della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e
successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo
quadro nazionale in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti
pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre
1999.
2.Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio
che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti
competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri
comparti.
3.Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art.
11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le
procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi
corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16
dell’Accordo 14 marzo 2001 per l’istituzione del Fondo
nazionale di pensione complementare dei lavoratori della
Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere
definite in misura maggiore di quella prevista dall’art.
16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede di trattativa
per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a
fronte di specifiche e ulteriori disponibilità. In questo
caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di
contribuzione datoriale, come nell’art.12 del citato
Accordo 14 marzo 2001.
4. Ai fini del presente articolo le parti concordano di
realizzare i seguenti impegni: pervenire alla
sottoscrizione dell’accordo istitutivo del Fondo pensione
complementare, definire lo statuto, il regolamento e la
scheda di adesione; costituire il Fondo pensione:
procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del
Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno
previste in sede di accordo istitutivo.
5. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli
impegni suddetti, convenendo, a questi fini, che una prima
verifica circa lo stato dell’attività normativa ed il
contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà
entro il 31 dicembre 2004.
TABELLA A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
* A decorrere dalla firma definitiva del presente
CCNL, il valore si applica anche alle posizioni economiche
EP6 e EP7.
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà
della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile
di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si
configuri come molestia sessuale nella definizione sopra
riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere
tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o
comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e
denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene
garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni
componente del personale che si avvalga dell'intervento
della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di
molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la
riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a
definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i
compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il
ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei
requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno
persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere
un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori
autori di molestie sessuali si applicano le misure
disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55
e 56 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 venga
inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i
presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei
confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di
molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque
valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e
dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di
molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà
concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto
alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere
adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di
fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire
alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del
consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il
dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
opportuno, interviene al fine di favorire il superamento
della situazione di disagio per ripristinare un sereno
ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il
suo comportamento scorretto deve cessare perché offende,
crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve
avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle
molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero,
qualora dopo tale intervento, il comportamento
indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia,
con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di
appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti
all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari,
fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie
sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di
appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata
direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n.
125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del
procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati,
adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS.
e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative ritenute di volta in volta utili alla
cessazione immediata dei comportamenti di molestie
sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui
uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità
della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i
fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di
chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere
trasferito altrove in una sede che non gli comporti
disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n.
125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti,
potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati, provvedimenti di trasferimento in via
temporanea, in attesa della conclusione del procedimento
disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un
clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad
entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni,
eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni
Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone
che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei
dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa
gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle
molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre
specifici interventi formativi in materia di tutela della
libertà e della dignità della persona al fine di prevenire
il verificarsi di comportamenti configurabili come
molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere
posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che
dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto
della persona volta alla prevenzione delle molestie
sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa
con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice
di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso
assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo
destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento
da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione
di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice
di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le
molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il
Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente
del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si
impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per
verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle
eventuali integrazioni e modificazioni ritenute
necessarie.
ALLEGATO N. 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di
polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano
ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art.
54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in
tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o
di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei
princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli
articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole
amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i
propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che
gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti
con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano
nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente
dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di
cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini
privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da
stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne
ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei
limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le
decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei
cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche
in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente
rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da
parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre
utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti
che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da
suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi
parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli
d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di
associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o
sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a
farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con
soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e
gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge
e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini
entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o
che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente
competente in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi; di individui od
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia
tutore, curatore, procuratore o agente; di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione
decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei
propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i
cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da
cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad
alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non
menziona né fa altrimenti intendere, di propria
iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale
o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei
suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente
persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né
detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o
servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico
presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di
lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.
Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e
dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi
di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in
ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le
altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa
in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si
preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte
dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i
diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle
modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o
promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né
per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel
biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione
concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali
egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle
decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato
con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova
il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
DICHIARAZIONE A VERBALE del
CSA della Cisal Università
La Federazione CSA della CISAL Università pur valutando
positivamente alcuni aspetti normativi contenuti nel CCNL,
nel sottoscrivere il presente contratto, mantiene le
proprie riserve già espresse in sede di trattativa
motivando tale sottoscrizione essenzialmente con
l’esigenza di poter partecipare alla trattativa per il 2°
biennio economico 2004/2005 e per consentire al CSA della
CISAL Università di poter partecipare alla contrattazione
integrativa decentrata e proseguire nella difesa e tutela
dei lavoratori
A salvaguardia del pluralismo sindacale si chiede che
il riconoscimento delle prerogative sindacali nel comparto
sia esteso anche ai sindacati formalmente costituiti a
livello nazionale e locale pur non firmatari del CCNL.
Le richieste che non hanno trovato accoglimento e per
le quali chiediamo all’ARAN e alle altre OO.SS. un forte
impegno già a partire dall’avvio delle trattative sul
biennio economico 2004/2005 sono le seguenti:
1) perequazione economica con gli altri comparti del
pubblico impiego.
2) recuperare alle competenze della contrattazione
integrativa locale le politiche sugli organici.
3) una revisione dell’ordinamento universitario che
sani le storture create dall’ordinamento previsto nel
precedente CCNL e nelle aree di sofferenza che esso ha
creato, soprattutto nelle categorie B e C di confine, per
le quali si deve prevedere il passaggio anche in
soprannumero nella categoria superiore.
4) eliminare l’obbligo del possesso del titolo di
studio richiesto per l’accesso dall’esterno per chi ha
almeno 5 anni di anzianità nella categoria inferiore.
5) stabilire un tetto massimo pari al 30% del personale
in servizio a tempo indeterminato oltre il quale non si
possano più stipulare contratti atipici, prevedendo la
stabilizzazione dei precari in servizio, anche non
continuativo,per almeno un anno, alla data della stipula
del CCNL; per il futuro privilegiare, tra le altre
tipologie lavorative i contratti di formazione-lavoro.
6) integrale recepimento delle norme inerenti il D.lgs.
195/2003, con particolare riferimento l’inquadramento
degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione,
ottemperando alla specifica indicazione contenuta
nell’atto d’indirizzo.
7) inquadramento dei lavoratori di cui all’art. 16 del
CCNL, secondo biennio economico 2000/2001, nel profilo e
categoria corrispondente alle mansioni superiori svolte
per almeno due anni alla data della stipula del CCNL, in
coerenza a quanto previsto dall’art. 28 comma 2 CCNL
2002/2005.
8) inquadramento, anche in soprannumero, degli idonei
di tutte le selezioni previste dagli artt. 57e 74 CCNL
1998/2001 già effettuate o da effettuarsi, utilizzando
anche gli strumenti di cui all’art.9 della legge 3/2003 e
dall’art. 3 della legge 350/2003.
9) inquadramento del personale di categoria EP, anche
in soprannumero, che abbia ottenuto l’idoneità in pubblici
concorsi banditi da amministrazioni del comparto
università per l’accesso a qualifiche dirigenziali,
utilizzando gli strumenti di cui all’art.9 della legge
3/2003 e dall’art. 3 della legge 350/2003.
10) all’art. 28 commi 1 e 2, ove si prevede
l’inquadramento giuridico ed economico per il personale
che opera presso le facoltà mediche, si devono comprendere
anche i dipendenti delle aree funzionali tecnico
scientifica ed elaborazione dati e delle biblioteche.
11) prevedere che la quota di salario accessorio
“universitario”, di cui all’art. 28 comma 3, resti in
godimento a tutto il personale universitario compreso
quello in servizio nelle facoltà mediche e che comunque lo
stesso non sia inferiore a quello attribuito ai pari grado
in servizio presso le altre facoltà dell’Ateneo.
12) il salario accessorio previsto dall’art. 28 comma 3
del personale di cui al comma 1 assegnato alle A.O.U.,
finanziato con l’indennità perequativa di cui all’art
31del DPR n. 761/79, deve avere funzione integrativa
rispetto all’accessorio universitario che comunque non può
essere inferiore rispetto al quello degli operatori del
SSN.
13) inquadramento nella docenza dei lettori, come già
richiesto nella dichiarazione a verbale allegata al CCNL
1988/2001ed in ottemperanza alle molteplici sentenze della
Corte di Giustizia Europea.
14) inquadramento nella dirigenza universitaria del
personale di categoria EP con almeno 4 anni di servizio
alla data di stipula del CCNL 2002/2005.
15) per il personale di cui alle categorie B, C,D ed
EP, che abbia ricoperto incarichi per i quali sia stata
corrisposta l’indennità di responsabilità, di posizione e
di risultato, tale emolumento dovrà essere computato ai
fini previdenziali e di quiescenza.
16) in sintonia anche a quanto previsto dalla normativa
vigente negli altri comparti del P.I., prevedere la
possibilità di riscattare il periodo di studi relativo al
conseguimento dei titoli professionali per le figure
sanitarie.
17) possibilità per il personale del comparto di
richiedere l’anticipazione di parte del TFR e
dell’indennità di fine servizio.
18) vincolo per le amministrazioni di destinare risorse
pari 1% del monte salari alle attività formative del
personale.
19) istituzione del comitato paritetico ex art. 20 del
D.leg.vo 626/94 e successive modificazioni ed
integrazioni, in forma di ente bilaterale nazionale.
20) l’inquadramento nella categoria EP posizione
economica 1 del personale inquadrato in categoria D che
svolge le funzioni di Segretario di Dipartimento da almeno
4 anni
DICHIARAZIONE A VERBALE del CSA della Cisal Università
In relazione alla disciplina introdotta dagli artt. 28
e 29 per il personale che opera presso le A.O.U , il CSA
della Cisal Università dichiara quanto segue:
a) Il personale di cui al comma 1 dell’art. 28
equiparato a figure dirigenziali del comparto sanità dovrà
essere collocato nelle fasce dell’analoga tabella di
equivalenza, che sarà prevista nel CCNL della Dirigenza
Area 7;
b) Al predetto personale si applica quanto previsto dal
primo periodo del comma 6 del medesimo art. 28;
c) L’attuazione di quanto previsto dal comma 1
dell0art. 29 dovrà avvenire utilizzando le medesime
risorse indicate al comma 3 dell’art. 28;
d) Fino alla predisposizione del regolamento di cui al
comma 3 dell’art. 29 delle procedure selettive per la
progressione verticale saranno effettuate con riferimento
ai vigenti regolamenti di Ateneo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Fed. CONFSAL SNALS UNIVERSITA’ – CISAPUNI ritiene
assolutamente insoddisfacenti le motivazioni per le quali
l’ARAN non ha voluto inserire nel CCNL 2002-2005 alcun
riferimento alla separata area della vicedirigenza,
prevista dal comma 3 dell’art.7 della legge 15 luglio 2002
n° 145 che modifica il decreto legislativo 30 marzo 2001
n° 165, che deve essere regolamentata in tutti i comparti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Fed. CONFSAL SNALS UNIVERSITA’ – CISAPUNI esprime il
proprio rammarico per non essere riuscita a far inserire
nel presente CCNL una denominazione professionale alle
singole categorie.
La richiesta, più volte reiterata, è stata
sistematicamente respinta dall’ARAN con motivazioni non
condivise.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Fed.ne CONFSAL SNALS UNIVERSITA’ – CISAPUNI chiede
che le eventuali lacune che si dovessero presentare
nell’applicazione dell’art. 28 del presente CCNL siano
oggetto o di specifica interpretazione autentica o di
appositi contratti collettivi nazionali integrativi.