GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 140 DEL 17/6/1996

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

DECRETO 2 ottobre 1995 
Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente
al corso di laurea in lingue e letterature straniere.
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista le legge 7 agosto 1990,  n.  245,  recante  norme  sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Considerata   l'opportunita'   di    procedere    alla    revisione
dell'ordinamento  didattico  universitario  del  corso  di  laurea in
lingue e letterature straniere di cui alla  tabella  IX  allegata  al
predetto regio decreto n. 1652/1938;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;
  Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature
straniere   di   cui   alla  tabella  IX  dell'ordinamento  didattico
universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,
e' soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella IX,
allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.
                               Art. 2.
  Entro un anno dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
Universita' adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in lingue e
letterature  straniere  istituito  presso  le  proprie sedi, a quello
stabilito dall'allegata tabella IX, con le procedure di cui  all'art.
11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
                               Art. 3.
  Quando le facolta'  si  saranno  adeguate  all'ordinamento  di  cui
all'allegata  tabella, gli studenti gia' iscritti potranno completare
gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di
laurea.
  Le facolta', inoltre, sono tenute a stabilire le modalita'  per  la
convalida  di  tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino
per il nuovo ordinamento.
  L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata fino ad
un termine pari alla durata legale del corso di studi.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 ottobre 1995
                                                 Il Ministro: SALVINI
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1996
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 21
                                                             ALLEGATO
                             Tabella IX
          CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
                               Art. 1.
                              Afferenza
   Il corso di laurea in lingue  e  letterature  straniere  afferisce
alla  facolta'  di  lingue  e  letterature  straniere  e di lettere e
filosofia.
                               Art. 2.
                     Accesso al corso di laurea
   L'accesso  al  corso  di  laurea   e'   regolato   dalle   vigenti
disposizioni di legge.
                               Art. 3.
                    Finalita' del corso di laurea
   Il  corso  di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo
di assicurare la  preparazione  per  le  funzioni  ed  attivita'  che
possono  essere  svolte dai laureati del settore delle lingue moderne
eventualmente definite dalla normativa nazionale  e  comunitaria.  In
particolare  il  corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze
scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e  delle
letterature,  culture,  istituzioni  e civilta' straniere, necessarie
per operare nella scuola di ogni ordine e grado,  nell'editoria,  nel
turismo,  nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura
italiana all'estero e nell'informazione.
                               Art. 4.
             Durata e articolazione del corso di laurea
   La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere e'
fissata in quattro anni.
   Il numero delle annualita' complessive sara' non inferiore a 19.
   Il corso di laurea si articola in due bienni.
   Il primo biennio, comune a tutti  gli  indirizzi,  comprende  nove
annualita'.
   Il  secondo  biennio  e'  di  specializzazione  e  si  articola in
indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'.
   Eventuali annualita'  aggiuntive  indispensabili  alla  formazione
dell'indirizzo  scelto  saranno definite dai consigli delle strutture
competenti.
   I consigli delle strutture competenti determineranno le  modalita'
di passaggio dal primo al secondo biennio.
                               Art. 5.
                   Lingue e letterature straniere
   Il corso di laurea prevede quattro annualita' della prima lingua e
letteratura  straniera  (lingua  quadriennale) e tre annualita' della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).
   Lo studente puo' chiedere di portare a quattro le annualita' della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata),  e
di  aggiungere due o tre annualita' di una terza lingua e letteratura
straniera, secondo  modalita'  specifiche  definite  dagli  organismi
competenti, sentite le strutture interessate.
   Gli  esami  delle  lingue  e letterature straniere comprendono per
ciascun anno di corso una prova scritta e orale  di  lingua,  le  cui
modalita'  e  propedeuticita'  sono  determinate dai singoli corsi di
laurea.
                               Art. 6.
                           Biennio comune
   Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita':
    due  della  lingua  e  letteratura  quadriennale, ciascuna con la
relativa prova scritta e orale di lingua;
    due  della  lingua  e  letteratura  triennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
    una   dell'area   disciplinare   di   italianistica  (letteratura
italiana),  cui  va  fatta  precedere  come  propedeutica  una  prova
scritta, le cui modalita' sono stabilite dalle strutture competenti;
    una  dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale
o moderna o contemporanea);
    una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio o  dell'area
disciplinare di scienze glottodidattiche;
    due a scelta guidata dai consigli delle strutture competenti.
                               Art. 7.
                     Biennio di specializzazione
   Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:
    filologico-letterario;
    linguistico-glottodidattico;
    storico-culturale.
   Nel  quadro  delle  vigenti norme sull'autonomia universitaria, le
universita'  attivano   gli   indirizzi   confacenti   alla   propria
programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.
   Le universita' possono istituire indirizzi diversi da quelli sopra
elencati,  in  base  a proprie specifiche esigenze e sulla base degli
insegnamenti attivati.
   Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle  mutuabili
da altre facolta' della stessa universita'.
   Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita':
    due  della  lingua  e  letteratura  quadriennale, ciascuna con la
relativa prova scritta e orale di lingua;
    una  della  lingua  e  letteratura  triennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
    cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di
facolta',  sulla  base  delle finalita' specifiche di ogni indirizzo,
delle  disponibilita'  effettive  dei  docenti   in   rapporto   agli
insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di
studenti iscritti al corso di laurea;
    due a scelta libera da parte dello studente.
                               Art. 8.
                          Aree disciplinari
  Ai  sensi  dell'art.  9,  lettera  d),  della legge n. 341/1990, le
facolta' e i corsi di laurea  -  in  conformita'  con  le  specifiche
annualita'  previste  per  ciascun  biennio  dagli  articoli  6 e 7 e
secondo criteri di coerenza e  di  funzionalita'  con  gli  indirizzi
attivati   -   adotteranno   curricula   didattici  fondati  su  aree
disciplinari, che comprendono  una  o  piu'  discipline  scientifiche
affini,    raggruppate    per   raggiungere   determinati   obiettivi
didattico-formativi, secondo quanto previsto dall'art. 3.
   Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 6 (italianistica
settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B,  L12E  -,  scienze
storiche,  settori  scientifico-disciplinari  L02A, L02B, L13E, L13H,
L131, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X,  M02A,  M02B,  M03A,  M03B,
M03C,  M03D,  M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B -,
scienze  del  linguaggio  -  settori  scientifico-disciplinari   K05A
(linguaggi   e  traduttori),  K05C  (cibernetica),  L05B  (fondamenti
dell'informatica, linguaggi di programazione), L09A, M07E -,  scienze
glottodidattiche   -   settori  scientifico-disciplinari  L09H,  L16B
(didattica della  lingua  francese),  L17C  (didattica  della  lingua
spagnola),  L17D (didattica della lingua portoghese), L18C (didattica
della lingua italiana), L19B (didattica della lingua  tedesca),  L21B
(didattica  della  lingua  russa)  -),  le  aree  caratterizzanti gli
indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:
     a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni
lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica,  ecc.)
(settori scientifico-disciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B,
L10C,  L13A,  L13B,  L13D,  L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B,
L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B,  L20B,  L20C,  L21A,  L21B,
L21C,  L21D,  L22A,  L22B,  L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A,
L24B, L24C, L24D, L24E);
     b) scienze filologiche (settori  scientifico-disciplinari  L05A,
L05C,  L06A,  L06B,  L06E,  L09C, L09E. L09F, L09G, L10A, L10B, L10C,
L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C,  L14D,  L16A,  L16B,  L17A,
L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);
     c)  scienze della letteratura (storia della critica, letterature
comparate, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, M07D);
     d)  scienze  storico-culturali  (storia  della  cultura,   ecc.)
(settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A,
L21B, M03A, M03B, M05X);
     e)  scienze  dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori
scientifico-disciplinari L05G, L05H, L05I, L23E,  L25A,  L25B,  L25C,
L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);
     f) scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari
Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);
     g)  scienze  geografiche (settori scientifico-disciplinari M06A,
M06B, P01G, P0VH, P01J);
     h)  scienze  dell'educazione  (settori  scientifico-disciplinari
M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);
     i)  scienze  filosofiche (settori scientifico-disciplinari L13F,
L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A,  M08B,  M08C,  M08D,  M08E,
Q01A, Q01B);
     j)  lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari
L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);
     k) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi  attivati,  ai
sensi del precedente art. 7.
   Per ogni area disciplinare, le strutture competenti indicheranno i
settori  scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al
decreto presidenziale 12 aprile 1994.
                               Art. 9.
                           Esame di laurea
   L'esame di laurea consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta,  nell'ambito  della  civilta'  della  lingua  e  letteratura
quadriennale o quadriennalizzata, su un  argomento  coerente  con  il
piano  degli studi seguito dallo studente, secondo modalita' definite
dalle strutture competenti.
   Il  diploma  di  laurea  menzionera'  la  lingua quadriennale e la
lingua triennale (o quadriennalizzata).
   Dell'indirizzo  seguito  si  fara'  menzione  nel  certificato  di
laurea.
                              Art. 10.
                    Articolazione della didattica
   L'impegno   didattico   complessivo  e'  fissato  dagli  organismi
competenti.
   L'attivita' didattico-formativa del corso di laurea e'  teorica  e
pratica  e  comprende  corsi  di  lezioni, esercitazioni, laboratori,
seminari,  dimostrazioni,  attivita'  guidate,  prove   parziali   di
accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio
all'estero,   fruizione   di   programmi  radiotelevisivi  in  lingua
straniera, letture di giornali e riviste in lingua  straniera,  forme
di tutorato.
   Di   norma   ogni  annualita',  cui  corrispondera'  un  corso  di
insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le
attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche  e'  possibile
svolgere  corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. Le facolta'
possono istituire corsi integrati costituiti da  un  massimo  di  due
moduli;  i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di
esame.
                              Art. 11.
                        Manifesto degli studi
   All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli  studi,
i  consigli di facolta' determineranno, con apposita delibera, quanto
espressamente previsto dal  comma  2  dell'art.  11  della  legge  n.
431/1990.
   In particolare, il consiglio di facolta':
     a)  propone  il numero di posti a disposizione degli iscritti al
primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 2;
     b)   stabilisce    i    corsi    ufficiali    di    insegnamento
(monodisciplinari   od   integrati),  che  costituiscono  le  singole
annualita',  e  le  denominazioni   delle   discipline   dei   corsi,
desumendole  dai  settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della
normativa nazionale ed eventualmente della CEE. Definisce inoltre  le
specificazioni  piu'  opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che
giovino a differenziare piu' esattamente il livello  ed  i  contenuti
didattici;
     c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale
delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata;
     d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto;
     e)  fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni
indirizzo attivato;
     f) determina i  raccordi  richiesti  dalle  eventuali  direttive
della CEE.
                              Art. 12.
          Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti.
   Il corso di laurea in lingue e letterature straniere e' dichiarato
affine  ai  corsi  di  laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di
lingue e  letterature  straniere,  lettere  e  filosofia,  magistero,
scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole
superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.
   Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da
tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue
e  letterature  straniere,  i  consigli  degli  organismi  competenti
adotteranno il  criterio  generale  della  loro  validita'  culturale
(propedeutica   o   professionale),   nell'ottica   della  formazione
richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
   Le facolta' potranno  riconoscere  gli  insegnamenti  seguiti  con
esito  positivo  nei  corsi  di  diploma  universitario, indicando le
singole corrispondenze, anche  parziali,  con  gli  insegnamenti  del
corso  di  laurea. Le facolta' indicheranno inoltre sia gli eventuali
insegnamenti integrativi, appositamente istituiti  ed  attivati,  per
completare  la  formazione  per  accedere al corso di laurea, che gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari  per  conseguire
il   diploma   di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi  non  sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
   Le facolta' indicheranno inoltre l'anno  di  corso  del  corso  di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
   Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di
diploma  universitario,  le  facolta' riconosceranno gli insegnamenti
sempre col criterio della loro  utilita'  ai  fini  della  formazione
necessaria  per  il  conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il
piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno  di
corso cui lo studente potra' iscriversi.
                              Art. 13.
                          Norme transitorie
   1.  Il  corso  di  laurea  in  lingue e letterature straniere, ove
esistente, permane presso le facolta' di magistero e di scienze della
formazione  fino  a  quando  nella  stessa  universita'   non   sara'
costituita   la  corrispondente  facolta'  di  lingue  e  letterature
straniere, sulla base della programmazione nazionale.
   2. Quando le facolta' si saranno adeguate all'ordinamento  di  cui
all'allegata   tabella   IX,  gli  studenti  gia'  iscritti  potranno
completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.
   Le facolta' inoltre sono tenute a stabilire le  modalita'  per  la
convalida  di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti
optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il  nuovo  ordinamento
potra'   essere   esercitata   entro   quattro  anni  dalla  data  di
immatricolazione.
                    Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                               SALVINI



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