MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 2 ottobre 1995
Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente
al corso di laurea in lingue e letterature straniere.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista le legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione
dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in
lingue e letterature straniere di cui alla tabella IX allegata al
predetto regio decreto n. 1652/1938;
Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
Decreta:
Art. 1.
L'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature
straniere di cui alla tabella IX dell'ordinamento didattico
universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
e' soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella IX,
allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.
Art. 2.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le
Universita' adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in lingue e
letterature straniere istituito presso le proprie sedi, a quello
stabilito dall'allegata tabella IX, con le procedure di cui all'art.
11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Art. 3.
Quando le facolta' si saranno adeguate all'ordinamento di cui
all'allegata tabella, gli studenti gia' iscritti potranno completare
gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di
laurea.
Le facolta', inoltre, sono tenute a stabilire le modalita' per la
convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino
per il nuovo ordinamento.
L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata fino ad
un termine pari alla durata legale del corso di studi.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 1995
Il Ministro: SALVINI
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1996
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 21
ALLEGATO
Tabella IX
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Art. 1.
Afferenza
Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce
alla facolta' di lingue e letterature straniere e di lettere e
filosofia.
Art. 2.
Accesso al corso di laurea
L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti
disposizioni di legge.
Art. 3.
Finalita' del corso di laurea
Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo
di assicurare la preparazione per le funzioni ed attivita' che
possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne
eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In
particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze
scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle
letterature, culture, istituzioni e civilta' straniere, necessarie
per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel
turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura
italiana all'estero e nell'informazione.
Art. 4.
Durata e articolazione del corso di laurea
La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere e'
fissata in quattro anni.
Il numero delle annualita' complessive sara' non inferiore a 19.
Il corso di laurea si articola in due bienni.
Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove
annualita'.
Il secondo biennio e' di specializzazione e si articola in
indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'.
Eventuali annualita' aggiuntive indispensabili alla formazione
dell'indirizzo scelto saranno definite dai consigli delle strutture
competenti.
I consigli delle strutture competenti determineranno le modalita'
di passaggio dal primo al secondo biennio.
Art. 5.
Lingue e letterature straniere
Il corso di laurea prevede quattro annualita' della prima lingua e
letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualita' della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).
Lo studente puo' chiedere di portare a quattro le annualita' della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e
di aggiungere due o tre annualita' di una terza lingua e letteratura
straniera, secondo modalita' specifiche definite dagli organismi
competenti, sentite le strutture interessate.
Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per
ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui
modalita' e propedeuticita' sono determinate dai singoli corsi di
laurea.
Art. 6.
Biennio comune
Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita':
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la
relativa prova scritta e orale di lingua;
due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la
relativa prova scritta e orale di lingua;
una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura
italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova
scritta, le cui modalita' sono stabilite dalle strutture competenti;
una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale
o moderna o contemporanea);
una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio o dell'area
disciplinare di scienze glottodidattiche;
due a scelta guidata dai consigli delle strutture competenti.
Art. 7.
Biennio di specializzazione
Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:
filologico-letterario;
linguistico-glottodidattico;
storico-culturale.
Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, le
universita' attivano gli indirizzi confacenti alla propria
programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.
Le universita' possono istituire indirizzi diversi da quelli sopra
elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli
insegnamenti attivati.
Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili
da altre facolta' della stessa universita'.
Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita':
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la
relativa prova scritta e orale di lingua;
una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la
relativa prova scritta e orale di lingua;
cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di
facolta', sulla base delle finalita' specifiche di ogni indirizzo,
delle disponibilita' effettive dei docenti in rapporto agli
insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di
studenti iscritti al corso di laurea;
due a scelta libera da parte dello studente.
Art. 8.
Aree disciplinari
Ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge n. 341/1990, le
facolta' e i corsi di laurea - in conformita' con le specifiche
annualita' previste per ciascun biennio dagli articoli 6 e 7 e
secondo criteri di coerenza e di funzionalita' con gli indirizzi
attivati - adotteranno curricula didattici fondati su aree
disciplinari, che comprendono una o piu' discipline scientifiche
affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi
didattico-formativi, secondo quanto previsto dall'art. 3.
Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 6 (italianistica
settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B, L12E -, scienze
storiche, settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H,
L131, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B,
M03C, M03D, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B -,
scienze del linguaggio - settori scientifico-disciplinari K05A
(linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), L05B (fondamenti
dell'informatica, linguaggi di programazione), L09A, M07E -, scienze
glottodidattiche - settori scientifico-disciplinari L09H, L16B
(didattica della lingua francese), L17C (didattica della lingua
spagnola), L17D (didattica della lingua portoghese), L18C (didattica
della lingua italiana), L19B (didattica della lingua tedesca), L21B
(didattica della lingua russa) -), le aree caratterizzanti gli
indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:
a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni
lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ecc.)
(settori scientifico-disciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B,
L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B,
L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B,
L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A,
L24B, L24C, L24D, L24E);
b) scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari L05A,
L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E. L09F, L09G, L10A, L10B, L10C,
L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A,
L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);
c) scienze della letteratura (storia della critica, letterature
comparate, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, M07D);
d) scienze storico-culturali (storia della cultura, ecc.)
(settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A,
L21B, M03A, M03B, M05X);
e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori
scientifico-disciplinari L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C,
L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);
f) scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari
Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);
g) scienze geografiche (settori scientifico-disciplinari M06A,
M06B, P01G, P0VH, P01J);
h) scienze dell'educazione (settori scientifico-disciplinari
M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);
i) scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari L13F,
L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E,
Q01A, Q01B);
j) lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari
L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);
k) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai
sensi del precedente art. 7.
Per ogni area disciplinare, le strutture competenti indicheranno i
settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al
decreto presidenziale 12 aprile 1994.
Art. 9.
Esame di laurea
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione
scritta, nell'ambito della civilta' della lingua e letteratura
quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il
piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalita' definite
dalle strutture competenti.
Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la
lingua triennale (o quadriennalizzata).
Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di
laurea.
Art. 10.
Articolazione della didattica
L'impegno didattico complessivo e' fissato dagli organismi
competenti.
L'attivita' didattico-formativa del corso di laurea e' teorica e
pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori,
seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, prove parziali di
accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio
all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua
straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme
di tutorato.
Di norma ogni annualita', cui corrispondera' un corso di
insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le
attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile
svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. Le facolta'
possono istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due
moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di
esame.
Art. 11.
Manifesto degli studi
All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi,
i consigli di facolta' determineranno, con apposita delibera, quanto
espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n.
431/1990.
In particolare, il consiglio di facolta':
a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al
primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 2;
b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento
(monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole
annualita', e le denominazioni delle discipline dei corsi,
desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della
normativa nazionale ed eventualmente della CEE. Definisce inoltre le
specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che
giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti
didattici;
c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale
delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata;
d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto;
e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni
indirizzo attivato;
f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive
della CEE.
Art. 12.
Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti.
Il corso di laurea in lingue e letterature straniere e' dichiarato
affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di
lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero,
scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole
superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.
Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da
tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue
e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti
adotteranno il criterio generale della loro validita' culturale
(propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione
richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
Le facolta' potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con
esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le
singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del
corso di laurea. Le facolta' indicheranno inoltre sia gli eventuali
insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per
completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire
il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
Le facolta' indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di
diploma universitario, le facolta' riconosceranno gli insegnamenti
sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione
necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il
piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di
corso cui lo studente potra' iscriversi.
Art. 13.
Norme transitorie
1. Il corso di laurea in lingue e letterature straniere, ove
esistente, permane presso le facolta' di magistero e di scienze della
formazione fino a quando nella stessa universita' non sara'
costituita la corrispondente facolta' di lingue e letterature
straniere, sulla base della programmazione nazionale.
2. Quando le facolta' si saranno adeguate all'ordinamento di cui
all'allegata tabella IX, gli studenti gia' iscritti potranno
completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.
Le facolta' inoltre sono tenute a stabilire le modalita' per la
convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti
optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento
potra' essere esercitata entro quattro anni dalla data di
immatricolazione.
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI