GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 30 DEL 21/6/1997






L.R. 20 giugno 1997, n. 19       Agg. 09-2008
Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 
1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione 
paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 
23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli 
enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. 



Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 giugno 1997, n. 30.
Vedi, anche, l'art. 9, comma 2, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, come 
sostituito dall'art. 79, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, e l'art. 99, comma 2, L.R. 26 
marzo 2002, n. 2.
 


Art. 1 
Nomine e designazioni di competenza regionale.
1. I criteri e le procedure per le nomine e le designazioni degli organi di cui 
all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, e successive 
modifiche ed integrazioni, sono stabiliti dalla presente legge. 



Art. 2 
Modifica dei contenuti dell'elenco delle nomine e designazioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, è 
sostituito dal seguente: 
... (3). 



(3)  Si veda il testo aggiornato della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. 
 


Art. 3 
Requisiti.
1. Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai 
requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti 
interessati, devono essere in possesso di: 
a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato; 
b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o 
dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o 
aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a 
quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica 
di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente 
universitario di ruolo anche in quiescenza. 
2. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 
1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di 
deputato regionale, di presidente di provincia regionale, di Sindaco di Comune 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per 
almeno quattro anni. 
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle nomine e alle 
designazioni il cui procedimento formativo non si sia ancora concluso alla data 
di approvazione della presente legge. 



Art. 4 
Documentazione dei requisiti.
1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 deve risultare da una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve indicare: 
a) i dati anagrafici completi e la residenza; 
b) i titoli di studio; 
c) l'elenco delle cariche ricoperte attualmente e precedentemente in enti 
pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private 
iscritte nei pubblici registri; 
d) il curriculum professionale e l'occupazione attuale; 
e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione; 
f) l'inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto d'interesse in 
relazione all'incarico da ricoprire; 
g) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione 
ed il reddito denunziato nell'anno precedente; 
h) l'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 
i) l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere solo quando 
tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di 
interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la 
conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica 
amministrazione. 
2. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla 
nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti compiuti. 



Art. 5 
Incompatibilità e limiti agli incarichi.
... (4). 


(4)  Il presente articolo, come modificato dall'art. 61, L.R. 3 maggio 2001, n. 
6 e dall'art. 7, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21, sostituisce l'art. 3, L.R. 28 
marzo 1995, n. 22 (vedi anche l'art. 11, L.R. 14 aprile 2006, n. 15). 
 


Art. 6 
Nomina dei revisori dei conti e dei collegi sindacali.
1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei 
collegi sindacali, la cui nomina o designazione è di competenza della Regione, 
sono scelti secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 
maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni (5). 



(5)  Con Dec.Ass. 9 ottobre 2000 sono state indicate le procedure per la scelta 
dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti e dei componenti dei collegi 
sindacali delle istituzioni scolastiche autonome statali e regionali pareggiate. 
 



Art. 7 
Albo delle nomine.
1. Presso la Presidenza della Regione è istituto l'albo delle nomine conferite 
ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dalla 
Presidenza della Regione secondo modalità che assicurino un'agevole 
consultazione dello stesso ed una completa conoscenza dei procedimenti e degli 
atti di nomina. 
2. Nell'albo devono essere indicati: 
a) il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita delle persone che 
ricoprono o hanno ricoperto incarichi; 
b) l'incarico ed il riferimento alle norme in forza delle quali si è provveduto 
alla nomina o designazione; 
c) gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione sulla Gazzetta 
ufficiale della Regione siciliana; 
d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso; 
e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico. 
3. Tutti i cittadini hanno diritto a prendere visione dell'albo. 
4. Dall'albo sono depennati i dati relativi agli incarichi di cui alla presente 
legge cessati da almeno due anni. 
 



Art. 8 
Pubblicità dell'attività svolta.
1. Coloro che sono nominati o designati ai sensi della presente legge in un 
organo di cui facciano altresì parte soggetti altrimenti nominati sono tenuti a 
presentare annualmente una relazione sull'attività svolta dallo stesso organo 
alla Presidenza della Regione, la quale ne trasmette copia, al fine di 
conoscenza, alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. 
2. L'inosservanza dell'adempimento di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla 
carica, che viene dichiarata dall'organo competente alla nomina. 




Art. 9 
Adeguamento degli statuti degli enti locali.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
gli enti locali hanno l'obbligo di adeguare i propri statuti alle disposizioni 
della stessa in materia di criteri per le nomine. 




Art. 10 
Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto 
siciliano).
1. A ciascuno dei componenti di nomina regionale della Commissione di cui 
all'articolo 43 dello Statuto siciliano, a decorrere dal 1° gennaio 1997, è 
corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione 
ai lavori della Commissione ed a quelli di organismi tecnici ad essi attinenti, 
una indennità pari a quella percepita dagli assessori regionali. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 
1997, la spesa di lire 200 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere sarà 
determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 
luglio 1977, n. 47. 
3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con la 
riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli per gli importi a fianco 
di ciascuno di essi indicati: 
capitolo 10648 lire 50 milioni 
capitolo 10698 lire 150 milioni. 
4. L'onere per gli esercizi successivi, valutato in lire 220 milioni per ciascun 
anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001. 



Art. 11 
Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal 
Commissario dello Stato per la Regione siciliana (6). 



(6)  La Corte Costituzionale prendendo atto della promulgazione della legge, 
senza l'articolo impugnato, ha dichiarato, secondo consolidata giurisprudenza, 
la cessazione della materia del contendere. 
 



Art. 12 
Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali.
1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 
816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive 
modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai Presidenti dei Consigli 
comunali ed agli assessori dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti. 




Art. 13 
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed 
integrazioni.
[1. Le condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 8, con esclusione del 
n. 4, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 
29, e successive modifiche ed integrazioni, rimangono regolate dagli articoli 2, 
3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (7). 
2. Quanto previsto nel comma 1 non si applica ai presidenti ed agli assessori di 
giunte provinciali, ai sindaci ed agli assessori dei comuni compresi nel 
territorio della Regione (8)] (9). 



(7)  Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi 
l'art. 1, comma 1, L.R. 9 dicembre 2004, n. 16 (vedi anche il comma 2 del 
medesimo articolo). 
(8)  Ai sensi dell'art. 1, comma 3, L.R. 9 dicembre 2004, n. 16 continuava a 
restare in vigore il presente comma, anche in seguito all'interpretazione 
autentica del comma 1 del presente articolo data dal comma 1 del suddetto art. 
1, L.R. n. 16/2004. 
(9) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 6, lettera c), L.R. 5 dicembre 2007, n. 
22. Detto articolo ha sostituito anche gli articoli 8, 9 e 10, L.R. 20 marzo 
1951, n. 29 ed abrogato l'art. 1, L.R. 9 dicembre 2004, n. 16 (recante 
interpretazione autentica del presente articolo).
 


Art. 14 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione. 







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