GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 255 DEL 29/10/1993




L. 29 ottobre 1993, n. 427. Agg. G.U. 27/04/2004
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
331 (2), recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli 
oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in 
materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a 
detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri 
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, 
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente 
al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta 
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1/circ). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1993, n. 255. 
Riportato al n. C/LXXXVII. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- Ministero delle finanze: Circ. 10 gennaio 1996, n. 3/D; Circ. 11 gennaio 1996, 
n. 4/D; Circ. 19 gennaio 1996, n. 11/D; Circ. 18 marzo 1996, n. 74/E; Circ. 28 
marzo 1996, n. 81; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111-E; 
Circ. 27 maggio 1996, n. 141/D; Circ. 6 giugno 1996, n. 150/D; Circ. 13 agosto 
1996, n. 199/E; Circ. 10 settembre 1996, n. 219/D; Circ. 1 ottobre 1996, n. 
235/D; Circ. 2 ottobre 1996, n. 237/E; Circ. 4 ottobre 1996, n. 238/E; Circ. 18 
dicembre 1996, n. 291/E; Circ. 25 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 8 maggio 1997, n. 
127/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 1 ottobre 1997, n. 259/E; Circ. 15 
ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 17 ottobre 1997, n. 270/D; Circ. 31 dicembre 1997, 
n. 337/E; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 9 
aprile 1998, n. 97/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 
145/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 27 
agosto 1998, n. 209/E; 
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 22 luglio 1998, n. 318. 
 



1. 1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (2), recante armonizzazione delle 
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle 
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate 
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché 
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza 
fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei 
redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto 
lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su 
taluni beni ed altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le 
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 
dicembre 1992, n. 513, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, del decreto-legge 
28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime 
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633 (3), previsto per i produttori agricoli, per le società per azioni e in 
accomandita per azioni, per le società a responsabilità limitata, per le società 
di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno 
precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di 
lire, e del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori agricoli che 
hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle disposizioni contenute 
nel decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, nel decreto-legge 2 marzo 1993, n. 
47, e nel decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, hanno diritto, in sede di 
dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle somme 
versate (4). Le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a 
responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione che per il triennio 
1993-1995 intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale 
possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (5). 
3. Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo 
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (6), e quelle 
concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 21) della tabella A, 
parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633 (3), dettate per il trasferimento di case di abitazione non di 
lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 
agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, si 
applicano anche agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o 
emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, 
nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e 
alle operazioni effettuate nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, 
alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato 
idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove è situato l'immobile 
acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di 
non possedere nel comune dove è situato l'immobile acquistato altro fabbricato o 
porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a 
propria abitazione principale. 
4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un 
testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative 
vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni 
penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni 
necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione 
alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea. 
Allegato (7) 
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(2) Riportato al n. C/LXXXVII. 
(3) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul). 
(4) I decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 
1993, n. 131 e 30 giugno 1993, n. 213 non sono stati convertiti in legge. Per la 
sanatoria dei rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti decreti ha 
disposto il secondo comma del presente articolo 1. 
(5) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riportato 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(6) Riportato alla voce Registro (Imposta di). 
(3) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul). 
(7) Recante le modificazioni al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato al n. 
C/LXXXVII. 
 



Agg. G.U. 27/04/2004
 


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