GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 210 DEL 7/9/1996



D.P.R. 12 aprile 1996.    Agg. G.U. 04/06/2005
Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della 
L. 22 febbraio 1994, n. 146 (2), concernente disposizioni in materia di 
valutazione di impatto ambientale. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1996, n. 210. 
Riportata alla voce Comunità europee. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; 
Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 40, comma 1, 
il quale prevede che il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento, 
definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della 
procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla 
direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la 
valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 
377; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme 
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione 
del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 
349; 
Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva 
85/337/CEE, anche in considerazione del parere della Commissione delle Comunità 
europee, in data 7 luglio 1993, con il quale la Repubblica italiana è stata 
invitata a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla procedura di 
valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui all'allegato II alla 
citata direttiva quando questi abbiano un impatto ambientale importante; 
Sentite le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del 
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; 
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute dell'8 febbraio 1996 e del 
14 marzo 1996; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
1° aprile 1996; 
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica 
incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei lavori 
pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, degli affari 
esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della 
navigazione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e delle risorse 
agricole, alimentari e forestali; 
Decreta: 
È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento relativo alle 
condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura 
d'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del 
Consiglio 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati. 
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1. Ambito di applicazione. 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che 
l'attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti 
indicati negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della 
direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. Le 
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 
provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di 
quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione. 
2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del presente atto di indirizzo e coordinamento, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i 
contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad 
armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto. 
3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i 
progetti di cui all'allegato A. 
4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i 
progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di 
aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (3). 
5. Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali 
protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%. 
6. Per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali 
protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 
e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del 
progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto 
ambientale. 
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, 
per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli 
elementi indicati nell'allegato D, un incremento o decremento delle soglie di 
cui all'allegato B nella misura massima del 30%. 
8. Sono esclusi dalla procedura gli interventi disposti in via d'urgenza, ai 
sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da 
un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato 
dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 (4). 
9. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato 
l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la verifica di cui al comma 
6. 
10. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli 
impianti di cui agli allegati A e B sottoposti a procedura di valutazione di 
impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente. 
11. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli 
impianti di cui agli allegati A e B che costituiscono modifica di progetti già 
sottoposti a procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito della 
competenza del Ministero dell'ambiente. 
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(3) Riportata al n. XXVII. 
(4) Riportata alla voce Servizi antincendi. 
 



2. Finalità. 
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che: 
a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di 
progetti individuati negli allegati al presente atto siano considerati gli 
obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, 
al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, 
provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità 
di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di 
garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile; 
b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti 
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e 
sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti 
fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale; 
c) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la 
consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente; 
d) siano garantite l'informazione e la partecipazione dei cittadini al 
procedimento; 
e) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento 
delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale. 
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3. Soggetti del procedimento. 
1. Sono denominati committente e autorità proponente, a seconda della loro 
natura, rispettivamente privata o pubblica, i soggetti che predispongono le 
iniziative da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale. 
2. Per autorità competente si intende l'amministrazione o l'organo che provvede 
alla valutazione di impatto ambientale. 
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4. Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
1. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d'impatto 
ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano 
che siano individuati: 
a) l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale; 
b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria; 
c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali; 
d) le eventuali modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente 
atto, per l'informazione e la consultazione del pubblico; 
e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti 
informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto 
ambientale consultabile dal pubblico; 
f) i criteri con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati 
dal progetto. 
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni 
dodici mesi, il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati ed i 
procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, e lo stato di 
definizione delle cartografie e degli strumenti informativi. 
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5. Procedura di valutazione di impatto ambientale. 
1. La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto 
ambientale è trasmessa al committente o dall'autorità proponente all'autorità 
competente. 
2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o 
l'autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e 
dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni interessati, e 
nel caso di aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 4, anche ai relativi 
enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni 
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'autorità competente rende il 
giudizio di compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, anche in 
assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici il giudizio di 
compatibilità ambientale deve essere reso nei termini previsti dall'art. 7, 
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (5), così come modificato 
dall'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (6). 
3. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata 
possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, 
ovvero presentati dal committente o dall'autorità proponente, per una sola 
volta. L'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro 
novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui 
il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della 
valutazione. È facoltà del committente, o dell'autorità proponente, presentare 
una nuova domanda. 
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, 
in casi di particolare rilevanza, la proroga dei termini per la conclusione 
della procedura, sino ad un massimo di sessanta giorni. 
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono per le 
materie attinenti alla valutazione d'impatto ambientale, nonché per gli aspetti 
urbanistici, le modalità per l'armonizzazione delle procedure nei casi in cui la 
realizzazione del progetto prevede specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni 
e assensi, comunque denominati, da differenti amministrazioni non statali. 
6. L'autorità competente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (7), una o più conferenze di servizi. Alla 
conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente 
la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate 
nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza 
stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza. 
7. Nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano provvedono affinché il giudizio di compatibilità ambientale esoneri 
il committente o l'autorità proponente da ogni altra autorizzazione preliminare 
per le materie stesse connesse alla procedura di valutazione di impatto 
ambientale. 
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(5) Riportata alla voce Opere pubbliche. 
(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



6. Studio di impatto ambientale. 
1. Lo studio d'impatto ambientale è predisposto a cura e spese del committente o 
dell'autorità proponente, secondo le indicazioni di cui all'allegato C. 
2. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, è 
facoltà del committente o dell'autorità proponente richiedere all'autorità 
competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle 
informazioni, comprese nell'allegato C, che devono essere fornite. Le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano individuano tempi e modalità di 
svolgimento della fase preliminare, assicurando che avvenga in contraddittorio 
con il committente o l'autorità proponente. 
3. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di 
approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle 
caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti 
dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla 
localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione 
disponibili. 
4. Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti 
informazioni: 
a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, 
dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso; 
b) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento a 
parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di 
utilizzazione del territorio; 
c) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in 
materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio; 
d) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti 
sfavorevoli sull'ambiente. 
5. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato 
interessato alla realizzazione delle opere e/o degli impianti ha diritto di 
accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle 
amministrazioni pubbliche. 
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7. Giudizio di compatibilità ambientale. 
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un 
giudizio motivato prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo 
che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima 
dell'inizio dei lavori. 
2. L'amministrazione competente alla autorizzazione definitiva dell'opera, o che 
provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità 
ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli 
impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di 
iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne 
autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle 
scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione d'impatto 
ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del 
giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla 
realizzazione. 
3. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere 
comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le altre amministrazioni 
pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere 
adeguatamente pubblicizzati. 
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8. Misure di pubblicità. 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano 
l'individuazione degli uffici presso i quali in via permanente o per casi 
specifici sono depositati i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti 
conclusi, ai fini della consultazione del pubblico. 
2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 5, il 
committente o l'autorità proponente provvede a proprio carico alle misure di 
pubblicità minime che dovranno essere definite dalle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
a) deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto 
dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel 
caso della richiesta di verifica di cui all'art. 10, di copia di quanto 
comunicato all'autorità competente; 
b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo 
quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, 
pubblicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 1987, 
n. 201, e successive integrazioni. 
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare 
ulteriori appropriate forme di pubblicità. 
4. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da 
artigiani o da piccole imprese, nonché per le richieste di verifica di cui 
all'art. 10, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono 
modalità semplificate. 
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9. Partecipazione al procedimento. 
1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua 
localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i 
possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta, 
all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di 
valutazione d'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla 
pubblicazione di cui all'art. 8, comma 2. Il giudizio di compatibilità 
ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri 
forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico. 
2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale può disporre 
lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal 
committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche 
amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. 
3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti 
ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del 
giudizio di cui all'art. 7. 
4. Il committente, o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta 
di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della 
conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che 
hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è 
acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 7. 
5. Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o 
in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel 
corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta alla 
autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il 
termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto 
così modificato. 
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10. Procedura di verifica. 
1. Per i progetti di cui all'art. 1, comma 6, il committente, o l'autorità 
proponente, richiede la verifica di cui al medesimo comma. Le informazioni che 
il committente o l'autorità proponente deve fornire per la predetta verifica 
riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e 
valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente. 
2. L'autorità competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla 
base degli elementi di cui all'allegato D, individuando eventuali prescrizioni 
per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti. 
Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell'autorità competente, il 
progetto si intende escluso dalla procedura. Le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, provvedono affinché l'elenco per i quali sia stata 
chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici. 
3. Per i progetti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali e/o in 
particolare situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di 
cui all'allegato D, criteri e/o condizioni di esclusione della procedura. 
4. Nel caso in cui l'autorità competente ritiene che il progetto deve essere 
sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano gli articoli 5 e 
seguenti del presente atto. 
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11. Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale. 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la 
definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione 
d'impatto ambientale delle regioni confinanti nel caso di progetti che possono 
avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati 
sul territorio di più regioni. 
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12. Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri. 
1. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un 
altro Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano 
il Ministro dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla 
convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 
3 novembre 1994, n. 640 (8). 
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(8) Riportata al n. XLIX. 
 



Allegato A 
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI 
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3 
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha. 
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione 
superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque 
minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto 
secondo. 
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie 
fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno. 
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per 
una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. 
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri 
e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 
t/anno di materie prime lavorate. 
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici 
pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive 
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3 (9). 
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 
12 tonnellate di prodotto finito al giorno. 
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o 
le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza 
superiore ai 500 metri. 
i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni 
di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero 
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo 
decreto legislativo n. 22/1997 (10). 
l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità 
superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di 
cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a 
R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti 
di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 
del medesimo decreto legislativo n. 22/1997 (11). 
m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di 
raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con 
capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14) (12). 
n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva 
superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del 
decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi 
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 
22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva 
sino a 100.000 m3 (13). 
o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di 
deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità 
superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) (14). 
p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 
abitanti equivalenti. 
q) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area 
interessata superiore a 20 ha. 
r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le 
acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o 
di capacità superiore a 100.000 mc. 
s) Attività di coltivazione di minerali solidi (15). 
t) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla 
terraferma (16). 
u) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione 
nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km (17). 
v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in 
profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso 
il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui 
all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997) 
(18). 
z) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità 
complessiva superiore a 80.000 m3 (19). 
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(9) Lettera così sostituita dall'art. 4, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(10) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(11) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(12) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(13) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(14) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(15) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(16) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(17) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(18) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(19) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
 



Allegato B 
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI 
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4 
1. Agricoltura: 
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la 
loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha; 
b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione 
allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 
ha; 
c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 
posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti 
scrofe; 
d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha; 
e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha; 
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore 
a 200 ha. 
2. Industria energetica ed estrattiva (20): 
a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza 
termica complessiva superiore a 50 MW; 
b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le 
relative attività minerarie (21); 
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed 
acqua calda (22); 
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che 
alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km (23); 
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento 
del vento (24); 
f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore 
ai 20 km (25); 
g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma (25/a). 
3. Lavorazione dei metalli: 
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che 
superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; 
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) 
compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate 
all'ora; 
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: 
laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo 
all'ora; 
forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e 
allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; 
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di 
trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 
tonnellate al giorno; 
e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché 
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, 
chimici o elettrolitici; 
f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di 
recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione 
superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti 
gli altri metalli al giorno; 
g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche 
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al 
trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc; 
h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei 
relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; 
costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di 
superficie impegnata o 50.000 mc di volume; 
i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha; 
l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie 
impegnata o 50.000 mc di volume. 
4. Industria dei prodotti alimentari: 
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali 
(diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 
75 tonnellate al giorno; 
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con 
una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base 
trimestrale; 
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di 
lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua; 
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione 
superiore a 500.000 hl/anno; 
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di 
volume; 
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 
tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e 
di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al 
giorno; 
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità 
di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato; 
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti 
alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 
mc di volume; 
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di 
produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta: 
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e 
compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate; 
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di 
carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; 
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, 
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana 
la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; 
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 
5 tonnellate di prodotto finito al giorno. 
6. Industria della gomma e delle materie plastiche: 
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 
25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 
7. Progetti di infrastrutture: 
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie 
interessata superiore ai 40 ha (26); 
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti 
superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree 
urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha; 
c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a 
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, 
con portata oraria massima superiore a 1.800 persone; 
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni 
superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano 
derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo (27); 
e) interporti; 
f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili; 
g) strade extraurbane secondarie; 
h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di 
esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 
1.500 metri; 
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; 
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari 
o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al 
trasporto di passeggeri (28); 
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; 
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a 
modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di 
difesa del mare; 
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e 
interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle 
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e 
lacuale; 
p) aeroporti; 
q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella 
lettera h) dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti; 

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni 
di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 
t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti 
non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento 
preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni 
di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del citato decreto n. 22/1997) (29); 
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità 
complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di 
trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del 
decreto legislativo n. 22/1997) (30); 
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante 
operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 
oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, 
lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) (31); 
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva 
inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del 
decreto n. 22/1997, n. 22) (32); 
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 
abitanti equivalenti; 
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione 
nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km (33). 
8. Altri progetti: 
a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri 
turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o 
volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore 
ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati; 
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri 
veicoli a motore; 
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, 
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha; 
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera 
i 500 m²; 
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di 
superficie impegnata o 50.000 mc di volume; 
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con 
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; 
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici 
pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive 
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3 (34); 
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha; 
i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la 
cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva 
in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, 
o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 
tonnellate al giorno; 
l) cave e torbiere; 
m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione 
di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno; 
n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per 
una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate; 
o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri 
e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 
t/anno di materie prime lavorate; 
p) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente 
per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati 
per più di due anni (35). 
------------------------ 
(20) Punto così modificato dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(21) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(22) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(23) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(24) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(25) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(25/a) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.C.M. 1° settembre 2000 (Gazz. Uff. 11 
ottobre 2000, n. 238), entrato in vigore dalla data della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 dello stesso. 
(26) Lettera così modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(27) Lettera così modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(28) Lettera così modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(29) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(30) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(31) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(32) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(33) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(34) Lettera così sostituita dall'art. 4, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
(35) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999. 
 



Allegato C 
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2 
1. Descrizione del progetto comprese in particolare: 
una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle 
esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di 
funzionamento; 
una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con 
l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; 
la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche 
disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire 
le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, 
confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili; 
una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti 
(inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, 
calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto; 
le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di 
pianificazione vigenti. 
2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con 
indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo 
conto dell'impatto sull'ambiente. 
3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto 
proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, 
al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso 
il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra 
questi fattori. 
4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del 
progetto proposto sull'ambiente: 
dovuti all'esistenza del progetto; 
dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; 
dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo 
smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di 
previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente. 
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile 
compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente. 
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti 
precedenti. 
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di 
conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti. 
------------------------ 
 



Allegato D 
ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI 
ALL'ART. 1, COMMI 6 E 7 
1. Caratteristiche. 
Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in 
particolare in rapporto ai seguenti elementi: 
dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità) [1]; 
utilizzazione delle risorse naturali; 
produzione di rifiuti; 
inquinamento e disturbi ambientali; 
rischio di incidenti; 
impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle 
zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o 
agricole). 
2. Ubicazione del progetto. 
La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate 
dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare 
dei seguenti elementi: 
la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; 
la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle 
seguenti zone: 
a) zone costiere; 
b) zone montuose e forestali; 
c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione 
comunitaria sono già superati; 
d) zone a forte densità demografica; 
e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico; 
f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; 
g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette. 
------------------------ 
 



Agg. G.U. 04/06/2005
 

fp05-gr05