GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 145 DEL 24/6/1998



 



Acc. 2 giugno 1998.   Agg. GU 12/12/2003
Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di 
contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1998, n. 145. 
Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
Con riferimento al presente provvedimento č stata emanata la seguente 
circolare: 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 maggio 2001, n. 79. 
 



Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni 
A seguito del parere favorevole espresso in data 2 aprile 1998, dall'organismo 
di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del 
decreto legislativo n. 29 del 1993 modificato ed integrato dal decreto 
legislativo n. 396 del 1997 e dal decreto legislativo n. 80 del 1998, sul testo 
del CCNL - Quadro relativo alla composizione dei comparti di contrattazione 
collettiva, nonché della certificazione della Corte dei conti sull'assenza di 
costi per il medesimo CCNL - Quadro, il giorno 2 giugno 1998 alle ore 15 ha 
avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) ed i rappresentanti delle seguenti 
Confederazioni sindacali: 
CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; RDB CUB; CIDA; UGL (ammessa con 
riserva), 
per la sottoscrizione dell'allegato contratto collettivo nazionale quadro per la 
definizione dei comparti di contrattazione. 
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Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di 
contrattazione 
Articolo 1 
Area di applicazione. 
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono 
disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come novellati dal decreto 
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, relativi, rispettivamente, al: 
personale non dirigente; 
personale dirigente delle relative autonome aree di contrattazione (1/a). 
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(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 2 
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva. 
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono 
raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: 
A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri; 
B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici; 
C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali; 
D) Comparto del personale del servizio sanitario nazionale; 
E) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e 
sperimentazione; 
F) Comparto del personale della scuola; 
G) Comparto del personale dell'universitā; 
H) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo; 
I) Comparto del personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(2); 
L) Comparto del personale dipendente dalla agenzia delle entrate, delle dogane, 
del territorio e del demanio, denominate "agenzie fiscali" (3); 
M) Comparto del personale dipendente dalle Accademie di belle arti, 
dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, 
dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di 
musica e dagli Istituti musicali pareggiati (3/a) (1/a). 
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(2) Lettera aggiunta dall'art. 2, Accordo 9 agosto 2000. 
(3) Lettera aggiunta dall'art. 2, Accordo 9 agosto 2000. 
(3/a) Lettera aggiunta dall'art. 2, Accordo 6 marzo 2001. 
(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 3 
Comparto del personale dipendente dai Ministeri. 
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera 
A), comprende: 
- il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui 
all'art. 25, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive 
modificazioni ed integrazioni) eccetto il personale di cui agli artt. 4 e 5; 
- il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (4) (1/a). 
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(4) Articolo cosė sostituito dall'art. 3, Accordo 9 agosto 2000. 
(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 4 
Comparto del personale degli enti pubblici non economici. 
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera 
B), comprende il personale - ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 
marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 25 del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - dipendente: 
dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e 
integrazioni - ivi compreso l'istituto nazionale per il commercio con l'estero 
(ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli 
ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza 
dello Stato; 
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione 
pubblica (INPDAP) e dall'istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA); 
dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi 
nazionali (1/a). 
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(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 5 
Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali. 
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera 
C), comprende il personale dipendente: 
dalle regioni a statuto ordinario; 
dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario; 
dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli 
istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP); 
dai comuni; 
dalle province; 
dalle comunitā montane; 
dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunitā 
montane; 
dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che 
svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; 
dalle universitā agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; 
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro 
associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano 
disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico; 
dalle Autoritā di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584 (1/a). 
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(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 6 
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale. 
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera 
D), comprende il personale dipendente: 
dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; 
dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 
giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni; 
dagli istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni ed integrazioni; 
dall'Ordine mauriziano di Torino; 
dall'ospedale Galliera di Genova; 
dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono 
prevalentemente funzioni sanitarie; 
dalle residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA). 
2. Al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), 
si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. 
Sino all'inquadramento definitivo nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi 
i contratti collettivi dei comparti di provenienza (1/a). 
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(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 7 
Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. 
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera 
E), comprende il personale dipendente: 
dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della 
tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
dall'Istituto superiore di sanitā (ISS); 
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); 
dall'Istituto italiano di medicina sociale; 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; 
dalle stazioni sperimentali per l'industria; 
dal Centro interforze studi applicazioni militari (C.I.S.A.M.) (decreto 
ministeriale 28 aprile 1994;) 
dall'Istituto per le telecomunicazioni e della marina militare "Giancarlo 
Vallauri" (Mariteleradar); 
dall'Area di ricerca di Trieste; 
dall'INFM (Istituto nazionale di fisica della materia, istituito con decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 506); 
dall'Istituto papirologico "G. Vitelli" di Firenze di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 5 agosto 1991; 
dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, istituita con legge 21 
gennaio 1994, n. 61 (ANPA). 
2. Al personale dell'ANPA dal 1° gennaio 1998 si applicano i contratti 
collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino all'inquadramento 
definitivo si applicano i contratti collettivi di provenienza. 
3. L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e l'Istituto 
nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) giā ricompresi tra gli enti di 
cui al primo alinea, al momento in cui sarā operativa la fusione prevista dalla 
legge 3 aprile 1997, n. 94, assumeranno la denominazione di ISAE (Istituto di 
studi ed analisi economica) (1/a). 
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(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 8 
Comparto del personale della scuola. 
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera 
F), comprende: 
il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed 
artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali; 
il personale dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte 
drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale 
di danza; 
il personale di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'universitā (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 9 
Comparto del personale delle universitā. 
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera 
G) - ivi incluso il personale di cui all'art. 25, comma 4, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e 
ad eccezione dei professori e ricercatori - comprende il personale dipendente: 
dalle universitā e dalle istituzioni universitarie; 
dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano; 
dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma; 
dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al loro 
definitivo trasferimento alle regioni medesime (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 10 
Comparto del personale per le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad 
ordinamento autonomo. 
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera 
H), comprende il personale dipendente: 
dalla Cassa depositi e prestiti (DD.PP.); 
dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); 
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.). 
2. Il contratto collettivo nazionale del comparto č articolato in modo da 
prevedere un'apposita sezione per ciascuna azienda (1/a). 
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(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 10-bis 
Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera 
I), comprende il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (5) (1/a). 
------------------------ 
(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, Accordo 9 agosto 2000, riportato al n. 
A/CXXIV. 
(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 10-ter 
Comparto del personale delle Agenzie fiscali. 
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera 
L), comprende ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il 
personale dipendente: 
- dall'agenzia delle entrate; 
- dall'agenzia delle dogane; 
- dall'agenzia del territorio; 
- dall'agenzia del demanio (6) (1/a). 
------------------------ 
(6) Articolo aggiunto dall'art. 5, Accordo 9 agosto 2000, riportato al n. 
A/CXXIV. 
(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 10-quater 
Comparto del personale dipendente dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia 
nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti 
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli 
Istituti musicali pareggiati. 
(7) (1/a). 
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(7) Il testo dell'articolo 10-quater, aggiunto dall'art. 3, Accordo 6 marzo 
2001, non č stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Articolo 11 
Norme finali. 
1. Fermi rimanendo i comparti di contrattazione definiti con il presente 
accordo, con successivo contratto - da stipularsi immediatamente dopo la 
costituzione dei Comitati di settore - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del 
decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 - si individueranno: 
a) le autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza; 
b) la collocazione - nell'āmbito dei comparti - delle figure professionali per 
la relativa distinta disciplina; 
c) la collocazione contrattuale dei segretari comunali e provinciali nell'āmbito 
del comparto regioni-autonomie locali. 
2. Con il medesimo contratto del comma 1 si procederā, inoltre, a definire il 
comparto di appartenenza degli enti o delle agenzie di nuova istituzione, non 
ancora ricompresi nel presente contratto. 
3. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche 
amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi n. 59 del 1997 e 
n. 127 del 1997 oltre a quanto giā previsto nel comma 2, potranno procedere 
successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente 
accordo secondo le procedure del decreto legislativo n. 396 del 1997. Nelle sedi 
contrattuali di comparto potrā valutarsi l'opportunitā di una articolazione 
della normativa contrattuale per specifici settori e per differenze funzionali 
interne. 
4. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono, ai sensi dell'art. 8, 
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 396 del 1997, l'accordo del 19 
luglio 1993, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 
dicembre 1993, n. 593, ad eccezione degli articoli 11, comma 1 e 12, comma 1, 
nonché dell'art. 13, comma 3, che potranno essere rivisti nell'āmbito del 
successivo contratto collettivo di cui all'art. 1. 
5. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e 
soggetti privati, in particolare dei comparti regioni-autonomie locali e sanitā, 
le parti ravvisano l'opportunitā di realizzare omogeneitā di comportamenti nelle 
scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 
fermi restando i rispettivi āmbiti di rappresentanza. Nell'āmbito degli 
indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono 
tutte le relative determinazioni, l'ARAN potrā assumere iniziative di 
sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non rappresentate, 
al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualitā, soluzioni 
contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori 
operativi o dalla contiguitā degli stessi. 
6. Ulteriori modifiche dell'assetto dei comparti ed aree contrattuali - ivi 
comprese quelle previste dai commi 1, 2 e 3 - saranno realizzate con le 
procedure contrattuali previste dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, 
che modifica il decreto legislativo n. 29 del 1993 (1/a). 
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(1/a) Vedi, ora, il contratto collettivo quadro di cui all'Accordo 18 dicembre 
2002 che ha integralmente sostituito le norme contenute nel presente accordo, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello stesso. 
 



Agg. GU 12/12/2003
 


fp04 - gr04