GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 134 DEL 10/6/1995






D.P.C.M. 23 marzo 1995.   Agg. G.U.  09/2007
Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1995, n. 134. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 aprile 1996, n. 154; Circ. 17 
febbraio 2000, n. 44; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 20 febbraio 1996, n. 1018; Circ. 22 marzo 1996, n. 
2440; Circ. 22 marzo 1996, n. 146; Circ. 25 marzo 1996, n. 1118; Circ. 25 marzo 
1996, n. 13849; Circ. 25 marzo 1996, n. 14609; Circ. 25 marzo 1996, n. 2618. 
 





IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
di concerto con 
IL MINISTRO DEL TESORO 
Visto l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che dispone l'emanazione di un 
regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che disciplini, tra l'altro, 
la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in 
particolare l'art. 18 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione 
dei compensi dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni 
esaminatrici per tutti i tipi di concorso; 
Considerato che in sede di individuazione dei criteri per la determinazione 
degli importi della misura dei compensi occorre tener conto sia della 
professionalità che dell'impegno richiesti per l'esame dei candidati in 
relazione alle qualifiche messe a concorso; 
Ritenuto di dover determinare i compensi per i componenti delle commissioni 
esaminatrici, nonché del personale addetto alla sorveglianza, allo scopo di 
assicurare il regolare svolgimento dei concorsi; 
Decreta: 
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1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle 
pubbliche amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un 
compenso base differenziato come segue: 
1) L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta 
qualifica funzionale o categorie equiparate; 
2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e 
sesta qualifica funzionale o categorie equiparate; 
3) L. 500.000 per concorsi relativi ai profili professionali della settima 
qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori. 
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2. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni 
esaminatrici di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così 
determinato: 
a) L. 700 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal 
capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (2); 
b) L. 800 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al 
punto b) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 (2); 
c) L. 1.000 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al 
punto a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 (2). 
I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i 
concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi 
integrativi sono commisurati al 20 per cento di quelli di cui ai punti b) e c). 
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(2) Riportato al n. A/LXXIV. 
(2) Riportato al n. A/LXXIV. 
(2) Riportato al n. A/LXXIV. 
 





3. I compensi previsti dagli articoli 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento per 
i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale 
per i segretari delle commissioni stesse. 
Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le 
sole prove orali relative a profili professionali di categoria o qualifica 
settima e superiori è dovuto il compenso base stabilito dal precedente art. 1, 
ridotto del 50 per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato 
nella misura fissata dall'art. 2. 
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4. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere, cumulativamente 
L. 2.000.000 per i concorsi fino alla quarta qualifica funzionale o categoria, 
L. 4.000.000 per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale o 
categoria e L. 5.000.000 per quelli ai profili professionali di categoria o 
qualifica settima e superiori. 
I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento per 
i presidenti nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri 
aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del 
compenso base di cui all'art. 1. 
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5. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, 
ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 1, 
ridotto del 50 per cento e il solo compenso integrativo per candidato esaminato 
nella misura fissata dall'art. 2. 
I compensi integrativi di cui all'art. 2 sono rapportati per ogni componente e 
per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati 
esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali 
previsti dal precedente art. 4. 
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6. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per 
comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura 
proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. 
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7. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di L. 50.000 per 
ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche. 

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8. I compensi previsti dal presente decreto sono dovuti anche ai componenti 
delle commissioni esaminatrici di concorso per il reclutamento delle Forze 
armate e delle Forze di polizia. 
Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le province, i 
comuni, le comunità montane, e loro consorzi, nonché gli enti pubblici non 
economici, possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, 
compensi aumentati o diminuiti del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal 
presente decreto. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3). 
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(3) Articolo così modificato dal D.P.C.M. 8 maggio 1996 (Gazz. Uff. 19 agosto 
1996, n. 193). Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 1996, 
n. 250 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato che 
non spetta allo Stato determinare i compensi da corrispondere ai componenti 
delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza dei 
concorsi indetti dalle regioni e dagli enti pubblici non economici da esse 
dipendenti; e di conseguenza ha annullato, per questa parte, l'art. 8 del 
presente decreto. 
 





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