
D.L. 3 maggio 1991, n. 143. Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 1991, n. 106 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 luglio 1991, n. 197 (Gazz. Uff. 6 luglio 1991, n. 157). Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319, riportato alla voce Cambi e valute estere e l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374. Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 11 gennaio 1996, n. 8; - Ministero delle finanze: Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; - Ufficio Italiano Cambi: Circ. 22 luglio 1997, n. 391; Circ. 22 agosto 1997; Circ. 22 marzo 1999. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni; Emana il seguente decreto-legge: ------------------------ Capo I 1. Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore. 1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro (2/a). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter (3). 1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio (4/a). 1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice (4). 2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro (5) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio (6). 2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a € 12.500. I libretti con saldo superiore a € 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005 (6/a). 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati (6/b). 4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile. 5. (6/c). 6. (6/d). 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. 8 (6/e). ------------------------ (2/a) L'originario importo di venti milioni di lire è stato così elevato dall'art. 1, D.M. 17 ottobre 2002. (3) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (4/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Successivamente il comma 2-bis è stato così sostituito dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee. (4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Successivamente il comma 2-bis è stato così sostituito dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee. (5) L'originario importo di venti milioni di lire è stato così elevato dall'art. 1, D.M. 17 ottobre 2002. (6) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee. (6/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, poi sostituito dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52, modificato dall'art. 1, D.M. 17 ottobre 2002 ed infine così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (6/b) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee. (6/c) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (6/d) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (6/e) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. 2. Obblighi di identificazione e di registrazione. 1(6/f). 2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. ------------------------ (6/f) Il comma, che si omette, sostituisce l'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, riportato al n. A/XXVI. 3. Segnalazioni di operazioni. 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona (6/g). 2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti. 3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative. 4. L'Ufficio italiano dei cambi: a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi; b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni (6/h); d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni (7); e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto (7/a). 5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (7/b). 6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi. 7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo. 8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo. 9. [I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale] (7/c). 10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121 (7/d). 11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche (8). ------------------------ (6/g) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (6/h) Lettera così modificata dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (7) Lettera così modificata dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (7/a) Lettera così modificata dall'art. 151, L. 23 dicembre 2000, n. 388. (7/b) Comma così modificato dall'art. 150, L. 23 dicembre 2000, n. 388. (7/c) Comma abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (7/d) Periodo aggiunto dall'art. 151, L. 23 dicembre 2000, n. 388. (8) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, riportato al n. A/CXXIX. Precedentemente i commi 1 e 2 erano stati modificati dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e il comma 7 era stato sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Per la decorrenza delle disposizioni di cui al suddetto articolo 1 vedi l'art. 2 dello stesso decreto n. 153 del 1997. 3-bis. Riservatezza delle segnalazioni. 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata (8/a). 2. L'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni. 4. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze (8/b). 5. Gli intermediari adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato (8/c) (9). ------------------------ (8/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (8/b) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (8/c) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (9) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, riportato al n. A/CXXIX. 3-ter. Commissione di indirizzo. 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all'articolo 3 del presente decreto e ferma restando l'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa. 2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell'attività svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attività stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita. 4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull'attività svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità (9/a). ------------------------ (9/a) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, riportato al n. A/CXXIX. 4. Disposizioni applicative. 1. [Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289 (10), nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2] (10/a). 2. [Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito] (10/b). 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a: a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (11), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto (12); b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità (13); c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 (13). 4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ------------------------ (10) Riportata alla voce Borse di commercio. (10/a) Comma prima modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e dall'art. 56, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001 e poi abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (10/b) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (11) Riportato al n. A/XXVI. (12) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 17 ottobre 2002. (13) Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (13) Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (giurisprudenza) 5. Sanzioni, procedure, controlli. 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito (13/a). 2. [I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (14). In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione] (15). 3. [La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione] (15/a). 4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (15/b). 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione (15/c). 6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni (16). 6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a € 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo (16/a). 7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni (17). 8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a € 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede (17/a). 9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8. 10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (18). 11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento. 12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8. 13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza. 14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (19), come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis". 15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (20), come sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35". ------------------------ (13/a) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (14) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario. (15) Comma prima modificato dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e poi abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (15/a) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (15/b) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (15/c) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (16) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (16/a) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (17) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (17/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (18) Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi dall'art. 4, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, riportato al n. A/CXXIX. Vedi, anche, il D.M. 21 luglio 2000, con il quale sono stati stabiliti i criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati prevista dal presente comma. (19) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul). (20) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui). Capo II 6. Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario. 1. [L'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB] (21) (21/a). 2. [Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie] (21/a) (22). 2-bis. [In deroga a quanto previsto al comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni] (21/a) (23). 3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali (22) (23/a). 4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti (21) (23/a). 4-bis. [Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8] (21/a) (23). 5. [Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa] (21) (21/a). 6. [Entro lo stesso termine di cui al comma 5, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5] (21/a) (22). 7. (24). 8. [Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB] (21) (21/a). 9. [L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni] (21/a). 10. [La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria] (24/a). 11. (25). 12. (25). ------------------------ (21) Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (21/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. (21/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. (22) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (21/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. (23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (22) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (23/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito, disponendo che le norme in esso contenute continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo. (21) Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (23/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito, disponendo che le norme in esso contenute continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo. (21/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. (23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (21) Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (21/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. (21/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. (22) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (24) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (21) Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (21/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. (21/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. (24/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. (25) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (25) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. 7. Elenco speciale. [1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, con esclusione di quelli che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (25/a). 2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonché, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonché disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni. 3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (26), convertito con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936 (26). In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 6 e al presente articolo] (27) (27/a). ------------------------ (25/a) Vedi, anche, il D.M. 27 agosto 1993, riportato al n. A/XCVIII. (26) Riportato alla voce Istituti di credito. (26) Riportato alla voce Istituti di credito. (27) Così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (27/a) Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. 8. Onorabilità dei soci e degli esponenti. 1. [Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350] (26) (27/b). 2. [Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350] (26) (27/b). 2-bis. [La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni] (27/b) (28). 2-ter. [Le disposizioni del presente capo non si applicano qualora l'attività esercitata dagli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali] (24/a) (28). ------------------------ (26) Riportato alla voce Istituti di credito. (27/b) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito, disponendo che le norme in esso contenute continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore di provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo. (26) Riportato alla voce Istituti di credito. (27/b) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito, disponendo che le norme in esso contenute continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore di provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo. (27/b) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito, disponendo che le norme in esso contenute continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore di provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo. (28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (24/a) Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito. (28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Capo III 9. Sospensione dalle cariche. [1. (25). 2. (25). 3. (25). 4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del citato D.P.R. n. 350 del 1985 (26) o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (29), da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985] (30) (30/a). ------------------------ (25) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (25) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (25) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (26) Riportato alla voce Istituti di credito. (29) Riportata al n. T/II. (30) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. (30/a) Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito, disponendo che le norme in esso contenute continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo. 10. Doveri del collegio sindacale. 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni (31). ------------------------ (31) Articolo prima sostituito dall'art. 156, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. 11. Collaborazione fra le autorità di vigilanza. [1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto (31/a)] (31/b). ------------------------ (31/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Vedi, anche, l'art. 150, L. 23 dicembre 2000, n. 388. (31/b) Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (giurisprudenza) 12. Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante. 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi (32). ------------------------ (32) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. 13. Applicazione delle sanzioni. 1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (33). ------------------------ (33) Così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. 14. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. ------------------------ Agg. G.U. 09/03/2004