GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.99 DEL 22/04/1995



D.L. 21 aprile 1995, n. 120. Agg. G.U. 25/08/2005
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università. 
 
Convertito in Legge il 21 giugno 1995, n. 236.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1995, n. 94 e convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 giugno 1995, n. 236 (Gazz. Uff. 21 
giugno 1995, n. 143). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che 
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 dicembre 
1993, n. 530, del D.L. 21 febbraio 1994, n. 122, del D.L. 26 aprile 1994, n. 
249, del D.L. 23 giugno 1994, n. 404, del D.L. 8 agosto 1994, n. 510, del D.L. 
21 ottobre 1994, n. 588, del D.L. 22 dicembre 1994, n. 697, e del D.L. 21 
febbraio 1995, n. 40, non convertiti in legge. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il 
funzionamento delle università; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
19 aprile 1995; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e 
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di 
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la 
funzione pubblica e gli affari regionali; 
Emana il seguente decreto-legge: 
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1. 1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, 
l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare improrogabilmente 
fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle 
procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla 
vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, previa intesa con la 
regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a 
tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata 
in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530 (2), salvo che la mancata 
rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul 
finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione 
università-regione (3). 
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(2) Il D.L. 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università, non è stato convertito in legge. 
(3) Articolo così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236, 
dall'art. 1, comma 8, L. 14 gennaio 1999, n. 4, riportata al n. A/CLXXV e 
dall'art. 8, L. 19 ottobre 199, n. 370. 
 



2. 1. (4). 
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (5), recanti la fissazione delle modalità di 
determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle 
università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 
dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (6), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di 
un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore 
ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo 
comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382 (7), concernente i trasferimenti dei professori associati. 
3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 (6), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, 
comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319 (6), 
è compreso il titolo del diploma di laurea. 
4. (8). 
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(4) Sostituisce il n. 3 e aggiunge il n. 3-bis all'art. 13, comma 1, D.P.R. 11 
luglio 1980, n. 382, riportato al n. A/LXXXI. 
(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(6) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(7) Riportato al n. A/LXXXI. 
(6) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(6) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(8) Comma soppresso dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
3. 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 
243 (9), si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore 
della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi 
versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte 
salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione 
involontaria i dipendenti con stabilità di impiego. 
2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del 
competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano 
stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo 
comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38 (10), per le esigenze indilazionabili 
e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione 
in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni 
universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle 
prestazioni previdenziali. 
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(9) Riportata al n. A/CXXV. 
(10) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di 
apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche 
mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti. 
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, 
compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed 
esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo 
universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea 
qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto 
privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo 
determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità 
della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività 
sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, attraverso la 
contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei 
collaboratori ed esperti linguistici (11). 
3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono 
disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Le università, 
nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al 
comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti 
di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382 (12), in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli 
cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la 
mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto 
(12/a). Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva 
i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti (11). 
4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati 
dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica 
dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al 
giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi 
contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai 
competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di 
recesso (11). 
5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382 (12), è abrogato. 
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(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
(12) Riportato al n. A/LXXXI. 
(12/a) Periodo corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1995, n. 
181. 
(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
(12) Riportato al n. A/LXXXI. 
 



5. 1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in 
deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 
dicembre 1993, n. 537 (13), i contributi di cui allo stesso comma, in relazione 
a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione 
didattica e scientifica, nonché il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 
della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 (14) (14/a). 
2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio 
universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 13 aprile 1994 (15), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 
luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 
1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno 
precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun 
ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino 
nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di 
studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, 
le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali 
all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, 
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (16), come 
modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla 
tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio (14/a). 
3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le 
modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382 (12), a carico del bilancio dell'università, per la 
copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei 
corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora 
non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella 
stessa università per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996, a carico ed 
entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima (11). 
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(13) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(14) Riportata al n. A/X. 
(14/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 13 settembre 1996, n. 475, riportato al n. 
A/CXLV. 
(15) Riportato al n. D/XVIII. 
(16) Riportata al n. D/XVII. 
(14/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 13 settembre 1996, n. 475, riportato al n. 
A/CXLV. 
(12) Riportato al n. A/LXXXI. 
(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
6. 1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della 
legge 9 maggio 1989, n. 168 (17), nel rispetto delle norme di cui al decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (18), all'articolo 5 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 (13), e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di 
programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 (13) e al decreto-legge 31 
gennaio 1995, n. 26 (19), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 
1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli 
organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non 
inferiore al 15 per cento (11) (19/a). 
2. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (18), come 
sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si 
interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione 
delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di 
ricerca, nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici 
e vesuviano. 
3. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale 
funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione 
è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti 
promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un 
contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, 
della legge 7 agosto 1990, n. 245 (20), nonché quelli indicati dagli statuti. 
4. Le università sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti 
secondo le modalità vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al 
comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione. 
5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione 
delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di 
ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, 
astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
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(17) Riportata alla voce Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica. 
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(13) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(13) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(19) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo economico del 
Mezzogiorno. 
(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
(19/a) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18, L. 17 
maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(20) Riportata al n. A/CXIX. 
 



7. 1. (21). 
------------------------ 
(21) Articolo soppresso dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
 



8. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università per gli 
impianti già realizzati. 
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9. 1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della 
commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve 
essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione 
della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, 
purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre 
dalla sua insorgenza. 
2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di 
successiva ricusazione. 
3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già 
stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto (22). 
------------------------ 
(22) Vedi, anche, l'art. 3, comma 16, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



10. 1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola 
secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso 
scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai 
rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle 
università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta 
delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese 
bilaterali in materia con i Paesi interessati (22/a). 
2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di 
concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di 
servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre 
il 28 febbraio 1995. 
3. (23). 
4. Limitatamente all'anno 1995 è indetta dal Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione 
straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di medico chirurgo. 
------------------------ 
(22/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce 
Impiegati civili dello Stato. 
(23) Comma soppresso dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
 



11. 1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 
febbraio 1989, n. 63 (24), possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla 
data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento 
del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla 
predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla 
legge 11 luglio 1980, n. 312 (25), ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti 
di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle 
Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli 
articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (24), nonché per il 
personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 
maggio 1984, n. 116 (24), anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, 
provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun 
onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato (26) (26/cost). 
------------------------ 
(24) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(25) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(24) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(24) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(26) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 8, comma 2, 
L. 19 ottobre 1999, n. 370. 
(26/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 175 (Gazz. 
Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 
sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
 



11-bis. 1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di 
scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, 
equipollente alla laurea in scienze politiche (27). 
------------------------ 
(27) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
 



11-ter. 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di 
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (28), sono 
equiparati ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 
novembre 1990, n. 341 (27). 
------------------------ 
(28) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige. 
(27) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
 



11-quater. 1. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (29), così come da ultimo modificato 
dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (30), va 
interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse 
disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze 
retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente 
superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo 
decreto (27). 
------------------------ 
(29) Riportato al n. A/LXXXI. 
(30) Riportata al n. A/CLVI. 
(27) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. 
 



12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 
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Agg. G.U. 25/08/2005


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