GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 278 DEL 28/11/1995

 



D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502.     Agg. G.U. 25/08/2005
Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore 
amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 1995, n. 278. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- 
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 5 novembre 1996, n. 7217; Circ. 22 ottobre 1996, n. 
6389. 
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come 
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che demanda ad un 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei 
contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli 
emolumenti, del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore 
sanitario dell'unità sanitaria locale; 
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che 
prevede che gli ospedali costituiti in aziende ospedaliere abbiano gli stessi 
organi previsti per le unità sanitarie locali, con le stesse attribuzioni; 
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome nella riunione del 30 marzo 1994; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 
gennaio 1995; 
Ritenuto di non adeguarsi al suddetto parere del Consiglio di Stato per quanto 
attiene la richiesta di precisare che la scadenza del contratto a termine dei 
direttori amministrativi e sanitari avviene, normalmente, entro tre mesi dalla 
scadenza del contratto del direttore generale, atteso che l'art. 3, comma 7, del 
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni 
ed integrazioni, dispone che i direttori amministrativi e sanitari "cessano 
dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale"; 

Sulla proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della 
previdenza sociale e per gli affari regionali; 
Adotta il seguente regolamento: 
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1. Contratto del direttore generale. 
1. La regione ed il direttore generale dell'unità sanitaria locale o 
dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi degli articoli 3 e 3-bis, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro 
quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro 
predisposto dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo 
(2) 
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da 
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a 
cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo 
del libro quinto del codice civile (3). 
3. Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché 
ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di 
legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale. 
4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si 
impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a 
favore dell'ente cui è stato preposto. 
5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo 
individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri: 
a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o 
dell'azienda ospedaliera; 
b) numero di assistiti e di posti letto; 
c) numero di dipendenti. 
Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può 
essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere 
integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa 
valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive 
modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli 
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore 
generale annualmente dalla regione. Il trattamento economico è comprensivo delle 
spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di 
svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle 
attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, 
vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo 
le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C (4). 
5-bis. La regione può disporre che il trattamento economico del direttore 
generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a 
corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, 
promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per 
esigenze connesse al proprio ufficio (5). 
6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei 
casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o 
risoluzione del contratto nonché per dimissioni (6). 
7. Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si 
applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile (7). 
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(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. 
Uff. 7 agosto 2001, n. 182). 
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. 
Uff. 7 agosto 2001, n. 182). 
(4) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. 
Uff. 7 agosto 2001, n. 182). 
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. Uff. 7 
agosto 2001, n. 182). 
(6) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. 
Uff. 7 agosto 2001, n. 182). 
(7) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. 
Uff. 7 agosto 2001, n. 182). 
 



2. Contratto dei direttori amministrativo e sanitario. 
1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario 
è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non 
inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in 
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il 
direttore generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies, e dell'articolo 
3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni, stipula il contratto di lavoro con il direttore amministrativo e 
con il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale o dell'azienda 
ospedaliera, sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformità 
ai contenuti di cui al presente articolo (8). 
2. [Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario è costituito 
con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile, a 
decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso] (9). 
3. I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare le funzioni 
stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni; nonché dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale. 
4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori amministrativo e 
sanitario si impegnano a prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno e 
con impegno esclusivo a favore dell'ente. 
5. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un 
trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla 
contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali 
della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento 
economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto 
sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle 
posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio 
aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite 
minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore 
all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il 
predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per 
cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della 
realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e 
misurata mediante appositi indicatori. [Il trattamento economico, complessivo 
non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, 
dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e 
dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario 
nazionale]. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli 
spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. 
Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività 
inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed 
alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le 
modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale 
(10). 
5-bis. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore 
sanitario può, conformemente ad apposita direttiva regionale, essere integrato 
fino ad un importo massimo di 7 milioni, in relazione a corsi di formazione 
manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione 
ed alle quali gli stessi debbano partecipare per esigenze connesse al proprio 
ufficio (11). 
6. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il 
direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche con riferimento alla 
cessazione dall'incarico del direttore generale. Nulla è dovuto, a titolo di 
indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di 
cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del 
direttore generale nonché a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione 
del contratto (12). 
7. I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del risultato 
dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione 
dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle 
risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. 
Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si 
applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile (13). 
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(8) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. 
Uff. 7 agosto 2001, n. 182). 
(9) Comma abrogato dall'art. 2, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. Uff. 7 
agosto 2001, n. 182). 
(10) Comma così modificato dall'art. 2, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. 
Uff. 7 agosto 2001, n. 182). 
(11) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. Uff. 7 
agosto 2001, n. 182). 
(12) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. 
Uff. 7 agosto 2001, n. 182). 
(13) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. 
Uff. 7 agosto 2001, n. 182). 
 



2-bis. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai 
contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore 
sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le 
facoltà di medicina e delle aziende costituite ai sensi del decreto legislativo 
21 dicembre 1999, n. 517 (14). 
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(14) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. Uff. 
7 agosto 2001, n. 182). 
 



2-ter. 1. I compensi dovuti ai commissari straordinari e ai direttori 
amministrativi e sanitari degli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico sono determinati, con decreto del Ministro della sanità di concerto 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in 
conformità a quelli stabiliti dal presente decreto. Il compenso è ridotto di 
almeno un terzo nei confronti dei commissari straordinari, che esercitano anche 
altre attività lavorative in regime di lavoro dipendente o autonomo (15). 
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(15) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Gazz. Uff. 
7 agosto 2001, n. 182). 
 



3. Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 
provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di 
attuazione. 
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Agg. G.U. 25/08/2005

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